Delineando le modalità attuative del Decreto Legge 27/25, una recente Circolare del Ministero dell’Interno ha darto applicazione a una recente Sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità delle precedenti norme su tali tale materia, nelle parti in cui impedivano l’utilizzo della firma elettronica da parte delle persone con disabilità che, in ragione della propria condizione, non possono firmare manualmente nell’atto di sottoscrivere le liste elettorali

Tramite la Circolare n. 17 del 2025, il Ministero dell’Interno ha delineato le modalità attuative del Decreto Legge 27/25, recante Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025, che ha lo scopo di stabilire le modalità di svolgimento delle elezioni referendarie e amministrative che si terranno nell’anno corrente.
Di specifico interesse per le persone con disabilità è l’articolo 4 del suddetto atto normativo, ove si stabilisce che l’elettore impossibilitato ad apporre la propria firma autografa, a causa di un impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 1/06 (convertito con modificazioni dalla Legge 22/06), possa sottoscrivere le liste elettorali per mezzo della firma digitale, come da articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale.
La già menzionata impossibilità deve essere certificata secondo i dettami normativi in materia.
La norma in questione vuole dare applicazione alla recente Sentenza della Corte Costituzionale 3/25, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 9, comma 3, della Legge 108/68 e dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 82/05, nelle parti in cui impedivano l’utilizzo della firma elettronica da parte delle persone con disabilità le quali, in ragione della propria condizione, non possono firmare manualmente nell’atto di sottoscrivere le liste elettorali.
Infatti, anche se tale pronuncia costituzionale si riferisce specificamente alla sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali, delineando le modalità attraverso cui garantire agli elettori con disabilità l’esercizio dei diritti politici su un piano di uguaglianza con gli altri cittadini, l’applicazione di essa non può che superare i confini della normativa relativa alle votazioni regionali.
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