Scuola: urgono chiarimenti dal Ministero su carenze e contraddizioni normative

«Uno dei problemi è stato risolto da una Nota Ministeriale di questi giorni – scrive Salvatore Nocera – ma le contraddizioni normative riguardanti le modalità per richiedere le risorse destinati agli alunni e alle alunne con disabilità permangono. È quindi quanto mai urgente una serie di chiarimenti ministeriali che portino a una soluzione, ove necessario modificando la normativa, in modo da renderla più lineare e di facile comprensione e applicazione, anche per evitare un prevedibile ampio contenzioso»

Alunno con disabilità che alza un dito davanti a un docenteNei giorni scorsi sono stati pubblicati su queste pagine due interessanti contributi riguardanti la problematicità relativa all’applicazione delle Tabelle C e C1 allegate al Decreto Interministeriale 182/20, come integrato dal Decreto Ministeriale 153/23. Il primo è l’articolo del professor Francesco Simone (Alunni con disabilità e fabbisogno di sostegni: come si deve procedere?), il secondo un approfondimento del professor Flavio Fogarolo (Scuola: Gruppi di Lavoro per l’Inclusione e strumenti operativi da modificare).
Entrambi i testi evidenziano perplessità interpretative e quindi applicative da parte delle scuole che dovranno compilare i PEI finali (Piani Educativi Individualizzati) entro giugno, per la richiesta della quantificazione delle risorse concernenti soprattutto il numero di ore del sostegno didattico, dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione e dell’assistenza materiale e igienica per gli alunni e le alunne con disabilità. La situazione, inoltre, si era vieppiù complicata, poiché la recente Nota Ministeriale n. 1690 del 24 maggio ha fornito alcune indicazioni, senza però nulla dire circa la compilazione o meno delle citate Tabelle.

I due contributi, ma soprattutto quello di Flavio Fogarolo, mettono in luce le criticità dovute al passaggio dal vecchio sistema della Legge 104/92, fondato esclusivamente sul valore sanitario del livello di gravità, al nuovo sistema legato all’ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute, che completa quel precedente parametro con quello bio-psico-sociale, comprendente il contesto ambientale nel quale l’alunno opera, cioè la sua classe , che può presentare “facilitatori” o “barriere” alla sua autonomia e partecipazione sociale.
Le perplessità sollevate sono notevoli. Fogarolo compie una critica dettagliatissima della situazione e della normativa. Il quadro attuale presenta dati assai diversi circa il numero di ore di sostegno e di assistenza educativa non solo tra il Nord ed il Sud d’Italia, ma anche all’interno delle stesse aree. Estremamente scrupolosa è poi l’interpretazione delle carenze e delle contraddizioni tra la normativa precedente al Decreto Legislativo 66/17 sull’inclusione e quella successiva, comprendente sostanzialmente l’introduzione dei nuovi modelli di PEI, fondati proprio sul “Profilo di Funzionamento” in sostituzione della “Diagnosi Funzionale” e del connesso “Profilo Dinamico Funzionale”.

Le argomentazioni critiche di Fogarolo sono puntuali e penetranti ed evidenziano l’estrema pericolosità ad utilizzare questa normativa confusa, oltre a mettere in luce il divario esistente tra le Linee Guida del novembre 2022 del Ministero della Salute e le Linee Guida sulla compilazione dei nuovi modelli di PEI, allegate al citato Decreto 153/23.
E in ogni caso, il problema circa la compilazione o meno delle Tabelle C e C1 è stato fortunatamente risolto dalla Nota n. 1718 del 28 maggio con la quale il Ministero, a integrazione della Nota precedente, precisa che «non è possibile procedere alla compilazione delle Tabelle C e C1». A tale soluzione, per altro, si sarebbe facilmente potuto pervenire con il semplice ragionamento che, mancando ancora i Profili di Funzionamento, non era possibile utilizzare le relative Tabelle predisposte proprio per indicare le varie possibilità di risorse da chiedere sulla base della nuova concezione bio-psico-sociale dell’ICF, superando la vecchia logica solo sanitaria della Legge 104/92.
Tuttavia, le contraddizioni normative segnalate da Fogarolo permangono.

A questo punto, quindi, mi permetto di chiedere alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che a suo tempo aveva sollevato molte perplessità durante i lavori che portarono all’approvazione del Decreto 182/20, di volere immediatamente sottoporre al proprio Centro Studi Giuridici HandyLex il problema interpretativo e invitare quindi il Ministero dell’Istruzione e del Merito a confrontarsi con la Federazione stessa, per trovare una soluzione, ove necessario modificando la normativa, in modo da renderla più lineare e di facile comprensione e applicazione. In tal modo si eviterà sicuramente un ampio contenzioso, di cui le incertezze sulle Tabelle C e C1 sono solo una prima pericolosa avvisaglia.
La richiesta, inoltre, è resa ancora più urgente dal fatto che anche il Decreto Legislativo 62/24 sul Progetto di Vita, applicativo della Legge Delega 227/21, giustamente molto apprezzato dal presidente della FISH Falabella, anche su queste pagine, si fonda su quella problematica normativa, che è pertanto indispensabile chiarire e modificare. Ne va della certezza stessa del diritto e della serenità degli alunni/alunne con disabilità e delle loro famiglie, oltre che degli operatori della scuola.

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