«Negli ultimi anni – si legge nel sito del Servizio HandyLex.org – varie Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) e anche Pareri del Consiglio di Stato erano stati prevalentemente favorevoli agli utenti, applicando, anche in assenza di decreti applicativi, i princìpi generali del Decreto Legislativo 109/98, in tema di compartecipazione alla spesa da parte di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e di quelle con grave disabilità (ai sensi della legge 104/92, articolo 3, comma 3), nel senso di valorizzare la capacità economica dei singoli utenti. Oggi, invece, due recenti Sentenze della Corte Costituzionale sono entrate nel merito del contrastato tema, sostenendo che in assenza di regolamentazione statale, ciascuna Regione può disciplinare come ritiene più opportuno e che lo Stato, qualora regolamenti tale àmbito, lo può fare solo di intesa con le Regioni».
Il riferimento è esattamente alle Sentenze n. 296 e n. 297, pronunciate il 19 dicembre scorso dalla Corte Costituzionale che, secondo HandyLex.org, «sono estremamente gravi per i risvolti che comportano, sia in termini di contenziosi che in termini di successiva produzione normativa».
Preoccupazioni analoghe sono state espresse anche dalla Fondazione Promozione Sociale – organizzazione che lo scorso anno ha anche promosso una petizione popolare nazionale sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza Socio-Sanitaria per le persone non autosufficienti), della quale il nostro giornale ha seguito via via gli sviluppi -, che in una nota, riferendosi in particolare alla Sentenza n. 296, ha definito «illogico e devastante» tale provvedimento, proponendo una serie di iniziative da assumere urgentemente – a partire dalla corretta attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità – per evitare che le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento approfittino della Sentenza stessa, «per imporre contributi economici ai congiunti delle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, soggetti con demenza senile o con handicap intellettivo in situazione di gravità, pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia ecc.)».
Sulla questione, il citato Servizio HandyLex.org propone un’analisi quanto mai ampia e approfondita, curata dal giurista Massimiliano Gioncada, che consigliamo caldamente ai Lettori. (S.B.)
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