Altre riflessioni su quel Decreto Ministeriale riguardante il sostegno

A manifestare la propria contrarietà sul recente Decreto prodotto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, contenente “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026”, è un insieme di collettivi di docenti specializzati e specializzandi per le attività di sostegno. Alla loro presa di posizione segue il commento in replica di Salvatore Nocera, esperto di inclusione scolastica

Alunno con disabilità di spalle, che alza la manoSiamo un insieme di collettivi di docenti specializzati e specializzandi per le attività di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità di ogni ordine e grado di scuola, attivisti del mondo della Scuola [a questo link i firmatari del presente contributo, N.d.R.] che, alla luce della presa di posizione del Garante per le disabilità e della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie), in merito ai ricorsi al TAR di alcuni sindacati contro il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, intendono dare vita ad una contro-narrazione, a difesa della vera inclusione scolastica.
Vogliamo esprimere la nostra contrarietà rispetto a quel Decreto che affida unicamente alle famiglie la conferma del docente di sostegno. Riteniamo importante poter esprimere il nostro punto di vista in quanto professionisti della scuola, altamente formati e costantemente impegnati in percorsi di aggiornamento anche a nostre spese. Ogni giorno contribuiamo a rendere concreta l’alleanza educativa tra scuola e famiglia, dedicandoci con impegno a un mestiere complesso, volto al benessere e al successo formativo degli studenti.
Le competenze che abbiamo maturato attraverso una formazione continua – frutto di investimenti personali in termini di tempo ed energie – ci permettono di offrire un contributo qualificato nelle scelte che riguardano la Scuola. Chiediamo di essere ascoltati, perché viviamo quotidianamente la realtà scolastica accanto agli studenti, affrontando con responsabilità le sfide educative. È proprio questa esperienza diretta che ci rende interlocutori preziosi per costruire insieme il futuro dell’istruzione.
Perché siamo contrari al Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025? Perché esso prevede la conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie, svilendo la qualità dell’inclusione scolastica, ledendo il diritto allo studio delle alunne e degli alunni con disabilità, impattando sugli alunni tutti, bypassando le graduatorie, ciò che favorisce un sistema clientelare, lasciando margini di complessità attuativa e ledendo le libertà costituzionali. Ecco le nostre argomentazioni:
° Il Decreto svilisce la qualità dell’inclusione perché un docente non specializzato potrebbe essere preferito ad un docente specializzato: questo influisce negativamente sulla qualità dell’insegnamento erogato alla classe, rinnegando il primato della formazione universitaria italiana, un’eccellenza riconosciuta unanimemente nel panorama europeo.
° Pur presentandosi come garanzia di continuità per i docenti a tempo determinato, il Decreto ignora le reali esigenze degli alunni con disabilità, in quanto non prevede stabilizzazioni strutturali: il solo mezzo per assicurare la continuità didattica. Il diritto allo studio degli alunni viene in tal modo leso. Limitandosi inoltre a proroghe temporanee, il Decreto perpetua il precariato e di conseguenza il disagio dei lavoratori che sono impegnati a creare facilitatori davanti alle barriere che la disabilità impone. La nostra condizione lavorativa necessariamente impatta sulla condizione della classe. Ricordiamo che ad oggi sul sostegno un docente su due è precario, che ci sono oltre 120.000 cattedre in deroga attivate con contratti al 30 giugno. Solo con la stabilizzazione degli organici si può garantire un sistema scolastico stabile e non fondato sulla precarietà.
° Questo provvedimento darebbe vita ad una procedura che sarebbe terreno fertile per il clientelismo nelle zone del nostro Paese con maggiori criticità socio-economiche, compromettendo definitivamente la libertà e la qualità d’insegnamento di ogni docente, ponendolo in una posizione di sudditanza rispetto alle possibili ingerenze dei genitori, rendendolo, quindi, possibilmente ricattabile e di conseguenza non più soggetto alla pari nell’alleanza educativa scuola-famiglia, nel rispetto dei ruoli di ciascuno.
° La scelta familiare su cui si basa il Decreto potrebbe creare una relazione esclusiva e personalizzata che si connoterebbe per il suo carattere escludente verso il contesto classe: ricordiamo che l’insegnante di sostegno è il docente della classe e non del singolo alunno. Ricordiamo inoltre che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso perplessità sul fatto che la scelta da parte delle famiglie possa non basarsi su criteri pedagogici e professionali, piuttosto su preferenze soggettive, rischiando di compromettere la qualità dell’insegnamento e la trasparenza nelle procedure di assegnazione.
° Il Decreto non tiene conto della complessità del sistema di attribuzione delle cattedre su sostegno: presenta problemi organizzativi nel caso di uno studente con più docenti assegnati; nel caso del docente assegnato a più classi; nelle classi terminali del ciclo scolastico e rischia in alcuni casi di portare alla dispersione della continuità anziché alla sua conferma.
° La recente presa di posizione del Garante per la disabilità e della FISH sembra non considerare pienamente che l’alleanza educativa è già una realtà concreta, che ogni giorno coltiviamo con impegno e dedizione e che l’unico modo per assicurare la continuità didattica alle alunne e agli alunni con disabilità sia la stabilizzazione dei docenti di sostegno, tanto necessari quanto bistrattati, costretti a rinunciare alla loro libertà pedagogica, accettando una condanna ingiusta al precariato.
Quindi sì alla continuità – tanto per gli alunni quanto per i docenti – come elemento fondante un’inclusione autentica, costruita con uno sguardo attento e proiettato al futuro, al di là di semplificazioni o visioni parziali.
Collettivi di docenti specializzati e specializzandi per le attività di sostegno

