Quali esami di maturità per gli studenti e le studentesse con disabilità?

di Salvatore Nocera*
«Per gli studenti e le studentesse con disabilità che si preparano a sostenere gli esami di maturità – scrive Salvatore Nocera -, si pone da tempo un problema, nel caso in cui si avvalgano del PEI (Piano Educativo Individualizzato) definito come “percorso didattico di tipo B personalizzato (con prove equipollenti)”, basato appunto su “prove equipollenti”. Ma una recente Circolare del Ministero, anziché semplificare le cose, le ha ulteriormente complicate. Vediamo perché»

Studenti che sostengono gli esami di maturitàSiamo in tempo di esami e per gli studenti e le studentesse con disabilità che si preparano a sostenere quelli di maturità, si pone da tempo un problema, nel caso in cui si avvalgano di un PEI (Piano Educativo Individualizzato) «con prove riconducibili a quelle ufficiali», come è scritto nell’articolo 20 del Decreto Legislativo 62/17, ossia il cosiddetto “percorso didattico di tipo B personalizzato (con prove equipollenti)” (prove “equipollenti” di cui all’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92.

Il concetto di prove equipollenti era stato ben chiarito nell’articolo 6, comma 1 del DPR 323/98, ma tale norma è stata improvvidamente – e forse inavvertitamente – abrogata. Essa precisava infatti che le prove equipollenti potessero differire da quelle ufficiali per le modalità di svolgimento (ad esempio prove scritte invece che orali e viceversa; questionari a scelta multipla con risposta “Sì” o “No”), oppure nei contenuti (ad esempio riduzione del numero di esercizi, oppure problema o tema diverso da quello dei compagni). Veniva però posta una condizione legale decisiva e cioè che tramite tali prove lo studente e la studentessa dimostrasse di avere acquisito apprendimenti idonei al conseguimento del titolo di studio, cioè promozione da un anno all’altro di scuola superiore e diploma agli esami di maturità. Questo evitava situazioni incresciose che invece si verificano dopo l’abrogazione del citato DPR 323/98, in caso di interpretazioni divergenti sul concetto odierno di “prove equipollenti”, tra il Presidente di Commissione e taluni Commissari. Infatti, la formulazione attuale è quella di «prove riconducibili a quelle ufficiali», contenuta nel menzionato articolo 20 del Decreto legislativo 62/17 e nelle Linee Guida allegate ai nuovi modelli di PEI con il Decreto Interministeriale 182/20, integrato dal Decreto Ministeriale 153/23. È quindi accaduto spesso che il Presidente di Commissione abbia ritenuto che le prove predisposte per gli studenti con disabilità non siano “riconducibili a quelle ufficiali” e ne abbia preteso il cambiamento, anche quando queste erano corrispondenti a quelle svolte sempre durante tutti gli anni di scuola superiore e, che per l’ultimo anno, vengono allegate all’apposita relazione specifica da presentare entro il 15 maggio.

La formulazione abrogata del DPR 323/98 evitava anche un altro problema che invece oggi talora si presenta e cioè che la Commissione ritenga di formulare le prove prima dell’apertura delle buste ministeriali, per non fare attendere troppo lo studente/studentessa con disabilità dopo l’apertura delle buste stesse, per dover predisporre le prove “corrispondenti a quelle ministeriali”. Infatti, la previsione del citato articolo 6, comma 1 dell’abrogato DPR 323/98, sul fatto che le prove potessero differenziarsi da quelle ufficiali anche per i contenuti, consentivano alle Commissioni di predisporle il giorno precedente alle prove scritte, tenendo come condizione irrinunciabile che esse dovessero, se superate, consentire il conseguimento del diploma e quindi essere per apprendimenti almeno intorno alla sufficienza. In assenza della norma abrogata, questa autonomia tecnico-professionale è dubbia, dal momento che molti Presidenti di Commissione pretendono che prima della predisposizione vi sia l’apertura delle buste ministeriali con forti attese da parte degli studenti e delle studuentesse con disabilità.

A seguito di tutto quanto detto, le Associazioni impegnate per i diritti delle persone con disabilità chiedono da tempo al Ministero di ripristinare l’abrogato articolo 6, comma 1 del DPR 323/98 abrogato e il 12 giugno scorso il Ministero stesso ha ritenuto di accogliere questa pressante richiesta, emanando tuttavia una Circolare che riprende solo le parti meno importanti di quella norma, omettendo proprie quelle chiarissime del citato articolo 6 e sostituendole con circonlocuzioni che invece di agevolare, aggraveranno le difficoltà interpretative e quindi il diritto alle prove equipollenti degli studenti.
A questo punto non si comprende perché il Ministero, di fronte ad una richiesta semplicissima, abbia voluto dare una risposta assolutamente insoddisfacente, che complica ulteriormente le cose.
Ormai a pochi giorni dall’inizio degli esami è difficile sperare che il Ministero torni sui suoi passi e faccia pervenire ai Presidenti delle Commissioni una circolare telegrafica che si limiti a riprodurre l’articolo 6, comma 1 del DPR 323/98. Questo, però, farebbe tirare un grandissimo sospiro di sollievo agli studenti/studentesse con disabilità e ai componenti le Commissioni.

*Il presente contributo è già apparso in «La Tecnica della Scuola», con il titolo “Esame di maturità 2025: quali prove per gli alunni con disabilità?” e viene qui ripreso, con alcuni riadattamenti al diverso contenitore e con altro tiolo, per gentile concessione.

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