«L’approvazione di questo Decreto è un segnale che accogliamo favorevolmente e che deve sollecitare tutti gli attori interessati a proseguire su questa strada, per arrivare nei tempi stabiliti ad approvare i restanti Decreti applicativi utili alla riforma in atto»: così Vincenzo Falabella, presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), aveva commentato su queste pagine l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del primo Decreto Attuativo della Legge 227/21, nota come Legge Delega al Governo in materia di disabilità.
Un rilievo ribadito anche da Lisa Noja, già deputata e nella scorsa Legislatura relatrice della Legge 227/21, che aveva giudicato a propria volta positivamente l’approvazione di quel Decreto, sottolineando però la necessità «di correre il più possibile su tutti gli altri capitoli ancora aperti della Legge Delega».
Nei mesi successivi altri Decreti Attuativi sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, da quello che ha istituito il Garante Nazionale delle Persone con Disabilità, fino a quello sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza e a quello ulteriore, particolarmente importante, sulla Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, che proprio nei giorni scorsi ha ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni.
Registriamo ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo Decreto Attuativo, di cui si è detto inizialmente, recante Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Decreto 222/23), entrato in vigore il 13 gennaio scorso, le cui prescrizioni, come si legge nel primo articolo (Finalità), sono volte «a garantire l’accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, nonché all’articolo 9 [“Accessibilità”, N.d.R.] della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009 n. 18 [grassetti nostri nella citazione]». (S.B.)
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