Autonomia differenziata: quella Sentenza della Consulta e le persone con disabilità

di Salvatore Nocera
«Dopo la Sentenza della Corte Costituzionale - scrive Salvatore Nocera - che ha accolto alcuni motivi di illegittimità costituzionale, rispetto ai ricorsi riguardanti la Legge sull’autonomia differenziata, la Corte di Cassazione dovrà decidere se il referendum per l’abrogazione totale della Legge stessa potrà essere egualmente convocato. Vedremo gli sviluppi; comunque la Sentenza dovrebbe rassicurare noi persone con disabilità circa la salvaguardia della formulazione di chiari livelli essenziali per le prestazioni civili e sociali»
Roma, Palazzo della Consulta
Il Palazzo della Consulta a Roma, sede della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha esaminato i ricorsi di alcune Regioni contro la Legge 86/24 sull’autonomia regionale differenziata. In attesa del deposito della Sentenza, che ha accolto solo alcuni motivi di illegittimità costituzionale e non la Legge nella sua totalità, l’Ufficio Stampa della Consulta ha diramato un comunicato (disponibile a questo link) in cui si sintetizzano in modo molto tecnico le motivazioni dei sette punti di accoglimento dei ricorsi.

Il comunicato si apre con la seguente affermazione: la forma di Stato italiana «riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le Regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio». Sono questi i princìpi cui si è uniformata la Corte, per procedere alle declaratorie di illegittimità dei sette punti.
Con il primo motivo, la Corte stabilisce che l’attività legislativa delle singole Regioni debba rispettare il principio di sussidiarietà. I punti 2, 3 e 4 stabiliscono poi che i poteri attribuiti al Governo nella determinazione dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), ad esempio in àmbito di scuola, di sanità e di servizi sociali, siano invece riservati al Parlamento. Il quinto punto riguarda l’errata applicazione del potere delle Regioni di stabilire la percentuale delle aliquote dei tributi erariali che vogliano trattenere nel proprio bilancio. E ancora, il sesto punto riguarda la violazione dei «vincoli di solidarietà e unità della Repubblica». Il settimo punto, infine, ritiene illegittima la normazione sulle Regioni a Statuto Speciale, poiché sono esse a poter regolare la materia con il proprio statuto.

È interessante notare come, a difesa della legge, oltre allo Stato siano intervenute alcune Regioni del Nord, quali Veneto, Lombardia e Piemonte, che godono di un notevole benessere economico, mentre le Regioni proponenti il ricorso sono Regioni del Centro-Sud che temono di perdere parte dei tributi erariali che ad esse pervengono in base al principio di solidarietà.
A questo punto, la Corte di Cassazione dovrà decidere se il referendum per l’abrogazione totale della Legge, che ha raccolto oltre 500.000 firme, possa essere egualmente convocato oppure se le modifiche apportate dal Parlamento alla Legge, in attuazione della presente Sentenza della Corte Costituzionale facciano venir meno le ragioni dello stesso. Vedremo gli sviluppi; comunque la Sentenza dovrebbe rassicurare noi persone con disabilità circa la salvaguardia della formulazione di chiari livelli essenziali per le prestazioni civili e sociali.

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