La Regione Lombardia deve garantire alle persone straniere con disabilità l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale

Dopo che un mese fa la Corte Costituzionale aveva stabilito che l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale debba spettare anche alle persone straniere titolari di una pensione di inabilità, ponendo fine a una doppia discriminazione (per nazionalità e per disabilità), una Sentenza della Corte d’Appello di Milano e una del Tribunale di Milano hanno trasformato quel principio in obblighi precisi per la Regione Lombardia

Persona straniera con disabilità a uno sportello del Servizio Sanitario NazionaleA poco più di un mese dalla Sentenza n. 97 della Corte Costituzionale, di cui ci siamo occupati anche sulle nostre pagine, vi è un ulteriore sviluppo, come riferisce la Federazione lombarda LEDHA, sulla vicenda delle persone straniere con disabilità escluse dall’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. Il 17 luglio scorso, infatti, sono state depositate due Sentenze, una della Corte d’Appello di Milano e una del Tribunale di Milano, che trasformano quel principio in obblighi precisi per Regione Lombardia.

La Corte Costituzionale, ricordiamo, aveva stabilito che l’iscrizione gratuita al Servizio Sanitario Nazionale debba spettare anche alle persone straniere titolari di una pensione di inabilità – e per questo detentrici di un permesso di soggiorno “per residenza elettiva” – se tale permesso deriva dalla conversione di un precedente permesso di soggiorno che dava titolo all’iscrizione gratuita. In altre parole: chi aveva diritto all’iscrizione non può perderla per il solo fatto di avere cambiato permesso di soggiorno nel momento in cui diventa invalido.
La Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, dunque, hanno accolto i ricorsi presentati dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), da Avvocati per Niente, da Emergency, dall’Associazione Naga e da singoli cittadini e cittadine extra Unione Europea.
La Corte d’Appello ha confermato che la situazione verificatasi fino a oggi costituiva una doppia discriminazione: per nazionalità, perché escludeva dal diritto alle cure gratuite una parte delle persone straniere, e per disabilità, perché le escludeva proprio in quanto persone con disabilità. Ha quindi ordinato alla Regione Lombardia di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali) applichino immediatamente le nuove regole.
Il Tribunale di Milano, invece, ha stabilito il diritto dei ricorrenti di vedersi restituire le somme indebitamente versate: 2.000 euro all’anno a partire dal mese di gennaio del 2024. E il medesimo obbligo di restituzione vale anche per gli anni precedenti, quando l’importo annuo era minore (387,34 euro). L’ASGI, Avvocati per Niente, Emergency e Naga invitano quindi la Regione Lombardia ad adempiere tempestivamente a quanto disposto dai giudici e a predisporre una procedura rapida per i rimborsi.

«Queste Sentenze – commenta Alberto Guariso, legale che ha seguito il contenzioso per conto dell’ASGI e delle singole persone straniere – pongono fine a una situazione davvero paradossale: pensiamo infatti che secondo la Corte Costituzionale, la norma andava interpretata sin dall’inizio nel senso ora indicato, ma per oltre 20 anni, nessuno “se n’era accorto”, cosicché il diritto alle cure gratuite di tante persone straniere è stato violato».

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