Assistenza all’autonomia e alla comunicazione: un diritto soggettivo pieno

È importante una Sentenza recentemente prodotta dal Tribunale di Ancona, che nel dichiarare illegittimo un Regolamento Comunale, richiama in realtà tutti i Comuni al rispetto della normativa vigente, ove prevede l’assicurazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per tutti gli alunni e le alunne con disabilità, a prescindere se siano o meno in situazione di gravità, fissando altresì il principio che quello all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è un diritto soggettivo pieno

Assistente all'autonomia e alla comunicazione e bimbi

Un’assistente all’autonomia e alla comunicazione insieme ad alcuni bimbi

Con la Sentenza n. 501 dell’8 marzo scorso, il Tribunale di Ancona ha dichiarato l’illegittimità del Regolamento Comunale del capoluogo marchigiano (Delibera Consiliare del 29 settembre 1997), nella parte in cui limita la concessione dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale ai soli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92), escludendo dall’accesso al servizio gli studenti di grado lieve o moderato (ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della stessa Legge 104/92).

Si tratta di una Sentenza importante per diversi aspetti. Essa, infatti, sottolinea innanzitutto il fatto che la necessità di assicurare il servizio a tutti gli studenti con disabilità discende direttamente dall’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, che riconosce da una parte «l’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap» e dall’altra il diritto dello studente con disabilità alla relativa prestazione da parte dell’Ente Locale, che deve assicurargli una piena integrazione scolastica e sociale; quello all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è dunque un diritto soggettivo pieno, collegato all’attuazione del principio costituzionale di uguaglianza e al riconoscimento del diritto all’istruzione dello studente con disabilità.
Il Giudice chiarisce inoltre che il presupposto per la concreta esigibilità del diritto è che la situazione di handicap, indipendentemente dalla gravità di essa, sia stata accertata dalla Commissione Medica dell’INPS, come previsto sempre dalla Legge 104: in presenza di tali accertamenti il Comune non può opporsi e, in quanto per legge affidati alla competenza di organi specifici dotati di équipe di specialisti, non può contestarne il contenuto.
Il ragionamento resta valido anche con riferimento alle valutazioni delle UMEE (Unità Multidisciplinari Età Evolutiva), ugualmente indispensabili, che devono avere previsto l’assegnazione di un assistente educatore in sede di redazione della diagnosi funzionale.

La Sentenza del Tribunale di Ancona richiama dunque i Comuni al rispetto della vigente normativa che prevede appunto l’assicurazione del servizio di autonomia e comunicazione a tutti gli alunni e le alunne con disabilità a prescindere se siano o meno in situazione di gravità. (Gruppo Solidarietà)

Per ulteriori informazioni: grusol@grusol.it.

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