«Gli Stati Parti – recita il punto (i) dell’articolo 28 (Lavoro e occupazione) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – devono garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro». Ma cosa si intende esattamente per “accomodamenti ragionevoli”?
Di tale tema si è recentemente occupata la Commissione Europea, pubblicando il documento Guidelines and good practices on reasonable accommodation at work (“Linee guida e buone pratiche per accomodamenti ragionevoli sul lavoro”), disponibile (in inglese) a questo link, nell’àmbito della Strategia per i Diritti delle Persone con Disabilità 2021-2030, che è stato accolto con favore anche dall’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, in quanto sviluppato al termine di una stretta interlocuzione con il movimento europeo delle persone con disabilità.
«Queste Linee Guida – sottolineano dall’EDF – aiutano a chiarire come si possano offrire accomodamenti ragionevoli ai lavoratori e alle lavoratrici con disabilità, ossia adattamenti sul luogo di lavoro, rispetto alle condizioni presenti in essi, o in relazione alle mansioni affidate. In realtà, come consentire a una persona con disabilità di lavorare con meno ostacoli è già presente nel diritto comunitario, grazie alla Direttiva 2000/78/CE sull’uguaglianza in materia di occupazione, ma la comprensione di cosa si intenda esattamente per “accomodamento ragionevole” e come attuarlo è ancora molto carente in tutta l’Unione Europea, comportando troppo spesso alle persone con disabilità questo diritto viene negato».
In quale modo, dunque, queste Linee Guida aggiungono chiarezza al concetto di accomodamento ragionevole sul luogo di lavoro? Lo fanno specificando appunto cosa si intenda esattamente con questi termini, ma anche evidenziando come i dipendenti da una parte, i datori di lavoro dall’altra, possano ottenere sostegni (anche finanziari) per attuare tali pratiche; il tutto sottolineando anche i benefìci che le aziende possono attendersi offrendo accomodamenti ragionevoli ai propri dipendenti con disabilità.
Nell’elencare poi una serie di buone pratiche già presenti in tutta Europa, si evidenzia come esse siano basate sulla fornitura di tecnologie assistive, di assistenza personale sul lavoro, di adeguamento dello spazio di lavoro (telelavoro compreso), di orari flessibili e di accordi anch’essi flessibili sulle mansioni. (S.B.)
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Haydn Hammersley (coordinatore per le Politiche Sociali dell’EDF), haydn.hammersley@edf-feph.org.
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