Come abbiamo già avuto modo di segnalare, l’Associazione Diritti alla Follia sta promuovendo la sottoscrizione di una Proposta di Legge di iniziativa popolare per l’abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione e per la riforma dell’amministrazione di sostegno (il cui testo è disponibile a questo link, la relazione introduttiva a quest’altro link, mentre la sintesi dei contenuti è pubblicata nel box in calce). La Proposta in questione è stata depositata presso la Corte di Cassazione nell’aprile scorso, ma perché venga discussa in Parlamento dev’essere sottoscritta da almeno 50.000 cittadine e cittadini.
Per promuovere la raccolta firme Diritti alla Follia ha lanciato la campagna di sensibilizzazione e denuncia denominata Fragile a chi?!, e ha predisposto un’apposita sezione all’interno del proprio sito nella quale si trovano tutte le informazioni sulla citata Proposta di Legge, sul percorso che ha portato all’elaborazione di essa, nonché quelle per aderire alla campagna stessa e/o contribuire alla divulgazione (la sezione è raggiungibile al seguente link).
L’Associazione rende noto che già a partire dal 3 giugno sarà possibile sottoscrivere la Proposta di Legge nelle sedi dei Capoluoghi di Provincia a cui è stato inviato il materiale necessario per la raccolta firme cartacea (nella sezione menzionata è disponibile anche l’elenco dei Comuni in cui sarà possibile firmare).
«Fragili non sono coloro che in un dato momento della vita necessitano di supporto, fragili sono le garanzie giuridiche poste a presidio della loro dignità»: è questo lo slogan scelto dall’Associazione per promuovere l’iniziativa. «Occorre passare da un approccio di protezione a quello del riconoscimento dei diritti e delle libertà, così come delineato dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità», spiegano ancora, riferendosi alle raccomandazioni rivolte al nostro Paese dal Comitato ONU, l’organo preposto a monitorare l’applicazione della Convenzione negli Stati che l’hanno ratificata. Nel 2016, infatti, il Comitato ci ha chiesto esplicitamente di abolire l’interdizione e l’inabilitazione e di riformare l’amministrazione di sostegno, dal momento che questa viene sovente utilizzata per sostituirsi alla persona con disabilità, invece che – come prescritto dalla Convenzione – per supportare e rendere concreta l’autodeterminazione della persona con disabilità stessa (le Osservazioni del Comitato ONU sono disponibili a questo link).
Nella sezione del Centro Informare un’h dedicata alla Tutela giuridica (raggiungibile a questo link) sono state raccolte alcune terribili storie di persone con disabilità, letteralmente “espropriate delle loro vite” e/o dei loro beni (quando ne avevano) dai loro amministratori di sostegno, e delle atroci ritorsioni che talvolta hanno subito (o stanno ancora subendo) le persone (parenti o amici) che hanno provato ad aiutarle. Queste storie sono comunque un’esigua minoranza rispetto a quelle di cui abbiamo avuto notizia, e una minoranza ancora più esigua delle migliaia che restituisce la cronaca.
Tra le diverse modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno (Legge 6/04) proposte da Diritti alla Follia, vi è quella che nei decreti di nomina sia specificato che né lo stesso amministratore di sostegno, né il Giudice Tutelare o il Collegio possano sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di qualunque decisione, e che il loro compito è di «supportare il processo decisionale autonomo della persona»; e anche che venga introdotto il vincolo che l’individuazione (e l’eventuale sostituzione) dell’amministratore di sostegno sia ineludibilmente legata alla scelta del beneficiario. Come non ritrovare in esse l’eco del motto del Movimento mondiale delle persone con disabilità: Nulla su di noi senza di noi? (Simona Lancioni)
Per ulteriori informazioni: dirittiallafollia@gmail.com.
La Proposta di Legge avanzata dall’Associazione Diritti alla Follia prevede:
°Abolizione dell’interdizione – Abolizione dell’inabilitazione – Le seguenti modifiche nella disciplina dell’amministrazione di sostegno:
1. Che nei decreti di nomina dell’amministratore di sostegno sia specificato che né lo stesso amministratore di sostegno, né il Giudice Tutelare o il Collegio possano sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di qualunque decisione, e che il loro compito è di «supportare il processo decisionale autonomo della persona».
2. L’introduzione del vincolo che l’individuazione (e l’eventuale sostituzione) dell’amministratore di sostegno sia ineludibilmente legata alla scelta del beneficiario.
3. Che uno stesso amministratore di sostegno possa avere un solo beneficiario, o al massimo tre quando i beneficiari sono legati tra loro da rapporti di coniugio, o parentela fino al secondo grado.
4. La gratuità dell’incarico di amministratore di sostegno.
5. Che venga garantita l’informazione sulla procedura ai soggetti coinvolti e l’esplorazione di soluzioni alternative.
6. Che la nomina dell’amministratore di sostegno divenga competenza di un Tribunale in composizione collegiale; nonché l’obbligo per il Giudice Tutelare di ascoltare il beneficiario entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario o di un soggetto titolato ad intervenire nella procedura.
7. L’obbligo che in tutta la procedura di nomina dell’amministrazione di sostegno il beneficiario sia sempre accompagnato/supportato da un avvocato di fiducia.
8. L’eliminazione della possibilità che a formulare il ricorso/l’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno siano i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
9. L’introduzione della previsione che nella procedura venga valorizzata la presenza di soggetti che abbiano con la persona rapporti documentati di familiarità degni di essere salvaguardati.
10. La previsione che in nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno possa incidere sulla continuità dei rapporti familiari.
11. Che, salvi i casi di assoluta indispensabilità, il mancato rispetto dell’autonomia e delle scelte del beneficiario, attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, configuri il reato di «maltrattamento contro familiari e conviventi».
12. Che sia esplicitato che solo il beneficiario può decidere chi tra i soggetti riconosciuti come a lui vicini debba essere escluso dalla conoscenza delle vicende inerenti la procedura di nomina/modifica dell’amministrazione di sostegno.
Il presente contributo è già apparso nel sito di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa) e viene qui ripreso, con alcune modifiche dovute al diverso contenitore, per gentile concessione.