Siamo amministratori e redattori del Gruppo Facebook Normativa Inclusione che da dieci anni risponde a quesiti, soprattutto da parte di insegnanti di sostegno e genitori di alunni/alunne con disabilità, sulla normativa per l’inclusione scolastica e affronta assieme a loro le tante criticità che purtroppo la condizionano. Il gruppo attualmente conta oltre 100.000 iscritti, ha una media di circa 20.000 accessi al giorno e risponde ad alcune centinaia di domande ogni settimana.
Il tema della continuità è molto sentito, ma quello che soprattutto sta a cuore ai genitori e ai tanti insegnanti motivati e responsabili che interagiscono nel Gruppo è la qualità del processo di inclusione che troppo spesso, purtroppo, il nostro sistema scolastico non riesce a garantire.
Nell’estate del 2023 abbiamo selezionato e schedato gli oltre cento post sul tema della continuità che i genitori avevano inviato da quando il Gruppo era stato attivato (la ricerca completa, con le elaborazioni, ma anche con tutti i testi dei post sulla continuità, è disponibile a questo link) e abbiamo visto che effettivamente nella grande maggioranza dei casi essi chiedono di mantenere lo stesso insegnante di sostegno precario, ma in circa un quinto dei quesiti essi chiedevano come fare per interrompere la continuità perché troppe cose non funzionavano.
Altro dato su cui riflettere, secondo noi, è che in nessuno dei post pervenuti i genitori si sono lamentati della mancata continuità derivante dal passaggio di cattedra, da sostegno a posto comune, dei docenti a tempo indeterminato.
Con questo nostro contributo ci concentriamo dunque sugli articoli 6 e 8 del recente Decreto Legge 71/24 [“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025”, N.d.R.], che riteniamo maggiormente legati alle esperienze che abbiamo potuto sviluppare anche attraverso i contatti del nostro Gruppo Facebook.
Articolo 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)
L’analisi statistica pubblicata nella relazione del Disegno di Legge 1902 della Camera dei Deputati [per la Conversione in Legge del Decreto 71/24, N.d.R.], da pagina 12 a pagina 20 (qui è opportuna una precisazione: secondo la tabella di pagina 19 le Università del Veneto avrebbero attivato Corsi TFA-Tirocini Formazione Attiva Sostegno per 250 posti, ma in realtà sono 1.050, 600 a Padova e 450 a Verona: la situazione, quindi, rimane critica, ma non così disastrosa), descrive in modo chiaro una situazione assolutamente insostenibile che del resto anche noi conoscevamo e seguivamo da anni: si organizzano regolarmente corsi di specializzazione oceanici dove ce n’è meno bisogno, mentre nelle Regioni dove maggiore è la carenza di docenti di sostegno la proposta formativa delle Università locali non copre neppure il turnover per cui il numero dei non specializzati, e quindi forzatamente precari, continua a crescere anno dopo anno.
La proposta di un percorso straordinario gestito dall’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa) può essere considerata più che una soluzione al problema un modo per uscire da una grave, e ormai insostenibile, situazione di emergenza. Un intervento eccezionale che, per quanto necessario, comporta inevitabilmente rischi e riduzioni rispetto alla qualità della formazione erogata e, proprio per ridurre veramente al minimo gli aspetti negativi, ci sentiamo di formulare alcune proposte:
° Pensiamo sia indispensabile garantire in ogni caso, anche se la formazione si svolge a distanza, una reale interazione tra le persone che partecipano, evitando che tutto si riduca a mere lezioni frontali davanti a un monitor. Nei corsi TFA in presenza molto spesso sono proprio le attività laboratoriali, a piccoli gruppi, le più apprezzate dai corsisti e bisognerebbe trovare il modo di mantenerle anche in questi corsi. L’INDIRE ha una pluriennale esperienza in questo campo con i corsi per i neoassunti e un’impostazione di questo tipo non dovrebbe essere impraticabile.
