Sostegno: ribadito ancora il diritto alle deroghe

a cura di Salvatore Nocera*
Bene per una Giurisprudenza che va sempre più consolidandosi nel ribadire il diritto alle deroghe per il sostegno degli alunni con disabilità, meno bene addossare alle famiglie le spese del ricorso, in quanto ciò può scoraggiare le famiglie stesse a promuovere azioni di tutela dei loro diritti. È quanto emerge da una recente Sentenza del TAR del Lazio

Bimbo con disabilità insieme a insegnante di sostegnoCon la Sentenza n. 8266 del 3 ottobre scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha ribadito il diritto alle deroghe per il sostegno, consolidando sempre più una Giurisprudenza rafforzata nel 2010 dalla Sentenza della Corte Costituzionale 80/10, espressamente richiamata nella motivazione del provvedimento.
Oltre che a quest’ultima, poi, il TAR si rifà anche all’articolo 40 della Legge 449/97, che ha introdotto il potere dell’Amministrazione di stipulare appositi contratti a tempo determinato, per garantire le deroghe rispetto alle disponibilità ordinarie di organico.
E ancora, viene citata anche la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – che, com’è noto, è stata ratificata dall’Italia con la Legge 18/09 – e la Legge 122/10, che all’articolo 9, comma 15, in attuazione della citata Sentenza della Corte Costituzionale, riafferma il diritto alle deroghe nei casi certificati di gravità.
Sulla base infine del nuovo Codice di Procedura Amministrativa [Decreto Legislativo 104/10, N.d.R.], il TAR ha condannato l’Amministrazione a porre immediatamente in atto un contratto di cui alla citata Legge 449/97, per garantire la realizzazione effettiva del diritto allo studio dell’alunno.

È da tener presente, innanzitutto, che prima del nuovo Codice di Procedura Amministrativa – definito nel 2010 – era vietato dalla legge ai Tribunali di ordinare un comportamento alle Amministrazioni, divieto che si riusciva ad aggirare con una certa difficoltà, ricorrendo a sottigliezze non sempre riconosciute dalla Magistratura Amministrativa. Ma adesso – specie nei casi di giurisdizione esclusiva, cioè comprendente sia la tutela dei diritti soggettivi che quella degli interessi legittimi – la norma ha offerto una garanzia piena ai Cittadini. In talune decisioni, anzi, il TAR nomina addirittura un Commissario ad Acta per avere la certezza che, in caso di ritardi o inadempienze dell’Amministrazione, il Cittadino abbia immediatamente la realizzazione effettiva del suo diritto.

Ciò che sembra invece da lamentare è che il TAR abbia compensato le spese tra le parti, addossando quindi alla famiglia i costi sostenuti per il ricorso, malgrado la parte avesse rinunciato al risarcimento dei danni, al quale solitamente viene condannata l’Amministrazione.
In questo caso la lagnanza è dovuta al fatto che normalmente la compensazione viene pronunciata in presenza di cause molto complesse e quindi di difficile soluzione, tali da giustificare la resistenza dell’Amministrazione. Ma in materia di deroghe al sostegno, ormai la Giurisprudenza è ben consolidata da anni e quindi la compensazione sembra una decisione non giusta che, di fatto, induce scoraggiamento negli interessati a promuovere i processi.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.

Share the Post: