Alunni con disabilità e fabbisogno di sostegni: come si deve procedere?

«La Legge 104/92 – scrive Francesco Simone – assegna al Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) il compito di proporre la quantificazione delle risorse per gli alunni/alunne con disabilità senza porre vincoli di sorta, ovvero come meglio crede e ritiene opportuno. Ma come si può, da una parte, dire che non esistono limiti alla richiesta di fabbisogno e, dall’altra, indurre alla compilazione di allegati, come fa il recente Decreto Ministeriale 153/23, che rimarcano una prassi la quale non lascia prevedere nulla oltre al solito rapporto grave disabilità/orario settimanale del docente?»

Andrew Wyeth, "Up in the Studio", 1965

Andrew Wyeth, “Up in the Studio”, 1965

La Legge 104/92 (articolo 15, comma 10), assegna al Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) il compito di proporre la quantificazione delle risorse per gli alunni/alunne con disabilità senza porre vincoli di sorta. Il GLO è libero, pertanto, di quantificare le risorse come meglio crede e ritiene opportuno.
Per quanto riguarda quindi la valutazione del fabbisogno delle ore di sostegno e di assistenza educativa, necessarie per l’anno scolastico successivo, occorre tener presente che la richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alla situazione dell’alunno e alle sue esigenze, sì da poter effettivamente individuare la soluzione in concreto più idonea a garantirgli una fruizione piena e congrua del diritto all’istruzione scolastica. Non esiste, infatti, alcuna norma che stabilisca in termini predeterminati l’entità del sostegno specialistico o dell’assistenza da erogare agli alunni in condizioni di disabilità e, pertanto, la quantificazione delle ore di supporto, sostegno o assistenza può trovare un limite esclusivamente rispetto alla frequenza complessiva prevista.
Nella motivazione della richiesta sono da considerare i bisogni dell’alunno definiti in base alla documentazione ufficiale disponibile (Decreto Ministeriale 153/23, Allegato B, Linee Guida, pagina 56).

Ciò posto, vale la pena chiedersi quale possa essere l’autentica funzione degli Allegati C e C1 dello stesso Decreto 153/23 [rispettivamente “Supporti al funzionamento” e Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza”, N.d.R.], se non quella di “orientare” il GLO verso una quantificazione delle risorse fondata su una prassi consolidata, stereotipata e del tutto disancorata dalla condizione reale dell’alunno e delle sue esigenze.
Come si può, da una parte, dire che non esistono limiti alla richiesta di fabbisogno e, dall’altra, indurre alla compilazione di allegati che rimarcano una prassi la quale non lascia prevedere nulla oltre al solito rapporto grave disabilità/orario settimanale del docente?
Se il GLO considera opportuno richiedere più ore di sostegno e/o di assistenza di quanto previsto dall’orario settimanale di cattedra del docente, come dovrà procedere?

Ritengo, a questo punto, che a prestar fede dovrà essere unicamente il verbale della riunione del GLO finale e non gli Allegati C e C1. Non per nulla i verbali sono atti amministrativi che certificano le decisioni assunte in sede di riunione e riportano la quantificazione delle ore da richiedere senza apposizione di crocette riferite ad un “range” già stabilito e unico per tutti. Sappiamo bene, infatti, che ogni caso è un caso a sé e va valutato secondo equità, correttezza e responsabilità.

Docente.

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