Con la fine dell’anno scolastico è tempo di autovalutazione per gli Istituti di ogni ordine e grado del nostro sistema d’istruzione. Infatti, come previsto dalle procedure in atto e richieste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche quest’anno le scuole italiane stanno chiedendo al termine del corrente anno scolastico a genitori, alunni e personale di rispondere al monitoraggio sulla percezione del servizio scolastico loro offerto.
La compilazione del predetto questionario, ad esempio, nel Convitto Piazzi di Sondrio che chi scrive dirige, è richiesta per poter rilevare punti di forza ed eventuali criticità, al fine di orientare le scelte relative sia all’organizzazione e al funzionamento della scuola, sia all’ampliamento dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico, attuando i successivi interventi di miglioramento.
Sin qui tutto bene, se non fosse che, anche per l’anno scolastico che si sta concludendo, di tale complesso e innovativo processo che sta riguardando tutti gli Istituti del nostro sistema educativo e formativo, l’unico “convitato di pietra” resta ancora desolatamente la valutazione dell’inclusione scolastica. Pertanto, dopo un mio recente accorato appello pubblicato su queste stesse pagine e rivolto al Ministero, affinché si migliori il Decreto Legge 71/24 [“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025”, N.d.R.] riguardante il sostegno didattico agli alunni con disabilità, ne rivolgo un altro parimenti pressante e urgente, sia allo stesso Ministero che all’INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione) perché si adoperino tempestivamente affinché la valutazione dell’inclusione non rimanga solo sulla “carta”, ma possa sortire al contrario effetti immediati e concreti sulla qualità dell’istruzione degli studenti con disabilità.
Al riguardo, mi permetto di utilizzare le pagine di questa testata per avanzare alcune proposte in merito a possibili indicatori di qualità dell’inclusione scolastica. Dovrebbero essere garantiti:
° L’assegnazione, da parte dello Stato, sin dall’inizio dell’anno scolastico e per il tramite dell’Amministrazione Scolastica, dei docenti per il sostegno agli studenti con disabilità frequentanti la scuola statale di ogni ordine e grado, per assicurare il loro diritto all’educazione e all’istruzione certificata ai sensi dell’articolo 13 della Legge 104/92.
° L’assegnazione agli alunni/studenti con disabilità di docenti per il sostegno che abbiano acquisito durante la specializzazione informazioni sulle didattiche delle singole discipline, concernenti i modi di apprendimento delle persone con disabilità e che, comunque, ogni volta che si trovino ad operare con un alunno con disabilità, svolgano, all’inizio dell’anno scolastico, un breve corso di aggiornamento con i colleghi curricolari su come leggere insieme la Diagnosi Funzionale o il Profilo di Funzionamento e come impostare insieme e valutare il suo PEI (Piano Educativo Individualizzato).
° L’assegnazione agli alunni con disabilità, da parte degli Enti locali, del personale dedicato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della citata Legge 104/92 e dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 66/17.
° L’istituzione, da parte del Ministero, della figura dell’“esperto in scienze tiflologiche” o, quanto meno, di una figura che possegga competenze di base in tiflopedagogia e tiflodidattica.
° La qualità della formazione delle figure professionali dell’assistente alla comunicazione e dell’“esperto in scienze tiflologiche” attraverso la certificazione delle loro competenze, rilasciata dall’Università, dopo la frequenza di appositi master. Tale certificazione delle competenze, con il rilascio dei due rispettivi titoli, dovrebbe costituire la “patente abilitante” all’esercizio della professione.
° L’uniformità, su tutto il territorio nazionale, della definizione dei profili professionali del personale destinato all’accompagnamento, alla comunicazione e all’assistenza specialistica degli alunni con disabilità (l’assistente all’autonomia e alla comunicazione e l’esperto in scienze tiflologiche), attraverso l’individuazione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati.
° La definizione, da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di un Piano Annuale d’Inclusività (PAI) che sia parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
° L’istituzione, da parte del Ministero, di uno Sportello di Consulenza per ogni specifica disabilità presso i CTS (Centri Territoriali di Supporto) o le cosiddette “Scuole Polo” esistenti su tutto il territorio nazionale, per fornire informazioni e assistenza di base agli studenti con disabilità e alle loro famiglie, da realizzare attraverso apposite convenzioni.
° L’applicazione, da parte degli Enti Locali, del Decreto Legislativo 165/01 e della Legge 4/04 (cosiddetta “Legge Stanca”) sull’accessibilità, sulla fruibilità e usabilità, efficacia e qualità degli strumenti tecnologici e degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche.
° L’applicazione dell’appena citata Legge 4/04, del Decreto Ministeriale del 30 aprile 2008, del Decreto Legge 179/12 (“Decreto crescita 2.0”, convertito Legge 221/12, con riferimento all’articolo 9) e della Circolare 61/13 dell’Agenzia per l’Italia Digitale sull’accessibilità degli strumenti didattici e formativi, per favorire l’adozione di libri di testo “accessibili” da parte delle Istituzioni scolastiche e la loro fornitura in Braille e su supporto digitale accessibile da parte degli Enti Locali agli alunni/studenti con disabilità visiva e ai docenti per il sostegno, sin dall’inizio dell’anno scolastico.
° L’effettuazione di azioni finalizzate all’educazione, formazione e istruzione degli alunni con disabilità dovrebbe essere specifica nel metodo e nell’applicazione e avere come certificatrice dei risultati l’équipe “tiflopsicopedagogica”.
° L’obbligo del rispetto da parte delle scuole private “paritarie” della normativa nazionale e delle Leggi Regionali vigenti in materia di diritto allo studio scolastico degli allievi con disabilità.
In definitiva, a parere di chi scrive, non ha senso parlare di valutazione del sistema d’educazione e formazione e di quella più recente dei dirigenti scolastici, che il succitato Decreto Legge 71/24 introduce all’articolo 13, se entrambe le procedure non risultano strettamente connesse con quella altrettanto strategica dell’inclusione degli alunni/studenti con disabilità. La qualità dell’inclusione scolastica non è una “monade” a sé stante, ma da essa dipende ed è direttamente proporzionale la qualità dell’intero sistema d’istruzione del nostro Paese.