° Proponiamo di prevedere percorsi differenziati in base ai bisogni e alle esperienze maturate, da definire con autovalutazione, ma anche con appositi test. In questi corsi i contenuti vengono sensibilmente ridotti, rispetto al percorso ordinario dei TFA, partendo dalla considerazione che questi insegnanti hanno maturato una certa esperienza sul campo, ma questo non può darsi per scontato e, in ogni caso, la loro esperienza non può essere considerata omogenea. Se, ad esempio, un insegnante che fa sostegno da tre anni non ha mai imparato ad usare le tecnologie didattiche, non possiamo certo eliminare il Laboratorio TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), ma neppure dimezzarne i contenuti. Analogamente, visto che ai corsi parteciperanno anche persone che hanno conseguito la specializzazione all’estero, per loro potranno essere forse ridimensionati i contenuti specifici, clinici e pedagogici, sulle varie disabilità, ma non certo quelli che riguardano gli aspetti normativi e organizzativi della nostra inclusione scolastica. Se il corso dovrà prevedere pertanto 30 CFU (Crediti Formativi Universitari) per gli studenti, l’offerta formativa dovrà essere sensibilmente più elevata per poter rispondere anche a specifiche esigenze, fermo restando che in ogni caso i contenuti fondamentali del corso dovranno essere garantiti a tutti.
° Il Decreto Legge 71/24 prevede (articolo 6, comma 3) che vada definito nel Decreto Ministeriale che regola questi corsi anche «il profilo professionale del docente specializzato», ma non si capisce perché il profilo degli insegnanti di sostegno che hanno seguito questo corso possa essere diverso da quello già definito per tutti dall’Allegato A del Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 (Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249). In generale bisogna veramente garantire che questa modalità di accesso abbreviata non porti ad abbassare permanentemente i livelli di formazione già ora ritenuti inadeguati in relazione alle competenze professionali richieste per i docenti di sostegno rispetto a specifiche situazioni con le quali molto probabilmente, ma possiamo anche dire certamente, si troveranno a operare nelle scuole, come, ma non solo, autismo e problemi comportamentali. E servono anche interventi strutturali che, anche se non sono oggetto di questo Decreto Legge, ci permettiamo qui sinteticamente ricordare:
– va rivista l’organizzazione dei corsi di specializzazione in modo che venga garantita in tutto il territorio nazionale l’effettiva corrispondenza tra i bisogni della scuola e l’offerta formativa locale, prevenendo interventi correttivi che impediscano il ripetersi di situazioni squilibrate come quella attuale, che poi richiederanno, per uscirne, altri interventi emergenziali;
– bisogna avviare o potenziare la rete di supporto locale all’inclusione (GIT-Gruppi per l’Inclusione Territoriale, CTS-Centri Territoriali di Supporto, Sportelli Autismo…), per aiutare veramente le scuole a far fronte alle tante emergenze educative che devono quotidianamente affrontare, troppo spesso purtroppo da sole. Oggi oltre il 25% degli insegnanti in servizio nelle scuole italiane sono insegnanti di sostegno, eppure la nostra Amministrazione Scolastica continua a considerare di fatto l’inclusione come un aspetto marginale della propria organizzazione, affidata a un numero ridottissimo di persone, sia a livello centrale che periferico, con ruoli prevalentemente amministrativi. Possibile che oggi, se un insegnante ha dei dubbi sulla normativa sull’inclusione scolastica, non sappia a chi chiedere e debba rivolgersi a Facebook?
Articolo 8 (Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)
Siamo pienamente favorevoli alla possibilità di confermare, nell’interesse dell’alunno con disabilità, l’insegnante di sostegno precario, rendendo finalmente operativo, dopo sette anni, l’articolo 14, comma 3 del Decreto Legislativo 66/17. Se l’Amministrazione Scolastica non è in grado, come prevede la Legge 104/92 (articolo 13, comma 3), di garantire attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati, lasci almeno al loro posto quelli che si sono formati autonomamente e riescono a svolgere un lavoro apprezzato da tutti, senza sostituirli ogni anno con altri docenti, ugualmente non specializzati, che devono però ripartire da zero.
Suggeriamo, a questo proposito, di leggere almeno alcuni dei tanti messaggi su questo tema che abbiamo ricevuto in questi anni, raccolti in un unico file di testo (a questo link).
