Il nuovo Contratto Nazionale del Comparto Scuola e i collaboratori scolastici

Nell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Scuola, l’articolo 54 riguarda il compito di assistenza per gli alunni con disabilità, confermando che i collaboratori scolastici hanno istituzionalmente come mansionario ordinario anche il compito di accompagnare gli alunni con disabilità dall’ingresso della scuola nei locali sino alle aule di loro spettanza e di riaccompagnarli sino all’uscita delle scuole. Di questo, e in particolare dell’assistenza igienica, si parla nel presente approfondimento, rilevando anche un paio di criticità presenti in ciò che realmente accade

Ombra di persona in carrozzina e di assistente che la spingeÈ stato sottoscritto nel maggio scorso il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) per il Comparto Scuola, comprendente quindi anche i compiti dei collaboratori scolastici. Esso, in verità, riguarda l’approvazione del Contratto stesso per il biennio 2019-2021, approvato dunque con molto ritardo.
L’articolo 54 riguarda il compito di assistenza per gli alunni con disabilità. Viene confermato quanto era già in vigore nel CCNL 2003-2006, e cioè che tutti i collaboratori scolastici hanno istituzionalmente come mansionario ordinario anche il compito di accompagnare gli alunni con disabilità dall’ingresso della scuola nei locali sino alle aule di loro spettanza e di riaccompagnarli sino all’uscita delle scuole. Tale compito viene esteso anche alla nuova figura dell’operatore scolastico.

Per l’assistenza igienica, trattandosi di un compito specialistico che richiede particolare attenzione e responsabilità, il Dirigente Scolastico deve assegnare uno specifico incarico. Per tale assistenza, il collaboratore scolastico deve frequentare un corso di aggiornamento di almeno 40 ore a spese dell’Ufficio Scolastico Regionale, al termine del quale il collaboratore stesso assume una qualifica superiore e, a seguito della contrattazione decentrata di istituto, riceve un aumento di circa 100 euro annui a spese del fondo di istituto, che fondandosi su una sequenza negoziale del 2007, entra nella base pensionabile e permane per il resto della carriera, anche se i collaboratori non hanno ulteriori incarichi specifici di assistenza igienica agli alunni con disabilità.
Il CCNL 2019-2021, inoltre, ha approvato un ulteriore aumento forfettario per tale incarico di 100 euro annui, sempre a carico del fondo di istituto.

Sempre l’articolo 54 del CCNL, richiama indirettamente l’articolo 47, commi 1 e 2 del CCNL del 2007, il quale, indirettamente, richiama gli articoli 47 e 48 e la tabella A del CCNL del 24 luglio 2003. Da qui richiama il comma 1 dell’articolo 50 del CCNL del settembre 1999, che richiama a propria volta l’articolo 36, comma 4 del CCNL del 26 maggio 1999. Però, l’articolo 50, comma 3 del CCNL del settembre 1999 prevede che a livello di contrattazione provinciale debba essere garantita almeno una funzione aggiuntiva per i collaboratori scolastici, mentre il Decreto Legislativo 66/17 (articolo 3) stabilisce che per l’assistenza igienica agli alunni con disabilità debba essere rispettato il loro genere. Pertanto, alle condizioni attuali, il minimo dovrebbe essere di almeno due funzioni aggiuntive ad altrettanti collaboratori scolastici di genere diverso.

Due osservazioni
Dal momento che in molte scuole sono presenti più alunni con disabilità che necessitano di assistenza igienica, qualora il numero di collaboratori e collaboratrici assegnati a tali scuole non sia sufficiente a colmare il fabbisogno, è da ritenere che il Dirigente Scolastico debba richiedere un aumento in organico di fatto di un numero di unità in più di collaboratori e collaboratrici scolastiche, con incremento corrispondente del Fondo di Istituto per l’indennità speciale loro spettante. Tale norma era contenuta in tutte le Ordinanze Ministeriali sull’organico di fatto sino a qualche anno fa. Negli ultimi anni, però, tale norma non compare. È da ritenere che essa sia ormai divenuta “a regime”, non essendo necessario più riprodurla. In caso contrario, però, si dovrebbe supporre che i Dirigenti Scolastici non possano più chiedere un adeguamento del numero di collaboratori e collaboratrici scolastiche rispetto al numero degli alunni con disabilità. Se così fosse, ci troveremmo di fronte ad una palese discriminazione normata ai sensi della Legge 67/06, salvo ogni maggiore responsabilità per il reato di “interruzione di pubblico servizio” gravante sui soggetti responsabili dell’Amministrazione Scolastica sia a livello periferico (in caso di mancata richiesta) che regionale o centrale (in caso di mancata concessione).

Da più parti, poi, viene denunciato il fatto che non si tengono più, o non lo si fa con la frequenza di una volta, da parte degli Uffici Scolastici Regionali, i corsi di aggiornamento di 40 ore necessari per la formazione dei collaboratori scolastici che danno diritto all’aumento di stipendio. C’è da chiedersi quale ne sia la causa, se cioè la mancata assegnazione dei fondi agli Uffici Scolastici Regionali o l’inerzia dei Dirigenti Scolastici nel richiederne l’effettuazione.
Ci si augura pertanto che su questi quesiti intervengano chiarimenti da parte dell’Amministrazione Scolastica e dell’ARAN (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni), che hanno stipulato il CCNL 2019-2021, e da parte dei contratti integrativi sia a livello nazionale che di singole scuole.

L’AIPD è l’Associazione Italiana Persone Down, aderente alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Il presente approfondimento è stato curato in collaborazione con il Centro Studi Giuridici HandyLex.

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