Proroga supplenze dei docenti di sostegno: quel Decreto ha carattere di eccezionalità

di Salvatore Nocera
Ha carattere eccezionale e richiede numerose condizioni per essere applicato, quel Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito secondo il quale, su richiesta della famiglia, il Dirigente Scolastico potrà confermare su posto di sostegno il docente supplente attualmente in servizio. Vediamo come e perché

Insegnante di sostegno insieme a bimbaL’articolo 8 del Decreto Legge 71/24, convertito dalla Legge 126/24, prevedeva la possibilità di proroga di un anno delle supplenze dei docenti di sostegno. Le modalità di attuazione erano state rimesse all’emanazione di un Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, che è stato emanato il 26 febbraio scorso (Decreto 32/25). In sostanza, quest’ultimo dispone che, su richiesta della famiglia, il Dirigente Scolastico possa confermare su posto di sostegno il docente supplente attualmente in servizio, purché si verifichino le condizioni indicate (si veda l’articolo 3, comma 1 del Decreto), che indicano come destinatari: docenti in possesso del titolo di specializzazione; docenti sprovvisti del titolo di specializzazione, ma inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per lo stesso grado di istruzione; docenti sprovvisti del titolo di specializzazione, e inseriti su grado diverso da quello del posto da ricoprire.

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta della famiglia, entro il 31 maggio deve:
° verificare se siano disponibili nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze docenti specializzati che impediscano la rinomina del supplente in forza dell’articolo 14, comma 6 della Legge 104/92 il quale espressamente recita: «L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati»;
° verificare se il docente di cui si chiede la conferma ha diritto alla nomina su quel territorio. In particolare, può essere richiesta la conferma di docenti in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a e b, dell’Ordinanza Ministeriale 88/24, e cioè:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti, ma di fatto disponibili, rese tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. Ciò al fine di verificare che l’eventuale proroga non violi i diritti prioritari di altri docenti.
Quindi, deve sentire il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO); chiedere il consenso al docente interessato; comunicare entro il 15 giugno all’Ufficio Scolastico Regionale, al docente interessato e alla famiglia l’esito della verifica.
Dal canto suo, l’Ufficio Scolastico Regionale dovrà far pervenire alla scuola interessata la conferma della proroga, con l’indisponibilità del posto per altre supplenze, entro il 31 agosto.

La norma ha carattere eccezionale e si applica solo ai docenti in servizio su sostegno per l’anno scolastico 2024/2025, prorogati per l’anno scolastico 2025/2026. Per la stessa ragione non è applicabile in casi simili per analogia, dato l’espresso divieto dell’articolo 14 delle disposizioni premesse al Codice Civile.
Sono numerose, in realtà, le condizioni che debbono verificarsi prima che il posto venga dichiarato indisponibile per altre supplenze: la norma, infatti, è il frutto di un’attenta e delicata procedura amministrativa, con la quale, nel rispettare il diritto alla continuità didattica, viene rispettato anche il diritto al posto di tutti i docenti aspiranti a supplenza in quel determinato territorio i quali perdono solo il diritto per un anno a ricoprire la sede prorogata. Occorre però ribadire che la norma riveste il carattere dell’eccezionalità.

Il diritto alla continuità didattica vi deve essere anche per i docenti di sostegno a tempo indeterminato, allo stato inesistente; difatti la normativa prevede solo l’obbligo di tali docenti di permanere dopo l’immissione in ruolo per cinque anni sulla cattedra di sostegno, ma non necessariamente per tutti e cinque gli anni sullo stesso posto. Proprio per ottenere tale continuità didattica, è in itinere una Proposta di Legge, sostenuta dal mondo associativo, che garantisce ciò attraverso la richiesta di istituzione di un’apposita cattedra di sostegno.

Per tutti i motivi esposti non mi sento, questa volta, di condividere le posizioni critiche dell’ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori), che invece ho sempre apprezzato e alla quale ho indirizzato docenti con problemi. L’ANIEF, infatti, insiste a ripetere, come anche altri, che “sia la famiglia a scegliere il supplente”. In realtà, come detto in precedenza, la famiglia si limita a chiedere: sarà il Dirigente Scolastico a decidere, dopo avere verificato che siano presenti tutte le condizioni formali indicate nel Decreto 32/25; egli, poi, deve pure interpellare il GLO e mentre la verifica delle precedenti condizioni gli impone di richiedere la nomina del docente nominato l’anno precedente, in presenza di un parere negativo del GLO, anche se non previsto nel Ddecreto Ministeriale come condizione vincolante, potrebbe rigettare la richiesta, ovviamente dandone le motivazioni.

Pertanto perché l’ANIEF ritiene che con questa norma sia calpestato pure il “merito” dei docenti? Se infatti non vi fosse la rinomina del docente, si scorrerebbero le graduatorie e se ad esempio si fosse in presenza di quella degli aspiranti privi di specializzazione, mi chiedo cosa potrebbe avere di più del docente rinominato un nuovo docente che non conoscesse l’alunno, mentre il rinominato lo conosce e didatticamente ha «instaurato un valido rapporto educativo con lui». Quest’ultima espressione è contenuta nella Sentenza del Consiglio di Stato 245/01 con la quale il Supremo Collegio Amministrativo ha deciso che i genitori possano “rinunciare” ad un docente di sostegno quando non si sia riusciti a instaurare quel “valido rapporto educativo”, indipendentemente da cause addebitabili al docente; e, scavalcando le graduatorie, addirittura ha deciso che si possa nominare un esperto, segnalato dalla famiglia, non presente nelle graduatorie.

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