Abbiamo accolto favorevolmente anche l’eliminazione della restrizione della possibilità di conferma ai soli docenti precari specializzati, inserita nel 2019 con il Decreto Legislativo 96/19, che sarebbe stata vissuta come una beffa da parte delle tante famiglie delle Regioni del Nord dove questa norma sulla continuità sarebbe risultata di fatto inapplicabile, nonostante l’enorme numero di docenti di sostegno precari, essendo gli specializzati un’esigua minoranza.
Quello che non condividiamo è l’aver voluto esasperare le tensioni con le varie componenti della scuola, rafforzando, in modo inutile oltre che inopportuno, il ruolo della famiglia nelle procedure di conferma, passando da «un’eventuale richiesta della famiglia» (Decreto Legislativo 96/19) a un suo pronunciamento di fatto indispensabile: «nel caso di richiesta da parte della famiglia» (Decreto Legge 71/24). È, secondo noi, un rafforzamento inutile e inopportuno perché ci sono altri modi, ben più efficaci e istituzionalmente corretti, per definire il principio dell’interesse del discente a cui il dirigente scolastico si deve attenere quando decide di proporre la conferma del contratto annuale a un docente precario. Non è possibile che in un passaggio delicato come questo ci si dimentichi del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), di cui fanno parte a pieno titolo anche i genitori, che, in base all’articolo 15, comma 10 della Legge 104/92, modificato nel 2019, ha tra i propri compiti istituzionali anche quello di verificare il processo di inclusione che comprende certamente, anche se non unicamente, il lavoro svolto dall’insegnante di sostegno, precario o no, in relazione all’interesse del discente. Da notare che il Dirigente Scolastico ha accesso a tutti i lavori del GLO e può quindi cogliere, dai verbali ma anche dalla sua partecipazione diretta o attraverso un suo delegato, le diverse posizioni emerse e non limitarsi solo alla sintetica verifica finale.
La procedura attualmente prevista dal Decreto 71/24 71 è molto rischiosa e può alimentare un contenzioso a più livelli. Segnaliamo in particolare i pericoli derivanti dal fatto che, come appare da diverse testimonianze pervenute al nostro Gruppo Facebook, le scelte della famiglia possono essere determinate anche da considerazioni che non tengono conto dei diritti dei lavoratori: un insegnante di sostegno non va bene perché è di salute fragile e fa troppe assenze, un altro perché, per motivi personali che non è tenuto a comunicare, non ha dato la sua disponibilità ad accompagnare in gita per più giorni l’alunno, un altro ancora perché si rifiuta, come è suo diritto, di comunicare il proprio numero di telefono personale. Ai genitori va data la possibilità di esprimere correttamente il loro punto di vista, ma bisogna evitare, e possibilmente prevenire, inutili tensioni su questi temi molto delicati e ad alto rischio di conflitti.
Proponiamo pertanto di modificare in questo modo la prima parte del comma 3 dell’articolo 14 del Dlgs 66/17, ovvero di sostituire: «3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, ecc.», con: «3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato da parte del dirigente scolastico l’interesse del discente, anche in base agli esiti della verifica del processo di inclusione approvata dal GLO – Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione previsto dall’art. 15 c. 10 della L. 104/92, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, ecc.».
Ricordiamo che dal 2017 ad oggi la reale applicazione di tutti i Decreti sulla continuità, nelle loro varie forme, si è sempre arenata su questi aspetti e conviene a tutti, anche alle famiglie, eliminare i più evidenti e rischiosi motivi di scontro.
Firmano il presente contributo gli amministratori e redattori del Gruppo Facebook “Normativa Inclusione” (Flavio Fogarolo, Iacopo Balocco, Filippo Barbera, Ilaria Cervellin, Valentina Felici, Annamaria Giarolo, Maria Giovanna Maragno, Giancarlo Onger, Mary Santillo e Stefania Vannucchi). Esso corrisponde (con le necessarie modifiche dovute al nostro contenitore) a un contributo scritto nell’àmbito dell’esame del Decreto Legge 71/24, richiesto dall’Ufficio di Presidenza della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati.