Interessante quella Sentenza nella quale cambiano i concetti di “disabilità” e di “gravità”

di Osservatorio AIPD sull'Inclusione Scolastica*
Pur lasciando perplessi sulla decisione di assegnare a uno studente con disabilità il il sostegno per l’intero orario settimanale delle lezioni, una Sentenza del TAR della Campania si segnala come particolarmente interessante, perché è una delle prime, se non la prima, che tiene conto dei nuovi concetti di “disabilità” e di “gravità” introdotti dalla normativa più recente, a partire dal Decreto Legislativo 62/24, applicativo della Legge Delega 227/21 in materia di disabilità

Ragazza in carrozzina di spalleTramite la recente Sentenza n. 1229 del 12 febbraio scorso, il TAR della Campania ha assegnato il sostegno per l’intero orario settimanale delle lezioni ad uno studente con disabilità al quale la scuola, senza predisporre il PEI (Piano Educativo Individualizzato), aveva assegnato 18 ore di sostegno, corrispondenti all’orario di un’intera cattedra di sostegno.
La famiglia dello studente aveva impugnato l’assegnazione delle 18 ore, ritenendole insufficienti, data la valutazione di «disabilità con diritto a sostegni intensivi» (prima «handicap con connotazione di gravità») di cui all’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, certificata al ragazzo.
Il Giudice, dunque, ha innanzitutto superato le eccezioni di difetto di giurisdizione del TAR, riportandosi ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale se il numero delle ore di sostegno non è stato preventivamente indicato nel PEI, l’Amministrazione ha ancora il potere discrezionale di decidere se e quante ore assegnare e pertanto in questa situazione la competenza a giudicare spetta al TAR, poiché si controverte in materia di “interessi legittimi”. Cosa diversa, invece, è quando il numero di ore di sostegno è già indicato nel PEI in sede di GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione): in tal caso, infatti, si è in presenza di un diritto soggettivo pieno, costituzionalmente garantito e pertanto le relative controversie sono devolute al Tribunale Civile.
Il Giudice ha poi affrontato la decisione di merito, accogliendo il ricorso, poiché l’assegnazione delle 18 ore di sostegno, effettuata unilateralmente dalla scuola nel dicembre dello scorso anno, non era stata preceduta, come detto, dalla formulazione di una tale richiesta nel PEI in sede di formulazione del GLO, che doveva essere al più tardi formulato entro il 31 ottobre 2024, come previsto dal Decreto Legislativo 66/17, integrato dal successivo Decreto Legislativo 96/19.
Quindi il Giudice ha effettuato un’ampia ricostruzione sistematica della normativa successiva alla Legge 104/92, che ne ha modificato alcuni articoli, tra cui proprio il citato articolo 3. Ha fatto pertanto presente che a seguito del Decreto Legislativo 62/24, è oramai cambiato il concetto sia di “disabilità”, sia di “gravità”, sia la procedura amministrativa che produce come atto finale il PEI. Infatti il Decreto 62/24 ha sostituito i concetti di “disabilità lieve” (articolo 3, comma 1 della Legge 104/92) e di “disabilità grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) con quelli di «bisogno di sostegni lieve e medio», per la “disabilità lieve” ed «elevato, molto elevato e intensivo», per quello di “disabilità grave” di cui al citato comma 3. Nel caso di specie, il Giudice ha ravvisato la situazione di “bisogno di sostegno intensivo”, assegnando quindi un numero di ore pari a tutto il numero di ore di lezioni settimanali, ritenendolo l’unico mezzo per contrastare le “barriere” che si opponevano all’inclusione scolastica dello studente.
Il Giudice stesso ha stabilito inoltre che la decisione dell’aumento del numero delle ore venisse eseguita entro 15 giorni, dato l’avanzato stato dell’anno scolastico e ha nominato un “commissario ad acta”, in caso di ritardo nell’esecuzione della decisione da parte dell’Amministrazione Scolastica, rappresentata sia dalla scuola che dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ha condannato infine l’Amministrazione alla rifusione delle spese, secondo la “regola della soccombenza”.

Si tratta certamente di una decisione assai interessante, perché è una delle prime che applica la normativa successiva alla Legge 104/92, effettuandone una ricostruzione sistematica. Infatti, sino ad oggi molte norme del Decreto Legislativo 66/17 vigente sono state ritenute inapplicabili, poiché prive di regolamenti applicativi: così è accaduto ad esempio per l’articolo 14 sulla continuità didattica, per la cui applicazione, sia pur limitata ai supplenti di sostegno, vi è stata la necessità di approvare l’articolo 8 del Decreto Legge 71/24, convertito con modificazioni dalla Legge 106/24, ma il cui Decreto Ministeriale 32/25, che ne è la norma amministrativa applicativa, è stato impugnato dalla CGIL Scuola, dalla UIL Scuola e dai COBAS.
Qui il Giudice del TAR Campania ha ritenuto invece immediatamente applicabili sia le norme relative al nuovo “Profilo di Funzionamento” (articolo 5 del Decreto Legislativo 66/17), sia quelle sull’obbligatorietà di indicazione nel PEI delle risorse richieste (articolo 7 del medesimo Decreto). Ha inoltre applicato l’articolo 3 del Decreto Legislativo 62/24 sulle nuove definizioni, sia di disabilità (recepita dall’articolo 2 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09), sia di gravità (ed è forse la prima volta che accade).
Del nuovo concetto di “gravità” si è già detto in precedenza. Per quanto riguarda invece il nuovo concetto di “disabilità”, in base ad esso quest’ultima non è più vista come una caratteristica della persona, ma come la conseguenza di mancate risposte adeguate ai bisogni derivanti dalla minorazione, da parte del contesto istituzionale e sociale.

Lascia invece perplessi, di questa Sentenza del TAR della Campania, l’assegnazione di un numero di ore di sostegno pari al numero di ore di lezioni settimanali; infatti, il Giudice non ha tenuto conto delle Tabelle C e C1 allegate al Decreto Interministeriale 182/20 sui nuovi modelli di PEI che, anche nel caso di necessità di sostegno elevato, prevedono un numero massimo di ore pari ad una cattedra.  Né ha tenuto conto nemmeno del concetto di “inclusione scolastica” maturato nella dottrina pedagogica e conseguentemente in quella giuridica, secondo il quale non è solo il numero di ore di sostegno a dover garantire la qualità inclusiva di una scuola, ma tutta la comunità scolastica – docenti disciplinari della classe in primis – nonché tutti i servizi territoriali, riorganizzati in progetto inclusivo. Quanto deciso dal TAR campano, quindi, facilita la deprecata deriva della delega del progetto inclusivo al solo docente di sostegno, mentre l’inclusione è frutto di un processo collettivo. Non per nulla la nuova denominazione che ha sostituito i termini di “handicap e handicap grave” parla di “sostegni” e non di solo “sostegno didattico”.

Tornando all’applicazione dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 62/24, fissata dal TAR della Campania, questo fuga ogni eventuale dubbio sull’immediata applicazione delle norme di tale Decreto (la cui piena entrata in vigore è stata rinviata al 1° gennaio 2027), al fine di consentirne una migliore preparazione organizzativa. Il rinvio, cioè, riguarda solo gli aspetti strettamente procedurali dell’attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato, mentre tutte le altre norme, come dimostra questa Sentenza, sono immediatamente entrate in vigore.
Come spesso è accaduto nella storia del diritto, dunque, la magistratura (e questa Sentenza ne è la riprova) colma i vuoti lasciati aperti dalle Amministrazioni o ne precisa e chiarisce i contenuti.

*L’AIPD è l’Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down.

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