Tramite una recente Ordinanza, il Tribunale Civile di Marsala in Sicilia ha garantito in via d’urgenza il numero di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ad un alunno con disabilità di Mazara del Vallo al quale il Comune lo aveva negato

Tramite l’Ordinanza n. 2799 del 2 aprile scorso, il Tribunale Civile di Marsala (Trapani) ha garantito in via d’urgenza il numero di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ad un alunno con disabilità di Mazara del Vallo al quale il Comune lo aveva negato. La famiglia dell’alunno, assistita dall’avvocata Chiara Garacci, aveva interposto ricorso in via d’urgenza per discriminazione ai sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), poiché il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) del giugno 2024 aveva assegnato all’alunno certificato con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 104/92, quindici ore di assistenza all’autonomia e comunicazione, mentre il Comune le aveva negate, sostenendo di essere in dissesto finanziario e di non potere quindi soddisfare le richieste di assistenza degli alunni certificati tramite l’articolo 3, comma 1 della Legge 104, limitandosi solo a quelli certificati con articolo 3, comma 3.
Durante l’udienza svolta per discutere sull’ammissione di un provvedimento di urgenza, il Tribunale ha rilevato dunque l’esistenza delle due condizioni necessarie a provvedere e a pronunciare un’ordinanza provvisoria di questo tipo favorevole al ricorrente, in attesa della decisione definitiva del merito. Infatti, sussistono sia il fumus boni iuris che il periculum in mora, ossia il primo per la fondata probabilità dell’esistenza del diritto richiesto, giacché l’alunno certificato con articolo 3, comma 1 della Legge 104, al pari di quello certificato con articolo 3, comma 3, ha un diritto non solo riconosciuto dalle Leggi della Regione Siciliana (68/81, 15/04, 29/21), ma anche costituzionalmente garantito, come affermato a partire dalla Sentenza 25011 del 2014 della Corte di Cassazione e anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità. Giurisprudenze secondo le quali il numero di ore indicate nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) dal GLO non può essere ridotte neppure per motivi di bilancio.
Sussiste altresì anche la seconda condizione, il periculum in mora, cioè il rischio che il diritto non possa essere in concreto goduto se la Sentenza interviene troppo tardi, poiché il processo era già giunto a marzo e quindi oltre la metà dell’anno scolastico.
Quanto infine alla discriminazione denunciata ai sensi della Legge 67/06, essa sussiste, poiché l’omissione o riduzione di ore di assistenza viola le pari opportunità di istruzione tra l’alunno con disabilità e i compagni senza disabilità. Tale discriminazione non vi sarebbe invece se contemporaneamente anche ai compagni fosse ridotto un eguale numero di ore di insegnamento, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione.
Pertanto, anche un alunno certificato con articolo 3, comma 1 della Legge 104/92 ha diritto al numero di ore di assistenza indicate nel PEI.
*Il presente contributo è già apparso in «La Tecnica della Scuola» e viene qui ripreso, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.
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