Tutti coloro che come chi scrive si occupano di inclusione scolastica hanno posto scarsissima attenzione alle norme abrogative previste dal Decreto Legislativo 62/17 sulla valutazione degli alunni e delle alunne. Infatti, l’articolo 26, comma 6 di tale Decreto stabilisce l’abrogazione di tutto il DPR 323/98, salvo l’articolo 9, comma 8 di esso, riguardante il pagamento ai presidenti di commissione d’esame.
Il DPR 3232/98 era il regolamento concernente la valutazione degli alunni durante gli esami di maturità ed esso, all’articolo 6, comma 1, riportava la definizione di prove equipollenti che l’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92 garantisce agli alunni/alunne con disabilità frequentanti le scuole superiori con PEI semplificato (Piano Educativo Individualizzato) per obiettivi minimi. Definire il concetto di “prova equipollente” è molto importante, perché senza una definizione legale, qualunque docente o qualunque commissione può dare una propria valutazione al contenuto di tali prove. Ad esempio, il presidente della commissione d’esame di maturità potrebbe dissentire dai contenuti delle prove equipollenti predisposte dalla commissione stessa e anche in seno alla stessa commissione potrebbe esservi un conflitto di valutazione tra i singoli commissari. Invece, l’articolo 6, comma 1 dell’abrogato DPR 323/98 stabiliva che «la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti».
Questa definizione era orientativa nella formulazione delle prove d’esame sui cui contenuti era certamente più facile trovare l’accordo tra tutti quanti dovevano valutare.
Oggi, invece, il Decreto Legislativo 62/17, all’articolo 20, comma 2, stabilisce che «la commissione […] predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste».
Questa formulazione si limita a sottolineare che le prove equipollenti debbono essere in linea con le modalità di valutazione previste nel PEI, mentre la definizione contenuta nel testo abrogato sembrava più esplicita nel garantire i diritti degli studenti con disabilità, avendo un carattere più oggettivo e appunto esplicito, circa i diversi possibili contenuti di dette prove. In mancanza di ciò, in caso di divergenza di opinioni interpretative tra quanti debbono predisporre le prove equipollenti durante gli esami, o tra docente curricolare e docente di sostegno durante l’anno scolastico, ritengo si debba fare riferimento al principio “dell’accomodamento ragionevole” sancito dall’articolo 2 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata in Italia dalla Legge 18/09, la quale stabilisce che «per accomodamento ragionevole si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».
Il termine “adattamenti” dovrebbe comprendere pure il concetto di interpretazione più favorevole allo studente con disabilità.
E in ogni caso ritengo opportuno, se non addirittura indispensabile, un intervento legislativo che riproduca il testo abrogato della definizione di prove equipollenti, a completamento esplicativo della nuova norma contenuta nel citato articolo 20 del Decreto Legislativo 62/17. Anzi, l’intervento sembra urgente affinché l’iter di approvazione si concluda prima dei prossimi esami di maturità.
In conclusione, sembra veramente strano che non ci si sia accorti, durante questi sette anni trascorsi dall’abrogazione della norma in questione, dell’opportunità di un suo ripristino, poiché ritengo che l’abrogazione di essa sia stata una svista del Legislatore.
Potranno certamente esservi opinioni diverse dalla mia, e sarebbe opportuno a tal proposito confrontarsi per pervenire a una soluzione che rassicuri tutti, poiché si sono verificati purtroppo taluni casi in cui la nuova normativa ha dato adito a problemi interpretativi.
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