Tra i tanti àmbiti disciplinati dall’entrata in vigore il 29 febbraio della Legge 18/24 (conversione del Decreto Legge 215/23, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), vi è anche l’accesso ai posti di lavoro delle persone con disabilità nel settore del non profit. Infatti, agli articoli 4 ter e quater dell’allegato alla citata Legge, è stata stabilita l’estensione temporale dei benefìci previsti per l’assunzione delle persone con disabilità che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età, da parte di Enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legge 48/23 e successiva conversione in Legge 85/23.
Secondo quanto stabilito, dunque, gli Enti di Terzo Settore, le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, riceveranno un contributo economico per ogni assunzione effettuata tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 di persone con disabilità sotto i 35 anni. Il diritto a tale contributo matura con l’assunzione della persona con disabilità sotto i 35 anni con contratto a tempo indeterminato e secondo le procedure e le modalità fissate dalla Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). L’assunzione, inoltre, deve avere come scopo l’attuazione di attività conformi allo statuto dell’Ente datore di lavoro. (Centro Studi Giuridici HandyLex)