È stata pubblicata nel mese di aprile scorso nella Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva UE 2024/1275 in tema di Prestazione energetica dell’edilizia. Questa normativa, nota anche come “Direttiva Case Green”, va a decretare le modalità con le quali ogni Stato Membro dovrà raggiungere gli obiettivi sull’emissione di gas effetto serra da parte degli edifici, in particolare quello di emissione zero, da ottenere entro il 2050.
Si obbliga in sostanza ogni Stato dell’Unione Europea a fissare i requisiti minimi di prestazione energetica e a redigere un Piano Nazionale di ristrutturazione degli edifici, volto a trasformare quelli esistenti in strutture ad alta efficienza energetica e ad emissioni zero. Il Piano, quindi, deve delineare e contenere le azioni graduali di ristrutturazione dei beni immobiliari presenti sul territorio nazionale, sia pubblici che privati.
La Direttiva stessa sancisce anche l’obbligo in capo ai 27 Stati Membri dell’Unione di fare in modo, a partire dal 2028 per le proprietà pubbliche e dal 2030 per quelle private, che gli edifici di nuova costruzione siano ad emissione quasi zero e che rispettino i requisiti minimi di prestazione energetica. Nel fare questo, l’articolo 7 (comma 6) della norma richiede che al momento della valutazione della domanda per il rilascio della licenza edilizia o di altro titolo corrispondente, oltre che all’efficienza energetica, siano tenuti in considerazione anche i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.
Al contempo, l’articolo 8, andando a sancire il dovere per i governi di adottare le misure e previsioni necessarie affinché sia assicurato il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e delle strutture già esistenti, quando sottoposti a ristrutturazione e modifiche di elevata importanza, prevede che, in tali occasioni, venga prestata attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità (comma 3), oltre che alla qualità degli spazi, ai rischi connessi all’attività sismica e all’adattamento ai cambiamenti climatici.
In aggiunta (articolo 29, comma 3), viene sancito che gli Stati devono fornire consulenza e formazione ad hoc ai soggetti responsabili dell’attuazione della Direttiva e che tra gli argomenti che i citati percorsi formativi possono riguardare vi è anche quello dell’accessibilità.
Infine, si stabilisce che «le persone con disabilità abbiano pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica» (Allegato V di cui all’articolo 19).
Gli Stati avranno ora tempo fino al 29 maggio 2026 per recepire questa Direttiva Europea, ad eccezione dell’articolo 17, comma 15, riguardante gli incentivi economici, il quale dovrà essere attuato entro il 1° gennaio 2025.