L’insegnante di sostegno e quello curricolare non sono figure sovrapponibili

«Il docente di sostegno – scrive Francesco Simone – non può essere chiamato a svolgere la funzione di supplente sull’intera classe in sostituzione del docente curricolare, in quanto le due figure non sono sovrapponibili, ma si completano, anzi si coadiuvano nell’interesse del minore. La contitolarità tra tali figure, quindi, non va letta quale possibile sostituzione dall’uno all’altro docente, in quanto essi hanno funzioni diverse, che non si possono appunto sovrapporre, ma solo raccordare in vista dell’interesse superiore dell’alunno all’inclusione nella classe»

Disegno di insegnante di sostegno con allievoL’utilizzo dell’insegnante di sostegno per supplire l’assenza del collega curricolare, anche qualora sia contitolare della stessa classe, ha delle inevitabili ricadute sulla qualità del servizio di inclusione e non può essere adottato come criterio per risolvere i problemi derivanti dalle assenze.
Giova ricordare a tal proposito che in base all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, le attività di sostegno per gli alunni con disabilità sono “garantite”, ossia assicurate in ogni caso. Si tenga presente, quindi, che sostituire il collega curricolare assente si configura come sottrazione di ore di sostegno. Da ciò ne deriva che imporre l’impiego del docente di sostegno in un ruolo diverso dalla sua naturale funzione, costituisce un danno per l’alunno con disabilità, atteso che il docente, chiamato a vigilare sull’intera classe, non può più dedicarsi esclusivamente all’alunno assegnatogli, dovendo inevitabilmente interrompere il prosieguo della programmazione educativa e didattica, a discapito del di lui diritto allo studio e all’integrazione scolastica.

Si ricorda, altresì, che la presenza congiunta del docente disciplinare e di sostegno nella medesima classe è stata introdotta dal Legislatore al fine di garantire l’integrazione dello studente. Pertanto, la contitolarità non dev’essere letta quale possibile sostituzione dall’uno all’altro docente, in quanto i docenti, curricolare e di sostegno, hanno funzioni diverse, che non si possono sovrapporre, ma solo raccordare in vista dell’interesse superiore dell’alunno all’inclusione nella classe.
Non vi è dubbio, quindi, che le disposizioni in parola violino palesemente non solo il principio di compresenza, sopra enunciato, ma anche altri e superiori diritti sanciti a tutela dell’alunno con disabilità. Questo perché il docente di sostegno, incaricato di sorvegliare l’intera classe, viene distratto dalle sue funzioni, destinate alla realizzazione dell’interesse primario dell’alunno, del di lui diritto all’istruzione e all’integrazione.
Tale violazione, per altro, si concretizza non solo quando il docente di sostegno viene utilizzato quale supplente in altre classi, ma anche nel momento in cui viene incaricato della supplenza nella stessa classe in cui si trova l’alunno con disabilità a lui affidato. Difatti, anche se il docente di sostegno viene utilizzato per la supplenza nella stessa classe in cui si trova l’alunno con disabilità, la prosecuzione dell’attuazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) si rivela palesemente impossibile, in quanto il docente stesso, chiamato a vigilare sull’intera classe, nell’impossibilità di dedicarsi esclusivamente all’alunno affidatogli, è obbligato a rinunciarvi, con una grave lesione/compromissione del diritto soggettivo dell’alunno all’integrazione scolastica. L’insegnante, infatti, viene in tal modo dissuaso dalla propria funzione, divenendo destinatario di altre e diverse funzioni che ledono non solo il di lui diritto/dovere all’insegnamento, ma anche i diritti dell’alunno con disabilità.

È pertanto indubbio che il docente di sostegno non possa essere chiamato a svolgere la funzione di supplente sull’intera classe in sostituzione del docente curricolare in quanto, come detto, le due figure non sono sovrapponibili, ma si completano, anzi si coadiuvano nell’interesse del minore.
Per quanto sopra, va richiesto sempre l’ordine di servizio scritto, al fine dell’eventuale accertamento delle responsabilità di competenza.

Insegnante di sostegno.

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