A proposito di quella norma del Codice della Strada riformato e di quella recente Circolare Ministeriale

di Giovanni Battista Pesce*
«Quella Circolare è solo “un tampone” a criticità che debbano essere affrontate legislativamente»: lo scrive Giovanni Battista Pesce, presidente dell’AICE, a proposito della Circolare Ministeriale con la quale si è inteso rimediare a una criticità contenuta nel riformato Codice della Strada, riguardante persone con epilessia o altra patologia che assumono a scopo e in dosi terapeutiche sostanze stupefacenti o psicotrope, pur essendo riconosciute o riconoscibili idonee alla guida

Accertamento di Polizia LocaleQualche mese fa avevamo evidenziato anche su queste pagine come il testo di modifica dell’articolo 187 del Codice della Strada [Legge 177/24, “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, N.d.R.] avesse determinato un grave impatto su quanti, come le persone con epilessia o altra patologia, assumano a scopo e in dosi terapeutiche sostanze stupefacenti o psicotrope, pur essendo riconosciuti o riconoscibili idonei alla guida dei veicoli a motore con patenti, appunto con limitazioni, per la loro condizione patologica.
Sulla questione è arrivata ora una Circolare (disponibile integralmente a questo link), denominata Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada e prodotta congiuntamente dal Ministero dell’Interno e da quello della Salute, con un intervento che giudichiamo “a tampone”, in quanto la Circolare stessa non ha, appunto, forza abrogativa o emendante, rispetto al contestato articolo 187 del riformato Codice della Strada il quale, in eventuale sede di giudizio, manterrà la sua forza.

In ogni caso, nonostante ciò, e nonostante anche il possibile profilo anticostituzionale di quanto riportato nella riforma del Codice della Strada, su cui è in corso confronto giuridico, la citata Circolare prevede – sia in fase di accertamento da parte degli organi di polizia, sia di verifica in sede sanitaria – che l’interessato possa assumere alcune sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo terapeutico.
In buona sostanza, come già fatto subito dopo la recente riforma del Codice della Strada, come AICE (Associazione Italiana Contro l’Epilessia) invitiamo tutti gli interessati in merito a tenere sempre in macchina almeno due copie delle relative prescrizioni mediche a scopo terapeutico di dette sostanze, una nel caso di un primo accertamento, l’altra per proseguire il viaggio sino a destinazione in sicurezza, nel caso di un successivo, possibile, se pure indesiderato, nuovo accertamento.
Alla luce di quanto detto, dunque, riteniamo che quella Circolare sia per diversi aspetti solo “un tampone” a criticità che debbano essere affrontate legislativamente.

*Presidente dell’AICE (Associazione Italiana Contro l’Epilessia), assaice@gmail.com.

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