L’insegnante di sostegno è assegnato ad una classe, in quanto proprio in quella classe è inserito un alunno in condizioni di disabilità, che egli ha l’obbligo di affiancare, prima di ogni altro alunno della classe di cui è contitolare (articolo 13, comma 6 della Legge 104/92). Egli è tenuto quindi a garantire, al minore che gli è stato affidato prima che ad ogni altro, il diritto allo studio, avvalendosi di interventi mirati, predisposti su specifiche forme di personalizzazione della didattica, assolvendo, contemporaneamente, l’obbligo di vigilanza sul minore (articoli 2047 e 2048 del Codice Civile) della cui tutela egli è in primo luogo responsabile.
Giova ricordare che tale responsabilità può estendersi a tutto il resto della classe, esclusivamente nel caso in cui il minore non presenti particolare necessità di assistenza e sorveglianza continua, a salvaguardia del suo stato di salute e della sua incolumità, sia mentale che fisica. In caso contrario, va tutelata in primo luogo la sua sicurezza, della quale l’insegnante di sostegno è tenuto a rispondere.
In altre parole, come detto da alcuni, «lo stipendio del docente di sostegno porta il nome dell’alunno che gli è stato affidato».
Tanto basti per mettere in chiara luce il suo ruolo, che troppo spesso viene confuso, più o meno consapevolmente, al solo scopo di attribuirgli un compito pari a quello di qualsiasi altro docente che, in quanto tale, può sostituire i colleghi curricolari, anche quando l’alunno è presente in classe.
Orbene, è appena il caso di affermare che tale erronea interpretazione altro non può che risultare lesiva dei diritti, costituzionalmente e internazionalmente sanciti, degli alunni che hanno necessità del sostegno didattico. Diritti che rischiano di essere palesemente e pesantemente conculcati ogni qualvolta l’insegnante di sostegno viene utilizzato in un ruolo che non gli appartiene. Le funzioni e le mansioni del docente curricolare e del docente di sostegno non sono, infatti, interscambiabili e non sono sovrapponibili. Pertanto, in classe devono essere sempre presenti due insegnanti, e non uno soltanto.
Tuttavia, stante la situazione di perenne affanno di cui oggi soffrono le scuole, in costante crisi di organico, una domanda sorge spontanea: in assenza dell’insegnante di sostegno, il docente curricolare è tenuto ad occuparsi dell’alunno con disabilità o deve limitarsi alla semplice sorveglianza, essendo impegnato sul resto della classe?
A tale domanda è doveroso rispondere prendendo in esame almeno due casi.
Caso 1: L’alunno rimane tranquillo e sereno, in classe.
La materia d’insegnamento è di competenza del docente curricolare, cui il collega di sostegno dovrà suggerire delle proposte in merito a “come” e a “quanto” l’alunno è in grado di apprendere. Il docente di sostegno collaborerà quindi con i docenti curricolari, suggerendo percorsi di apprendimento, risorse, ausili, sussidi e tutto ciò che può essere utile a ridurre i limiti incontrati. Nelle ore in cui l’insegnante di sostegno non è presente, l’alunno potrà essere affiancato da un compagno di classe (o da altra risorsa prevista nel PEI-Piano Educativo Individualizzato), con la supervisione dell’insegnante curricolare.
Gli interventi individualizzati in rapporto 1/1 fuori dalla classe, laddove necessari, dovranno essere condivisi e definiti all’interno del PEI e comunque sempre concordati con il docente curricolare.
Caso 2: L’alunno non riesce a stare sempre in classe.
Ovviamente, il docente curricolare non può uscire dalla classe per seguire l’alunno con comportamenti disadattivi e/o crisi comportamentali, che possono manifestarsi in ragazzi con disturbi certificati, o che presentino problematiche sociali complesse. Appare altrettanto ovvio che non possono essere i compagni di classe incaricati a seguire e a sorvegliare l’alunno, in quanto un minore non può assumersi responsabilità pari a quelle di un adulto. In questi casi, dunque, occorre predisporre interventi ben organizzati, nel corso dei quali ciascuno sappia cosa deve fare e come deve farlo.
Tali modalità vanno sempre concordate e definite in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e inserite all’interno del PEI, specificando chi e come dovrà intervenire.
Si pensi, tra l’altro, che alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno persino redatto dei protocolli per le scuole, al fine di garantire la vigilanza e l’attivazione di opportune misure di sicurezza, nella gestione dei disturbi di comportamento.