Come già segnalato anche sulle nostre pagine, il Tribunale Civile di Ancona, con la Sentenza n. 501 dell’8 marzo scorso (disponibile a questo link) ha riconosciuto il diritto all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione ad un alunno certificato con l’articolo 3, comma 1 della Legge 104/92. La famiglia aveva richiesto dieci ore di tale assistenza nel 2023, ma il Comune di Ancona l’aveva negata in forza di un proprio regolamento che riconosce tale diritto solo agli alunni certificati in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della citata Legge 104/92. La famiglia stessa, quindi, ha proposto ricorso al Tribunale Civile sia per l’accertamento del diritto all’assistenza, sia per discriminazione ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
Dal canto suo, il Comune ha sollevato numerose questioni pregiudiziali sia di carattere procedurale che di merito. A livello procedurale ha preliminarmente eccepito la carenza di competenza del Tribunale Civile, trattandosi, a proprio avviso, di materia concernente un interesse legittimo e quindi rimesso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). Su tale punto, però,, il Tribunale ha precisato che la famiglia richiedeva l’accertamento del diritto all’assistenza e il Tribunale, sulla base della costante giurisprudenza costituzionale, ha dimostrato trattarsi di un diritto di rango costituzionale per la cui conoscenza è competente proprio il Tribunale Civile e non il TAR.
Sempre il Comune ha sostenuto poi che esso non ha partecipato all’accertamento della disabilità e alla diagnosi funzionale e pertanto questi accertamenti non sarebbero ad esso opponibili. In questo caso il Tribunale ha chiarito che nella fase di accertamento della disabilità la presenza del Comune non è prevista dalla normativa e ha quindi rigettato tale eccezione.
Il Comune ha sostenuto quindi che esso era vincolato al diniego, poiché il proprio regolamento esclude gli alunni in situazione di disabilità non grave dall’assistenza predetta. Il Tribunale ha tuttavia ha precisato che sia la Legge 104/92 (articolo 13, comma 3), sia la Legge Regionale delle Marche sull’assistenza scolastica (Legge Regionale 42/92), nell’assegnare il diritto alla predetta assistenza non distinguono tra i livelli di gravità.
Infine, il Tribunale, a seguito del principio costituzionale della ripartizione dei Poteri, non ha annullato il rifiuto all’aumento delle ore, ma lo ha “disapplicato”, cioè togliendo ad esso efficacia nel caso specifico. Infatti, proprio per la ripartizione tra i Poteri dello Stato, il Giudice Civile non può annullare atti di natura amministrativa, ma solo disapplicarli; solo il TAR e il Consiglio di Stato possono annullare atti amministrativi, poiché esse sono Magistrature create proprio a tale fine.
Passando al merito, il Tribunale, sulla base della giurisprudenza costituzionale, ha dichiarato il diritto costituzionalmente garantito di tutti gli alunni con disabilità all’assistenza richiesta.
Quanto poi alla discriminazione denunciata, la Corte ha precisato che la Legge 67/06 individua la discriminazione solo in àmbito di trattamenti sfavorevoli alle persone con disabilità rispetto ad analoga situazione di una persona senza disabilità; nel caso di specie, invece, non vi è stata discriminazione perché nessuna disparità di trattamento è stata denunciata rispetto ad alunni senza disabilità e quindi tale istanza non è stata accolta.
In forza del parziale accoglimento del ricorso, il Tribunale ha compensato le spese.
Si tratta di una Sentenza molto interessante per almeno un paio di aspetti. Innanzitutto si è posto finalmente un blocco ad una pratica assai diffusa presso tantissimi Comuni e purtroppo anche in alcune Regioni, cioè quella di negare l’assistenza ad alunni in situazione di disabilità non grave.
Pare ora che il Comune di Ancona voglia proporre appello, ma le argomentazioni del Tribunale Civile circa il diritto costituzionalmente protetto spettante anche agli alunni in situazione con disabilità non grave sono talmente stringenti che ritengo difficile l’accoglimento delle lagnanze del Comune. Sarebbe anzi opportuno che l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) invitasse i Comuni a tener conto di tale orientamento giurisprudenziale che, pur non discendendo da una decisione della Magistratura di legittimità (Cassazione e Consiglio di Stato) o costituzionale, è di una logica giuridica ineccepibile.
Su un altro versante, molto interessante appare pure il chiarimento circa il concetto di discriminazione, che è utilizzabile giuridicamente, ai sensi della Legge 67/06, solo quando vi sia un trattamento discriminatorio nei confronti di una persona con disabilità rispetto all’eguale situazione in cui si trova una persona senza disabilità.
Nel caso di specie si invocava l’accertamento di un diritto e non era prospettato nessun confronto con un altro alunno senza disabilità e questo aspetto, in genere non pienamente considerato, è assai interessante, poiché, ad esempio, molte Sentenze di merito e taluni pronunciamenti delle Magistrature di legittimità hanno sostenuto che vi sia discriminazione nella riduzione del numero di ore di sostegno, poiché un’analoga riduzione non avviene nel numero di ore di insegnamento per i compagni senza disabilità.
Se dunque questo orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Ancona si affermerà, bisognerà essere più cauti nel ricorrere con troppa facilità alla Legge 67/06 sulla discriminazione delle persone con disabilità.