Ho letto in «Superando.it» l’articolo di Simona Lancioni dal titolo Quel ritratto di Carlo Gilardi: un faro acceso sulle violazioni di diritti umani, con il quale giustamente continua a ricordarci il doloroso caso del professor Carlo Gilardi, un docente in pensione al quale, data la tarda età, era stato nominato un amministratore di sostegno. Questa figura non ha assecondato le aspirazioni del suo assistito a continuare a vivere da solo nella propria abitazione, dove era seguito dalla propria compagna. Ha invece deciso autoritariamente di ricoverarlo in una RSA [Residenza sanitaria assistita, N.d.R.], sconvolgendo completamente la sua vita, i suoi affetti, i suoi ricordi.
Proprio per ovviare a casi del genere, che purtroppo si ripetono con crescente frequenza, l’Associazione Diritti alla Follia ha predisposto la Proposta di Legge di iniziativa popolare finalizzata all’Abolizione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Riforma dell’amministrazione di sostegno, annunciata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 92) il 19 aprile scorso (e disponibile a questo link). Chiunque può sottoscriverla recandosi presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) del proprio Comune o del proprio Municipio. Occorrono 50.000 firme perché possa essere presentata in Parlamento per la discussione e l’approvazione, con le modifiche che il Parlamento stesso riterrà di apportare al testo.
Invito dunque quanti ritengono necessarie le modifiche alla Legge 6/04, dopo aver lettoe il testo di cui si è dato il link, a sottoscrivere detta proposta. Invero fino ad oggi ho sentito parlare poco della stessa, e ho ritenuto pertanto opportuno rilanciare l’iniziativa che mi sembra molto importante, perché riguarda la tutela dei diritti umani delle persone in situazione di vulnerabilità, e in particolare di quelle con disabilità.
Nel box in calce presentiamo anche una sintesi in dodici punti delle modifiche alla disciplina dell’amministratore di sostegno avanzate nella Proposta di Legge elaborata dall’Associazione Diritti alla Follia.
Per ulteriori informazioni: dirittiallafollia@gmail.com (oppure accedere a questo link).
La Proposta di Legge avanzata dall’Associazione Diritti alla Follia prevede l’abolizione dell’interdizione e dell’inabilitazione e le seguenti modifiche alla disciplina dell’amministrazione di sostegno:
1. Che nei decreti di nomina dell’amministratore di sostegno sia specificato che né lo stesso amministratore di sostegno, né il Giudice Tutelare o il Collegio possano sostituirsi al beneficiario nell’assunzione di qualunque decisione, e che il loro compito è di «supportare il processo decisionale autonomo della persona».
2. L’introduzione del vincolo che l’individuazione (e l’eventuale sostituzione) dell’amministratore di sostegno sia ineludibilmente legata alla scelta del beneficiario.
3. Che uno stesso amministratore di sostegno possa avere un solo beneficiario, o al massimo tre quando i beneficiari sono legati tra loro da rapporti di coniugio, o parentela fino al secondo grado.
4. La gratuità dell’incarico di amministratore di sostegno.
5. Che venga garantita l’informazione sulla procedura ai soggetti coinvolti e l’esplorazione di soluzioni alternative.
6. Che la nomina dell’amministratore di sostegno divenga competenza di un Tribunale in composizione collegiale; nonché l’obbligo per il Giudice Tutelare di ascoltare il beneficiario entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario o di un soggetto titolato ad intervenire nella procedura.
7. L’obbligo che in tutta la procedura di nomina dell’amministrazione di sostegno il beneficiario sia sempre accompagnato/supportato da un avvocato di fiducia.
8. L’eliminazione della possibilità che a formulare il ricorso/l’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno siano i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
9. L’introduzione della previsione che nella procedura venga valorizzata la presenza di soggetti che abbiano con la persona rapporti documentati di familiarità degni di essere salvaguardati.
10. La previsione che in nessun caso il provvedimento di amministrazione di sostegno possa incidere sulla continuità dei rapporti familiari.
11. Che, salvi i casi di assoluta indispensabilità, il mancato rispetto dell’autonomia e delle scelte del beneficiario, attraverso condotte concrete che siano state consapevolmente dirette a contrastare tale autonomia e tali scelte, configuri il reato di «maltrattamento contro familiari e conviventi».
12. Che sia esplicitato che solo il beneficiario può decidere chi tra i soggetti riconosciuti come a lui vicini debba essere escluso dalla conoscenza delle vicende inerenti la procedura di nomina/modifica dell’amministrazione di sostegno.