Il Decreto Legge 71/24, contenente, tra l’altro, tre articoli (6, 7 e 8) sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, è stato dunque definitivamente approvato dal Parlamento, divenendo la Legge 106/24 e senza accogliere gli importanti emendamenti proposti dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e da numerosi Comitati, in particolare dal Collettivo dei Docenti Specializzati (collettivodocentispecializzati@gmail.com), tendenti ad aumentare il numero dei Crediti Formativi Universitari dei supplenti triennali che avevano svolto attività di sostegno senza titolo di specializzazione e dei docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero. L’articolo 6, infatti, riguardava i primi, che conseguiranno la specializzazione con soli 30 Crediti Formativi Universitari, svolti online e non dalle università, ma dall’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa), senza la necessità delle prove attitudinali selettive, obbligatorie per tutti i docenti di sostegno specializzati presenti e futuri. È invece l’articolo 7 a prevedere la convalida dei titoli di specializzazione stranieri, purché i titolari rinuncino ai ricorsi attualmente in atto per ottenere la convalida stessa. Non si tratta quindi di una “sanatoria”, come sostengono gli oppositori, ma, a mio giudizio, di una transazione.
Nelle transazioni, infatti, ciascuna parte deve rinunciare a qualche cosa; lo Stato rinuncia all’obbligatorietà dei 60 Crediti Formativi Universitari, necessari per conseguire la specializzazione, a fronte della rinuncia dei docenti al contenzioso.
E tuttavia il Governo ha fatto approvare un importante emendamento all’art. 7 (il 7 bis), con il quale si trasforma radicalmente l’INDIRE, da ente di sola «documentazione, innovazione e ricerca educativa» anche in ente di aggiornamento e formazione per il sostegno agli allievi con disabilità.
A seguito di tale trasformazione, occorreranno, stando all’emendamento, almeno 150 giorni per la ristrutturazione giuridica e organizzativa dell’ente, più il tempo per bandire il concorso al nuovo personale che verrà assunto e per l’organizzazione dell’attività di specializzazione dei circa 85.000 docenti che verranno specializzati.
Ora, mentre i 30 Crediti Formativi Universitari sono scritti nell’articolo 6, nulla di essi si dice nell’articolo 7. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, nella sua dichiarazione dopo l’approvazione definitiva del testo, ha dichiarato che i Crediti Formativi Universitari «non sono i 10 di cui si è scritto, ma sono almeno 30».
Qui il termine “almeno” può essere inteso in due modi: non meno di 30, o non più di 30. In questo secondo caso, essi non saranno più di 30, ma nel primo caso potrebbero anche aumentare.
Su questa interpretazione, data dal sottoscritto, i docenti attuali specializzati potrebbero ottenere una parificazione del numero dei Crediti Formativi Universitari dei neospecializzati ai propri e forse pure le prove selettive, onde realizzare una piena parificazione sostanziale e formale dei titoli di specializzazione.
Questi stessi docenti hanno incontrato la FISH, rappresentata dal presidente Vincenzo Falabella e da chi scrive, che si è detta disponibile a valutare la possibilità di sottoporre al Ministro queste loro richieste. Dal canto suo, il Collettivo dei docenti, oltre a dimostrare apprezzamento per la proposta della FISH di avviare una specifica cattedra per il sostegno, ha avanzato un’ulteriore richiesta, cioè quella di fare inserire i neospecializzati in coda nelle graduatorie provinciali. La Federazione ha ritenuto questa istanza irricevibile: se infatti i neospecializzati avranno un titolo ritenuto legalmente equiparato a quello degli attuali docenti, non sarebbe legittimo metterli in coda, annullando il valore della graduatoria in base ai punteggi.
Chi scrive, poi, ritiene anche che il Decreto Legge, che in quanto tale aveva il requisito dell’urgenza al momento dell’emanazione, va a perdere tale caratteristica nel momento in cui viene aggiunto l’articolo 7 bis, proprio a causa degli almeno 150 giorni per l’avvio e la conclusione della specializzazione da parte dell’INDIRE così trasformata.
L’approvazione di questo emendamento, pertanto, fa sorgere anche seri dubbi di incostituzionalità del Decreto, che reca la dicitura «per un corretto avvio dell’anno scolastico», in quanto queste disposizioni non potranno assolutamente essere applicate con l’avvio di questo anno scolastico.
In conclusione, se il Governo accogliesse le richieste del Collettivo dei Docenti Specializzati sull’aumento del numero dei Crediti Formativi Universitari e sull’effettuazione delle prove selettive, forse si potrebbe evitare il rischio del contenzioso per i motivi sopra esposti. Il Collettivo stesso ha organizzato per il 30 luglio anche un’assemblea online nella quale si è discussa la situazione pure per gli aspetti giuridici, incontro di cui si riferisce specificamente in altra parte del giornale.
Il presente contributo è già apparso nella testata «La Tecnica della Scuola» e viene qui ripreso, con alcune modifiche e integrazioni, per gentile concessione.
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