Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e di conseguenza sono tenute ad accogliere chiunque richieda di iscriversi, accettandone il progetto educativo, compresi gli alunni/alunne e gli studenti/studentesse con disabilità: lo spiega bene, fornendo anche ulteriori utili informazioni, volte ad evitare discriminazioni, un documento elaborato dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della Federazione LEDHA
In queste settimane decine di migliaia di studenti, che con quest’anno scolastico concluderanno la quinta elementare o la terza media, insieme alle loro famiglie sono alle prese con un’importante fase di passaggio: entro il 10 febbraio, infatti, dovranno scegliere l’istituto in cui frequentare il prossimo ciclo scolastico.
Per questo motivo il nostro Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi [della Federazione LEDHA, N.d.R.] ritiene importante ricordare alle famiglie di bambini/bambine e ragazzi/ragazze con disabilità che l’articolo 34 della Costituzione e l’articolo 24 (Educazione) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 18/09, riconoscono il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica di tutti gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse con disabilità e che garantire questi diritti ed evitare qualsiasi forma di discriminazione è compito di tutte le scuole.
«La normativa scolastica in materia di inclusione è infatti di generale applicazione, senza alcuna distinzione tra le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, tenute, quindi, a garantire i medesimi standard qualitativi delle scuole pubbliche», come si legge in un parere redatto dal nostro Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, che si concentra proprio sulle scuole paritarie.
Tale documento (disponibile integralmente a questo link) ricorda che questi istituti scolastici sono tenuti ad accogliere le iscrizioni degli alunni e delle alunne con disabilità, oltre che a garantire tutti gli strumenti previsti dalla legge per permettere la loro piena inclusione senza alcun onere ulteriore a carico dei loro familiari.
Le legali del Centro Antidiscriminazione precisano inoltre che un’eventuale richiesta da parte di una scuola paritaria alla famiglia di farsi carico (totalmente o anche solo in parte) del costo dell’insegnante di sostegno non solo è illegittima, ma anche discriminatoria. In questo caso, infatti, si sarebbe in presenza di una discriminazione diretta ai sensi della Legge 67/06 che all’articolo 2 afferma: «Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga».
Il parere del Centro Antidiscriminazione precisa inoltre, come anticipato, che «la mancata assegnazione di insegnante di sostegno così come subordinare l’iscrizione alla stipula di un accordo a parziale o totale copertura del costo dell’insegnante di sostegno è illegittima nonché discriminatoria». In base a quanto previsto dalla normativa, infatti, le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e di conseguenza sono tenute ad accogliere chiunque richieda di iscriversi «accettandone il progetto educativo, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità».
Le legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi restano per altro a disposizione delle famiglie di alunni e studenti con disabilità (antidiscriminazione@ledha.it) per ulteriori chiarimenti.
*La LEDHA è la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità è la componente lombarda della FISH (già Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, oggi Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).
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