Tramite il Messaggio n. 3347 del 26 settembre scorso, l’INPS ha previsto che l’indennità di accompagnamento sia corrisposta alla persona con disabilità anche in caso di ricovero in una struttura ospedaliera, pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale, per un periodo superiore a 29 giorni, qualora la struttura sanitaria stessa non garantisca un’assistenza esaustiva. Quest’ultimo requisito, infatti, è indispensabile perché la persona interessata possa fruire dell’erogazione della provvidenza economica anche durante il ricovero; in tal senso, alla dichiarazione di ricovero (a questa sezione del sito INPS, alla voce Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati), andrà allegato, al termine del ricovero stesso, l’attestazione fornita dalla struttura sanitaria in ordine al carattere non esaustivo dell’assistenza fornita.
In particolare, l’indennità di accompagnamento non sarà sospesa qualora sia necessaria la presenza continua di un familiare o di un infermiere privato per attendere a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza dei genitori per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
L’Ente dunque, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha in parte modificato le indicazioni precedenti, secondo le quali (Messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011), si procedeva alla sospensione dell’indennità di accompagnamento per i ricoveri di durata pari o superiori ai 30 giorni.