Diamo spazio qui di seguito a un commento in replica a tale contributo, a firma di Salvatore Nocera, esperto di inclusione scolastica.

Leggo il presente contributo di critica dei docenti specializzati e specializzandi sul sostegno didattico, che dissente dalla presa di posizione del Garante per la disabilità e della Federazione FISH a favore del Decreto Ministeriale 32/25 sulla possibile “proroga” (“rinomina”) di supplenti di sostegno. Infatti, la cosiddetta proroga è formalmente una rinomina, avendo le supplenze validità annuale.
A mio sommesso avviso personale, non è corretto affermare che tale “rinomina” dipenda esclusivamente dalla famiglia. La famiglia, infatti, presenta una richiesta ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della Legge 241/90, ma tale richiesta deve passare per parecchie condizioni, prima di poter essere accolta, ossia:
1. Il posto oggetto della richiesta non deve rientrare tra quelli sui quali sia stata già manifestata una richiesta di trasferimento di un docente a tempo indeterminato.
2. Se si tratta di “conferma-rinomina” di un supplente non specializzato, non deve esservi nelle GPS (Graduatorie Provinciali di Supplenza) e nelle Graduatorie di Istituto un docente specializzato. Infatti, l’articolo 14, comma 6 della Legge 104/92 stabilisce che «L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati». Pertanto un Decreto Ministeriale, come il 32/25, non può derogare ad una norma di legge e se esso venisse interpretato in senso contrario, l’eventuale nomina sarebbe illegittima e travolgerebbe pure, con un ricorso al TAR, tale interpretazione data allo stesso Decreto Ministeriale.
3. Il docente di cui si chiede la “conferma-rinomina” deve rientrare nel contingente che sarebbe nominato per le supplenze in quel determinato àmbito territoriale.
4. Deve essere sentito il GLO dell’alunno/alunno (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), che potrebbe eventualmente anche avere un parere contrario.
5. Il docente interessato deve acconsentire, perché, essendo sicuro di dover essere nominato l’anno successivo, potrebbe aspirare ad una sede per lui più comoda.
6. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del GLO, potrebbe anche non accogliere la richiesta, ovviamente motivando il rifiuto.
Per questi motivi, dunque, ritengo valido il Decreto 32/25, mentre concordo con la richiesta dei docenti di “stabilizzazione”, dal momento che la precarietà di circa 100.000 docenti di sostegno non è assolutamente accettabile, sia per il loro diritto al lavoro che per il diritto alla continuità degli alunni/alunne con disabilità. A tal proposito, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora provveduto al diritto alla continuità dei docenti a tempo indeterminato di sostegno, che hanno l’obbligo di permanenza quinquennale su posti di sostegno, ma non sullo stesso posto dell’alunno seguito l’anno precedente, potendo quindi presentare domanda di trasferimento su altra cattedra di sostegno. Per evitare questa discontinuità, la Federazione FISH sta cercando di presentare una Proposta di Legge sull’istituzione di un’apposita cattedra di sostegno, che garantirebbe anche per loro la continuità, ciò che però trova ancora molti ostacoli.
La continuità non è un privilegio degli alunni e alunne con disabilità, ma è prevista da una precisa norma di legge, cioè l’articolo 1, comma 181, lettera c, n. 2 della Legge 107/15 (cosiddetta Buona Scuola).
Salvatore Nocera, esperto di inclusione scolastica

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