A proposito del documento intitolato No alle “scorciatoie”. Sì a una formazione di qualità del docente specializzato sul sostegno!, reso pubblico in questi giorni dalla SIPeS, la Società Italiana di Pedagogia Speciale [il documento è disponibile integralmente a questo link, N.d.R.] e centrato su un’analisi del recente Decreto Legge 71/24 [“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025”, N.d.R.], ne condivido quasi tutto il contenuto e totalmente il tono pacato, ma severo, sulla necessità di una formazione dei docenti di sostegno seriamente effettuata, sia in sede teorica che in àmbito operativo da parte delle Università.
L’unica mia divergenza di giudizio, come ho già avuto modo di scrivere anche su queste pagine, permane rispetto al giudizio della SIPeS sull’articolo 8 del Decreto, relativo alla continuità didattica dei supplenti di sostegno, secondo il quale, a richiesta della famiglia e sentito il docente interessato, il dirigente scolastico può autorizzare la permanenza su posto di sostegno del supplente per l’anno successivo; ciò sempre che la cattedra non sia sede di trasferimento richiesta da un docente di sostegno di ruolo o non spetti ad altro supplente situato in graduatoria in posizione migliore rispetto a quella del docente di cui si chiede il non licenziamento (che è invece obbligatorio per i supplenti annuali).
Invero non posso condividere il giudizio espresso dalla SIPeS per una serie di motivi che di seguito cerco di elencare.
La norma era già prevista dall’articolo 14, comma 3 del Decreto Legislativo 66/17, il cui testo riportava il riferimento all’«eventuale richiesta della famiglia». Non si tratta, quindi, assolutamente di un aspetto nuovo a livello normativo.
La richiesta della famiglia, inoltre, non è decisiva, poiché viene vagliata dal dirigente scolastico che deve motivare, ai sensi della Legge 241/90 (norma sul procedimento amministrativo) sia la decisione di accoglimento che di diniego della richiesta.
Sempre a proposito della richiesta della famiglia, va sottolineato che essa non costituisce quindi l’atto di nomina del docente per il secondo anno, bensì l’atto impeditivo del verificarsi della cessazione del rapporto annuale di supplenza, ponendosi pertanto come l’avvio procedimentale di un percorso amministrativo che si conclude con l’atto “discrezionale” di un nuovo contratto di supplenza annuale, motivata dall’“opportunità amministrativa” di assicurare la continuità didattica per l’alunno/alunna con disabilità.
E ancora, la nuova nomina è subordinata all’assenza di due fatti impeditivi, già sopra ricordati, e cioè la richiesta di tale sede da parte di un docente a tempo indeterminato in fase di trasferimento e la presenza di un altro docente supplente aspirante a tale sede con punteggio maggiore a quello del confermato.
Per tutti questi motivi, quindi, di carattere rigorosamente giuridico, non posso condividere il giudizio della SIPeS relativo all’articolo 8 del Decreto 71/24, mentre per il resto confermo il mio parere personale positivo sul resto del documento, del quale ringrazio anzi la stessa SIPeS per l’autorevolezza e la competenza con cui viene offerto al vaglio dell’opinione pubblica.