Compartecipazione degli utenti ai servizi e “fantasie regolamentari” dei Comuni

di Gruppo Solidarietà*
Tramite una recente Sentenza il TAR delle Marche ha accolto il ricorso dei genitori di una figlia maggiorenne con disabilità grave, frequentante un Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo (CSER) in un Comune marchigiano. Alla famiglia veniva addebitato un costo di 6 euro al giorno per il trasporto da casa al Centro Diurno, prendendo come riferimento, ai fini della compartecipazione, l’ISEE ordinario (familiare) e non quello sociosanitario. Si tratta, purtroppo, di una modalità non infrequentemente utilizzata dai Comuni, che dovrebbero tuttavia fare tesoro di Sentenze come questa

Giudice donna e martellettoUna recente Sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche ha accolto il ricorso dei genitori di una figlia maggiorenne con disabilità grave, frequentante un Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo (CSER) in un Comune che fa parte dell’Ambito Territoriale Sociale 6 di Fano (Pesaro-Urbino).
Alla famiglia, infatti, veniva addebitato – senza comunicazione formale da parte dell’Ente Locale, ma su indicazione della Cooperativa che si era resa portavoce del Comune – un costo di 6 euro al giorno per il trasporto da casa al Centro Diurno, prendendo come riferimento, ai fini della compartecipazione, l’ISEE ordinario (familiare) e non quello sociosanitario (cosiddetto “ristretto” [si veda anche il box in calce, N.d.R.]), in sostanza non considerando il trasporto come prestazione “strumentale e accessoria” ai fini della frequenza del Centro Socio Educativo Riabilitativo, ma come servizio specifico sociale, decontestualizzato dalla funzione (la frequenza di un servizio sociosanitario).

Si tratta per altro di una modalità non infrequentemente utilizzata dai Comuni nei regolamenti in cui definiscono i criteri di compartecipazione degli utenti, prevedendo in pratica una doppia, distinta, compartecipazione (trasporto + frequenza) e utilizzando per l’uno l’ISEE ordinario per l’altro (quando va bene) quello “ristretto”. Sul punto, tuttavia, sono molte le “fantasie regolamentari” dei Comuni.

Per tutti e tutte, dunque, un invito a leggere la citata Sentenza (a questo link). Ai Comuni di farne tesoro nella redazione dei propri regolamenti e per verificare il contenuto di quelli vigenti.

ISEE ordinario e ISEE “ristretto”
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) serve a fornire una valutazione della situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare. Esso tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove siano presenti persone con disabilità o non autosufficienti. L’ISEE è necessario per l’accesso alle prestazioni sociali la cui erogazione dipende dalla situazione economica familiare.
L’ISEE ordinario (o “standard”) contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Questo tipo di Indicatore vale per la maggior parte delle prestazioni.
L’ISEE socio sanitario (o “ristretto”) è utile per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, come l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, l’ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio. Le persone con disabilità maggiorenni possono scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario. Per esempio, una persona maggiorenne disabile non coniugata e senza figli, che vive con i genitori, in sede di calcolo ISEE può dichiarare solo i suoi redditi e patrimoni.
(fonte: INPS)

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