Con la Delibera della Giunta Regionale 126/24 la Toscana ha rinnovato l’erogazione dei contributi a favore dei/delle caregiver di familiari con disabilità anche per l’anno 2024 e ha definito il riparto delle risorse (contenuto nell’Allegato A della medesima Delibera). La somma stanziata è pari a 1.811.685 euro.
Per quel che concerne l’individuazione degli aventi diritto, la quantificazione del contributo e le modalità di accesso sono confermate le Linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, come modificate dalla Delibera della Giunta Regionale 717/22 (contenute nell’Allegato A della stessa), ad eccezione di quanto indicato al punto 2 del paragrafo sui Destinatari, dove la voce «caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione» si intende cassata.
In particolare le Linee di indirizzo richiamate assumono la definizione di caregiver contenuta nell’articolo 1 comma 255* della Legge 205/17, specificando che l’obiettivo primario del Fondo «è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui familiari»; specificando, inoltre, che tra i caregiver va data priorità agli interventi nei confronti di caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima (come definite dalla normativa), nonché ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita; stabilendo, infine, che l’entità del contributo economico è pari a 400 euro mensili.
Si accede al contributo mediante una richiesta di presa in carico e valutazione della persona con disabilita o non autosufficiente (o, se necessaria, una rivalutazione per le persone già in carico ai servizi), da effettuarsi presso gli appositi punti di accesso ai servizi sociosanitari territoriali.
La richiesta sarà esaminata da un’apposita équipe che assegnerà il contributo di cura facendo riferimento alle condizioni cliniche e ai bisogni della persona con disabilità o non autosufficiente, nonché al livello di carico assistenziale/stress del caregiver familiare.
Il contributo non è sostitutivo o compensativo, bensì aggiuntivo e complementare agli accessi a domicilio di personale sanitario (medici specialisti, terapisti, infermieri, operatori socio sanitari), ed è compatibile con altri contributi economici o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficienza, compresa la frequenza di un centro diurno.
Da ricordare, in conclusione, che la Regione Toscana ha attivato già da qualche anno un Centro di ascolto per il caregiver familiare e che sta lavorando ad una Proposta di Legge Regionale avente ad oggetto le Disposizioni per la promozione ed il riconoscimento della figura del caregiver familiare (se ne legga anche su queste stesse pagine). (Simona Lancioni)
*Legge 205/17 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), articolo 1, comma 255: «Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».
Il presente contributo è già apparso nel sito di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa) e viene qui ripreso, con minime modifiche dovute al diverso contenitore, per gentile concessione.
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