La materia della sosta e dei parcheggi da parte delle persone con disabilità è sempre al centro di controversie, poiché le varie norme che se ne occupano lasciano spazio a molteplici interpretazioni. Proviamo a fare un po’ di chiarezza tra leggi, concessioni e diritti di accessibilità
La materia della sosta e dei parcheggi da parte di persone con disabilità è sempre al centro di controversie, poiché le norme in oggetto lasciano spazio a molteplici interpretazioni.
Il Codice della Strada, all’articolo 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), stabilisce al comma 3-bis che «ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati». Questa disposizione vale sicuramente per i parcheggi su suolo pubblico, mentre l’interpretazione diffusa è che non valga per i parcheggi su suolo privato. E tuttavia, il DPR 503/96 (articolo 11) stabilisce che tutte le aree di parcheggio aperte al pubblico, incluse quelle gestite da privati, debbano prevedere stalli riservati a persone con ridotta o impedita capacità motoria. In tal senso, la normativa prevede un rapporto minimo di 1 posto riservato ogni 50 posti disponibili o frazione di 50. Gli stalli devono inoltre rispettare requisiti tecnici specifici (dimensioni maggiorate, adeguata segnaletica verticale e orizzontale, prossimità agli ingressi o ai percorsi accessibili).
Oltre a questa norma bisogna poi fare riferimento al Decreto Legislativo 222/23 il quale prevede per i concessionari di servizi pubblici l’obbligo di rendere accessibili alle persone con disabilità i servizi resi, indicando (nella Carta dei Servizi che devono rendere pubblica), quali e quanti siano i servizi accessibili e come richiedere i risarcimenti in caso di mancato adeguamento alle comuni norme di accessibilità e fruizione dei servizi resi.
Per la violazione delle norme sull’accessibilità è possibile intentare l’azione collettiva di cui al Decreto Legislativo 198/09, ovvero la cosiddetta class action amministrativa. Si tratta di un nuovo mezzo di tutela giurisdizionale attivabile innanzi al giudice amministrativo da parte dei titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori (sia singoli titolari degli interessi lesi, nonché le Associazioni o i Comitati a tutela degli interessi dei propri associati) nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostino dagli standard qualitativi ed economici fissati, o che violino le norme preposte al loro operato.
L’esercizio della class action amministrativa è finalizzato esclusivamente al ripristino del corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione del servizio. In ogni caso, è escluso il risarcimento del danno, che potrà quindi ottenersi soltanto attraverso l’esercizio dei rimedi di tutela ordinari.
Per le aree di parcheggio completamente private e ad uso esclusivo (ad esempio parcheggi condominiali o aziendali interni), gli obblighi sopra indicati non si applicano pienamente; valgono le regole interne di utilizzo e i principi civilistici sulla proprietà privata. Tuttavia, resta fermo il principio generale di favorire la fruibilità da parte di persone con disabilità. Se poi il parcheggio è di proprietà privata, risulta difficile contestare la decisione di richiedere il pagamento anche alle persone con disabilità titolari di Contrassegno CUDE.
Per i parcheggi pubblici dati in concessione ai privati interviene l’articolo 381, comma 5, terzo periodo, del DPR 495/92: «Il comune inoltre stabilisce, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita delle persone con disabilità [originariamente invalidi, N.d.R.] munite di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per le persone con disabilità munite di contrassegno nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati». La norma evidenzia pertanto che il Comune può (e non deve) prevedere la gratuità della sosta per le persone con disabilità titolari di contrassegno nei parcheggi a pagamento gestiti in concessione. Se quindi il parcheggio è di proprietà pubblica, ma dato in concessione a una società privata, si può sottoporre la questione all’Ente Pubblico titolare, tenuto conto però che il citato DPR 495/92 prevede la “possibilità” ma non l’obbligo della gratuità.
È importante infine ricordare che ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 62/24 le persone con disabilità possono presentare istanza di accomodamento ragionevole, invitando Enti Pubblici, concessionari di servizi e privati, a prendere atto delle loro esigenze, modificando cioè i loro schemi organizzativi per dare attuazione ai diritti delle persone con disabilità, fra cui quello di uguaglianza e di circolazione. Il mancato riscontro ad istanza di accomodamento ragionevole vale come violazione del principio di eguaglianza e si può:
° Intentare procedimento semplificato per le persone con disabilità di tutela antidiscriminatoria, basata su normative nazionali come il Decreto Legislativo 216/03, la Legge 104/92 e, in caso di violazione di norme a tutela del lavoro, la Legge 67/06.
° Chiedere l’intervento dell’Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
*HandyLex è il Centro Studi Giuridici della FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie).
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