Vita indipendente delle persone con disabilità in Europa: la strada è tracciata

La Commissione Europea ha adottato e rese pubbliche le “Linee Guida sulla vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità nel contesto dei Fondi UE”, documento che ha appunto lo scopo di indicare ai Paesi dell’Unione come utilizzare i Fondi Europei 2021-2027, per implementare il diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente e all’essere parte della società, in modalità tali da attuare e realizzare realmente quanto espresso dall’articolo 19 (“Vita indipendente ed inclusione nella società”) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità

Giovane con disabilità in carrozzina, sul tetto di un palazzo, con le braccia aperteLa Commissione Europea ha appena adottato e rese pubbliche le Linee Guida sulla vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità nel contesto dei Fondi UE, documento che ha appunto lo scopo di indicare ai Paesi dell’Unione come utilizzare i Fondi Europei 2021-2027, per implementare il diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente e all’essere parte della società, in modalità tali da attuare e realizzare realmente quanto espresso dall’articolo 19 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (articolo che riproduciamo integralmente in calce).
Partendo infatti da quanto ricordato dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, l’organismo preposto a monitorare nei vari Stati l’applicazione della Convenzione, le Linee Guida contengono chiarimenti specifici su cosa significhi “vita indipendente” e su quali caratteristiche concrete debbano avere i servizi aperti alla comunità, i servizi residenziali e quelli alla persona, per non essere discriminatori e non ostacolare la vita indipendente delle persone con disabilità. In questo modo, la Commissione vuole anche fornire una guida agli organismi di attuazione dei Fondi UE a tutti i livelli (ad esempio, autorità di gestione e organismi intermedi), nonché a coloro che attuano progetti finanziati dall’Unione, relativi alle attività di vita indipendente, tra cui la società civile, i fornitori di servizi, la comunità accademica, nonché le stesse persone con disabilità e le loro famiglie.

Andando uilteriormente nel dettaglio, la Commissione dice chiaramente nel documento che «per rendere effettiva la vita indipendente è necessario reindirizzare gli investimenti e le risorse dagli ambienti e dai servizi istituzionalizzanti verso luoghi di residenza accessibili e non segregati, verso servizi basati sulla comunità e sul supporto alle persone con disabilità». Si deve, quindi, realizzare una rete di servizi in cui il modello della disabilità sia basato sui diritti umani e sul rispetto di questi ultimi. Una rete di servizi che metta al centro la persona, i suoi bisogni le sue volontà e la supporti nell’essere parte attiva della comunità in cui abita. Pertanto, continua l’organo europeo, i fondi dell’Unione devono essere utilizzati «con l’obiettivo di supportare le persone con disabilità ad uscire da istituti e situazioni segreganti, per usufruire di prestazioni sociosanitarie rispettose dei loro desideri e necessità».

Queste Linee Guida rientrano certamente tra le azioni più importanti dalla Strategia Europea sui Diritti delle Persone con Disabilità 2021-2030 e vanno considerate come un utile strumento per l’Unione Europea e per gli Stati di essa nell’attuazione della Convenzione ONU, già a suo tempo ratificata.

Proponiamo a questo link una traduzione italiana (non ufficiale) delle Linee Guida di cui si parla nel presente contributo.

Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Articolo 19 (Vita indipendente ed inclusione nella società)
«Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che: (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni».

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