Le norme parlano chiaro: I’assistenza igienica spetta ai collaboratori scolastici

Le norme parlano chiaro ormai da anni: l’assistenza igienica personale agli alunni/alunne con disabilità spetta ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche ed è anche opportuno che questa assistenza non venga più confusa con l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione: così il presidente della FISH e consigliere del CNEL Falabella e la FISH Campania replicano alle recenti affermazioni della rappresentante sindacale Vannini, secondo la quale «l’igiene personale degli alunni, in particolare di quelli con disabilità, non può e non deve essere affidata ai collaboratori scolastici»

Bimbo con disabilità entra a scuola«L’igiene personale degli alunni, in particolare di quelli con disabilità, non può e non deve essere affidata ai collaboratori scolastici, ma deve essere gestita da personale specializzato, con una formazione adeguata»: lo ha dichiarato Roberta Vannini, segretaria generale del sindacato UIL Scuola Rua Campania, denunciando pertanto quella che a suo dire sarebbe «una distorta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021 per il Comparto Scuola», che la UIL Scuola non ha sottoscritto «perché considerato fortemente peggiorativo, anche su questo tema».
«La situazione – ha aggiunto Vannini – è resa ancora più critica dalla grave carenza di personale nelle scuole. A Napoli, per esempio, oltre 2.000 alunni con disabilità sono rimasti senza i 200 assistenti materiali della Napoli Servizi, lasciando tutto il carico di lavoro alle scuole. Questo scaricabarile è imbarazzante e mette a rischio la salute dei bambini e la dignità dei collaboratori scolastici. È quindi urgente rivedere la normativa vigente in occasione del rinnovo del CCNL 2022/2024 e chiediamo anche un intervento immediato del Ministero dell’Istruzione affinché, in collaborazione con gli Enti Locali, garantisca la presenza di figure specializzate per l’assistenza agli alunni con disabilità, sollevando i collaboratori scolastici e i Dirigenti Scolastici da responsabilità che non competono loro».
A tali affermazioni della rappresentante sindacale, contenute in un articolo apparso sulla testata «Orizzonte Scuola.it», replicano qui di seguito sia Vincenzo Falabella, presidente della FISH Nazionale e consigliere nazionale del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), sia la FISH Campania.

Ho letto con meraviglia l’articolo di «Orizzonte Scuola.it», intitolato Spetta davvero ai collaboratori scolastici occuparsi dell’igiene degli alunni? Il governo intervenga e chiarisca, contenente le affermazioni della rappresentante sindacale Roberta Vannini. Comprendo per altro la sua posizione negativa rispetto a tale compito assegnato ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche, poiché essa è anche diffusa presso altri ambienti; ma non la condivido. Infatti, già la Nota Ministeriale Protocollo n. 3390 del 2000 assegnava tale delicata mansione nei loro confronti. Poi tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), a partire dal 2003, hanno ribadito tale compito, che ha molte valenze educative. In particolare, l’ultimo Contratto 2019-2021, pubblicato recentemente, all’articolo 54 stabilisce chiarissimamente che il Dirigente Scolastico deve assegnare l’incarico per l’assistenza igienica ai collaboratori scolastici, ai quali viene data una particolare indennità che già dalla sequenza negoziale del 2007 entra nella base pensionabile.
Purtroppo, debbo constatare che Vannini si aggrega a quanti ritengono che tale delicato compito o debba essere assegnato agli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, che invece svolgono altre e differenti mansioni, o a una figura nuova che si aggiungerebbe a tutte quelle già assegnate agli alunni con disabilità.
Nella mia qualità di consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), trovo queste posizioni prive di fondamento giuridico e sociale. Se infatti il citato articolo 54 dell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ribadisce il principio dell’assistenza igienica affidata ai collaboratori scolastici, non poteva essere diversamente, poiché il Contratto Collettivo non poteva disapplicare l’articolo 2 del Decreto Legislativo 66/17 il quale sancisce in modo inequivocabile tale compito, introducendo per la prima volta nella storia dell’inclusione italiana l’obbligo del rispetto del genere degli alunni, parlando espressamente di collaboratori e collaboratrici scolastiche.
È chiaro che Vannini, con le sue personali idee, non potesse sottoscrivere il CCNL, ma spiace che su un punto così importante per la qualità dell’inclusione scolastica italiana abbia voluto rompere l’unità sindacale, dal momento che gli altri due sindacati confederali, CISL e CGIL, hanno sottoscritto il contratto, ritenendo normale e ormai consolidato da anni il principio dell’assegnazione di questo delicato compito igienico ed educativo; che poi questo abbia aspetti educativi è dimostrato dal fatto che per questo compito i collaboratori e le collaboratrici scolastiche possono seguire un corso di aggiornamento di 40 ore, con un aumento stipendiale concordato secondo la contrattazione decentrata, come chiaramente detto nell’ultimo CCNL.
Pertanto, mi auguro che Vannini voglia ricredersi e presto associarsi agli altri due sindacati confederali sottoscrivendo il CCNL.
Vincenzo Falabella – Presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), Consigliere del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

Come FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), desideriamo fare chiarezza in merito a quanto affermato dalla rappresentante sindacale della UIL RUA Campania Roberta Vannini, riguardo alla figura dell’“assistente materiale” per gli alunni con disabilità, un termine che non trova riscontro normativo e che genera confusione rispetto ai ruoli previsti dal sistema di inclusione scolastica. È fondamentale, infatti, sottolineare che la figura di “assistente materiale” non esiste nel quadro normativo italiano.
Gli operatori deputati all’assistenza degli alunni con disabilità devono attenersi a specifici compiti di supporto educativo e sociale, stabiliti dalle normative vigenti, tra cui la Legge 104/92 e il Decreto Ministeriale 5669/11, che delineano con chiarezza i ruoli degli assistenti specialistici. La questione dell’assistenza all’igiene personale, essenziale per il benessere degli alunni con disabilità, è regolata anch’essa in modo chiaro: è di responsabilità del Ministero dell’Istruzione e non può essere delegata ai Comuni. La Corte dei Conti ha evidenziato in più occasioni, come ad esempio nella Delibera n. 23 del 2017, come i Comuni che abbiano speso risorse per operatori preposti all’assistenza igienica, in assenza di un mandato normativo specifico, incorrano in danno erariale.
Inoltre, la nostra Federazione ha più volte ribadito l’importanza di una corretta informazione e aggiornamento da parte di tutti gli attori coinvolti, compresi i sindacati, sulla normativa riguardante la disabilità e sull’applicazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. È essenziale, infatti, che chiunque operi nel settore comprenda i diritti degli alunni/alunne con disabilità e le relative responsabilità delle Istituzioni.
Invitiamo pertanto la UIL RUA Campania ad un aggiornamento sulle normative vigenti e a una riflessione seria sulla distinzione tra i vari tipi di assistenza. Solo attraverso una maggiore chiarezza e consapevolezza potremo garantire un sistema educativo inclusivo e rispettoso dei diritti di tutti gli studenti.
FISH Campania (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

Sul tema del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Comparto Scuola 2019-2021, suggeriamo anche la consultazione dell’approfondimento curato dall’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), da noi pubblicato nei giorni scorsi (a questo link).

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