Verso la Maturità: un po’ di cose da ricordare

a cura del Servizio Psicopedagogico dell’Associazione InCerchio*
Il 19 giugno inizieranno gli Esami di Maturità per studenti e studentesse del quinto anno delle scuole superiori. Una tappa significativa nel percorso di crescita degli studenti, a cui è bene approcciarsi anche con la giusta conoscenza delle norme che disciplinano lo svolgimento delle prove per studenti/studentesse con disabilità, DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali). Il riferimento legislativo è dato dall’Ordinanza Ministeriale 55/24, che fornisce tutte le informazioni al riguardo

Studenti/studentesse all'Esame di MaturitàIl 19 giugno prossimo inizieranno gli Esami di Maturità per studenti e studentesse del quinto anno delle scuole superiori. Una tappa significativa nel percorso di crescita degli studenti, a cui è bene approcciarsi con la consapevolezza del percorso svolto e dei traguardi raggiunti, l’afflato poetico delle note di Venditti, ma anche la giusta conoscenza delle norme che disciplinano lo svolgimento delle prove per studenti/studentesse con disabilità, DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali).
Gli articoli 24 e 25 dell’Ordinanza 55/24 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che disciplina lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024, forniscono tutte le informazioni al riguardo.

Innanzitutto, per gli studenti/studentesse con disabilità, il Consiglio di Classe decide se le prove d’esame saranno equipollenti o non equipollenti, in linea con il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Si ricorda che le prove equipollenti prevedono il rilascio del diploma (all’interno del quale non sarà menzionato il tipo di prova svolta), mentre le prove non equipollenti prevedono il rilascio di un attestato di credito formativo. Una volta deciso il tipo di prova, la commissione, basandosi sul PEI e sulla documentazione del Consiglio di Classe, predispone prove differenziate adatte.
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame – si legge nella normativa – la Commissione/Classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico e che vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del Consiglio di Classe.
Le scuole possono richiedere testi in Braille per i candidati non vedenti. Per chi non conosce il Braille, si possono richiedere formati alternativi (audio o testo) o trascrivere i testi su supporto informatico. Per i candidati ipovedenti, i testi sono forniti in formati specifici secondo le richieste delle scuole.
La Commissione, inoltre, può assegnare tempi diversi per le prove scritte. In casi eccezionali, le prove equipollenti possono essere svolte in più giorni, in base alla gravità della disabilità e alla documentazione del Consiglio di Classe.
Per quanto poi riguarda il colloquio che, come previsto dall’articolo 22, comma 3 dell’Ordinanza 55/24, si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione/Classe, per gli studenti con disabilità verranno predisposti materiali in coerenza con il PEI, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legislativo 62/17, che detta le norme in materia di «esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e i disturbi specifici di apprendimento».
Le Commissioni, infine, adattano le griglie di valutazione delle prove scritte e orali al PEI.

Per quanto concerne invece gli studenti/studentesse con DSA, certificati secondo la Legge 170/10, essi sostengono l’Esame di Stato seguendo il PDP (Piano Didattico Personalizzato). I candidati, in questo caso, possono usare strumenti compensativi previsti dal PDP stesso, avere tempi più lunghi per le prove scritte e utilizzare dispositivi per ascoltare i testi delle prove. Se necessario, la Commissione può leggere i testi o trascriverli su supporto informatico. Coloro che superano l’esame ottengono il diploma senza menzione degli strumenti compensativi.
Gli studenti/studentesse con DSA esonerati dalle lingue straniere e valutati solo su un percorso differenziato sostengono prove non equipollenti e ottengono un attestato di credito formativo.
Infine, gli studenti/studentesse esonerati dalla prova scritta di lingua straniera sostengono una prova orale sostitutiva e ottengono il diploma senza menzione della dispensa.

In conclusione, per gli studenti con altri BES, come specifica sempre l’Ordinanza citata, il Consiglio di Classe trasmette alla Commissione/Classe l’eventuale Piano Didattico Personalizzato. Non è prevista per loro alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame.

Responsabile la pedagogista Federica Marci.

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