Il quadro dei Decreti Attuativi della Legge Delega in materia di disabilità

È dedicato in particolare al Decreto Legislativo 62/24, recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (attuativo della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità), il presente approfondimento curato da Vincenzo Falabella, che a proposito dei contenuti di tale norma conclude: «La sfida è aperta: sappiamola cogliere, per dare risposte concrete alle tante persone con disabilità e alle loro famiglie»

Loghi di diverse disabilità

Loghi riguardanti diverse forme di disabilità

Il 14 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a conclusione di un articolato iter istituzionale, il Decreto Legislativo 62/24, recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, attuativo della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità.
Il provvedimento fa seguito all’adozione dei Decreti rispettivamente in tema di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità (Decreto Legislativo 222/23) e di istituzione dell’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (Decreto Legislativo 20/24) e rappresenta l’autentico cuore della riforma, in linea con quanto previsto dalla Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Riforma 1.1, Legge quadro per la disabilità).

Il Decreto 62/24 riveste una portata storica, andando a riformare, semplificandola, le procedure di accertamento della disabilità (cosiddetta valutazione di base) e la successiva valutazione multidimensionale per l’elaborazione del progetto individuale di vita individuale, personalizzato e partecipato. La riforma interviene anche sul linguaggio normativo riguardante la disabilità, recependo espressamente nell’ordinamento nazionale la definizione di “persona con disabilità” in linea con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e modificando di conseguenza il dettato della Legge 104/92. I termini “handicap”, “handicappato”, “persona affetta da disabilità”, “diversamente abile” ecc., saranno sostituiti dalle nuove definizioni. Un cambiamento che non dovrà limitarsi al dettato normativo e regolatorio, ma investire e rinnovare anche il linguaggio usato correntemente nelle relazioni interpersonali e nei media.

Il Decreto si struttura in 4 Capi e 40 articoli. Nel Capo I sono contenute le finalità e le definizioni generali, disponendo, come detto, il superamento della categoria di “handicap” o di “disabile” con la categoria di “persona con disabilità”. In particolare, è definito come persona con disabilità «chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri». Tali compromissioni sono accertate mediante la valutazione di base, disciplinata nel Capo II, che prevede un procedimento unitario e semplificato affidato a Unità di Valutazione di Base in capo all’INPS come soggetto unico accertatore sull’intero territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2026.
Il riconoscimento della condizione di disabilità determina l’acquisizione di tutele proporzionate al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che prestano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni previste dalla legislazione vigente, con salvaguardia dei pregressi riconoscimenti.
Di particolare rilievo è l’adozione, a fianco dell’ICD [Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, N.d.R.] dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), segnando in questo senso un importante passo in avanti verso l’applicazione del modello biopsicosociale.
Il Capo II si conclude con l’articolo 17 dedicato all’accomodamento ragionevole, al fine di darne pieno riconoscimento e assicurarne l’effettivo esercizio, attraverso l’introduzione dell’articolo 5 bis nella Legge 104/92. In particolare l’accomodamento ragionevole viene attivato in via sussidiaria e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, servizi e sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente, prevedendo in capo alla persona con disabilità la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, l’adozione, appunto, di un accomodamento ragionevole, anche formulando proposta specifica.

Il Capo III è dedicato quindi alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Su richiesta della persona con disabilità viene attivata la valutazione multidimensionale, assicurando supporti ai processi partecipativi e decisionali, una valutazione svolta con metodo multidisciplinare fondata sull’approccio biopsicosociale e affidata alle Unità di Valutazione Multidimensionali, composte da soggetti stabili e da altre figure variabili.
Il procedimento si articola in quattro fasi: rileva gli obiettivi della persona e definisce il Profilo di Funzionamento, nei differenti àmbiti di vita liberamente scelti; individua le barriere, i facilitatori e le competenze adattive; formula le valutazioni inerenti al profilo di salute, ai bisogni della persona e ai domini della qualità di vita; definisce gli obiettivi da realizzare con il progetto di vita. Ad esito della valutazione multidimensionale viene quindi elaborato dai soggetti che hanno preso parte alla stessa fase di valutazione il progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, strumento innovativo che individua le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli volti a eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l’inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita.
La persona con disabilità è la vera titolare del progetto di vita e deve richiederne l’attivazione, concorrendo a determinare i contenuti ed esercitando le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. Il carattere innovativo del progetto di vita risiede in primo luogo nell’attitudine a superare la frammentazione delle prestazioni, dei piani di sostegno, degli interventi e dei servizi, che vengono ricomposti e armonizzati in una nuova e unitaria prospettiva esistenziale che assurge a livello essenziale.
Attraverso il budget di progetto, costituito dall’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, viene poi assicurato il raccordo e l’integrazione delle risorse, promuovendo la destandardizzazione e soluzioni generative oltre le canoniche offerte delle reti dei servizi, anche attraverso un fondo dedicato, previsto all’articolo 31 del Decreto, con dotazione iniziale di 25 milioni di euro. Viene garantita la portabilità del progetto di vita anche al variare dei luoghi di abitazione, e la rimodulazione secondo il principio di continuità dell’assistenza, con una specifica attenzione al ruolo di referente per l’attuazione del progetto che assumerà connotazioni specifiche negli specifici contesti regionali e territoriali.
Di fondamentale importanza è la previsione di un piano di formazione di tutti i soggetti coinvolti nella valutazione di base e in quella multidimensionale, anche a livello nazionale e regionale, prevedendo risorse dedicate per gli anni 2024 (20 milioni di euro) e 2025 (30 milioni di euro).

Infine il Capo IV del Decreto prevede una fase di sperimentazione dal 1° gennaio 2025, della durata di un anno, che troverà attuazione in un primo gruppo di nove province individuate dalla Ministra per le Disabilità in accordo con il Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste). Si ricorda che il tema della valutazione multidimensionale e del progetto di vita è affidato ad uno specifico Gruppo di Lavoro all’interno dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle persone con disabilità.

La sfida è aperta: sappiamola cogliere per rilanciare il nostro sistema paese e soprattutto per dare risposte concrete alle tante persone con disabilità e alle loro famiglie. Dal canto suo l’Osservatorio Inclusione e Accessibilità del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) continuerà a monitorare le successive fasi di applicazione della norma, fornendo consulenza e supporto tecnico in merito agli interventi volti a promuovere l’autonomia delle persone con disabilità, inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap); consigliere del CNEL in cui presiede l’Osservatorio Inclusione e Accessibilità. Il presente approfondimento è già apparso in «Bollettino ADAPT», strumento di comunicazione dell’ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali), con il titolo “Il punto sui decreti attuativi della Legge Delega sulla disabilità” e viene qui ripreso, con alcune modifiche dovute al diverso contenitore, per gentile concessione.

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