Perché quella norma sull’inclusione è “un prodotto geneticamente modificato”

«Il professor Dario Ianes – scrive Salvatore Nocera -, ben noto nel nostro mondo della disabilità e pure fuori, ha felicemente definito l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità come “il DNA della scuola italiana”. Ritengo pertanto che le norme sulla specializzazione dei docenti di sostegno contenute nel Decreto Legge 71/24, siano come “un prodotto geneticamente modificato” che danneggia questa grande e innovativa “specialità italiana”»

Alunno e insegnante di sostegno

Un alunno con disabilità insieme all’insegnante di sostegno

Il Parlamento ha quasi finito di approvare il Decreto Legge 71/24, che contiene alcune norme, e segnatamente gli articoli 6, 7 e 8, concernenti l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. In particolare, l’articolo 6 prevede il conseguimento della specializzazione per il sostegno ai docenti che abbiano svolto supplenze di sostegno senza specializzazione per almeno tre anni. Essi acquisiranno quindi la specializzazione seguendo 30 Crediti Formativi Universitari (CFU) mediamente di 7 ore ciascuno, preparandosi su un’apposita pagina web dell’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa). Non condivido personalmente tale norma per le seguenti ragioni.

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09, stabilisce all’articolo 4, comma 3 che le norme concernenti le persone con disabilità debbano essere emanate, sentite le organizzazioni di tali persone maggiormente rappresentative; inoltre, l’articolo 15 del Decreto Legislativo 66/17 stabilisce che ogni norma concernente gli studenti con disabilità venga emanata, dopo avere interpellato l’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Scolastica operante presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Decreto Legge 71/24 è stato invece emanato ignorando tali norme.
Dal canto suo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, nel corso dell’audizione alla Camera del 13 giugno scorso, ha dichiarato, a nome del Governo, che prima dell’inizio delle procedure di conversione in legge del Decreto, sarebbe stato sentito l’Osservatorio; esso però è scaduto nel mese di aprile scorso e non è stato ancora ricostituito…

La FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ha inoltrato richiesta di audizione alla Commissione della Camera preposta all’esame del testo, inviando una propria Memoria contenente alcuni emendamenti relativi all’aumento del numero dei Crediti Formativi Universitari; non è stata però audita, né quegli emendamenti approvati.
In aggiunta a questi aspetti, la SIPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale) ha espresso pubblicamente il proprio parere negativo su quella norma che riduce profondamente i contenuti della specializzazione e a tale autorevole opinione si è aggiunta anche quella di molti docenti universitari.
E ancora, molte famiglie di studenti con disabilità hanno espresso i loro timori sull’articolo 6 del Decreto, temendo l’immissione in ruolo di numerosissimi docenti “specializzati” come si è detto.
Il Ministro, sempre a nome del Governo, ha dichiarato che questa specializzazione è resa necessaria per accogliere la richiesta delle Associazioni di colmare il vuoto di quasi un terzo degli attuali circa 22.000 docenti di sostegno non specializzati. E tuttavia circola ormai da tempo una Proposta di Legge della FISH che prevede un aumento a 120 Credito Formativi Universitari da svolgersi in due anni (uno dei quali abilitante) della specializzazione di sostegno, proprio per garantire agli attuali titoli di specializzazione annuali un vero valore “polivalente”, seriamente utile per tutti gli studenti con diversi problemi di disabilità.
L’articolo 6 del Decreto va quindi in palese ed eclatante controtendenza alle richieste delle famiglie e delle loro Associazioni, che chiedono la qualità unitamente alla quantità.
E la quantità continuerà ad essere incolmabile se non verrà approvata l’“apposita classe di concorso per il sostegno”, prevista dalla citata Proposta di Legge della FISH, che ridurrebbe enormemente l’emorragia annuale di circa 10.000 docenti di sostegno di ruolo su cattedra comune.

Nulla dico, per altro, sull’articolo 7 del Decreto, relativo alla convalida dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero, poiché mi auguro che l’apposita commissione che il Ministero nominerà, vorrà assicurare una seria attenzione nel definire i criteri di convalida; né ho rilievi per l’articolo 8, sulla possibilità di confermare, nell’interesse dell’alunno con disabilità, l’insegnante di sostegno precario, un articolo che invece ho strenuamente difeso, insieme ad altri, ringraziando il Ministro, perché veramente risponde ad una pressante richiesta delle famiglie di continuità didattica dei supplenti di sostegno. Auspico anzi che sempre sulla base della Proposta di Legge della FISH, ciò avvenga pure per i docenti di ruolo per una sempre migliore qualità dell’inclusione scolastica.
E a proposito di quest’ultima, il professor Dario Ianes, ben noto nel nostro mondo della disabilità e pure fuori – ma del quale non condivido le accuse alle Associazioni -, ha felicemente definito l’inclusione come «il DNA della scuola italiana». Ritengo pertanto questo articolo 6 del Decreto come “un prodotto geneticamente modificato” che danneggia questa grande e innovativa “specialità italiana”.

Il presente contributo è già apparso nella testata «La Tecnica della Scuola» e viene qui ripreso, con alcune modifiche e minime integrazioni dovute al diverso contenitore, per gentile concessione.

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