L’assistenza agli alunni spetta alle Province

Lo ha ribadito, una volta per tutte, una Sentenza del Consiglio di Stato, confermando quanto sancito in passato da altri pronunciamenti dei Tribunali Amministravi Regionali. «Si auspica che questo provvedimento - viene dichiarato dalla Federazione LEDHA – faccia cessare, finalmente, quel “balletto di responsabilità” tra Enti Locali cui sono state sottoposte in questi anni le famiglie degli alunni con disabilità»

Alunni in classeSpetta alle Province assicurare l’assistenza ad personam agli alunni con disabilità: ad affermarlo, una volta per tutte, è stata la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato quanto pronunciato in passato da altre decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).
Nello specifico, la Sentenza 1930/13, depositata il 4 aprile scorso, conferma la decisione del TAR della Lombardia che nel giugno del 2011 aveva condannato la Provincia di Monza e Brianza ad assegnare a una studentessa di Vimercate nove ore settimanali di assistenza ad personam e «a mantenere tale misura nei successivi anni scolastici», oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.
Di fronte a tale decisione, nel novembre dello stesso anno, la Provincia aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, ma ora è stata nuovamente smentita. I Giudici, infatti, hanno definitivamente ribadito che per quanto concerne «l’individuazione dell’ente locale competente ad assicurare la misura [l’assistenza ad personam, N.d.R.] la competenza appartiene all’amministrazione provinciale». Si tratta pertanto di una misura ritenuta come rientrante nell’àmbito dei servizi alla persona e alla comunità e non tra i servizi sociali attribuiti ai Comuni.

«Questa Sentenza – sottolinea Gaetano De Luca, avvocato del Servizio Legale della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) ed esperto di diritto antidiscriminatorio – esclude in radice che l’assistenza ad personam possa essere ricompresa nei servizi sociali comunali, trattandosi di un servizio che costituisce concreta attuazione del diritto allo studio e all’inclusione scolastica. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito nuovamente la piena esigibilità a ottenere questo tipo di servizio, senza limiti legati alla disponibilità di risorse».
«È auspicabile – dichiara dal canto suo il presidente della LEDHA Fulvio Santagostini – che questa Sentenza metta fine, una volta per tutte, a quel “balletto di responsabilità” cui hanno dovuto assistere le persone con disabilità e le loro famiglie in questi ultimi anni e ci si augura che con il prossimo anno scolastico, gli alunni con disabilità che frequentano le scuole superiori possano iniziare le lezioni al pari con i compagni di classe, senza doversi rivolgere ai tribunali per vedere assicurato il diritto all’istruzione».
«Ovviamente – aggiunge Santagostini – questa Sentenza non risolve la questione delle risorse, problema acuito dal fatto che non si capisce quale ruolo nel prossimo futuro verrà riservato alla stessa Istituzione Provincia. Per questo chiediamo un intervento deciso della Regione, per affrontare in un tavolo comune, sulla base dell’attuale pronunciamento del Consiglio di Stato, la questione dei finanziamenti da dedicare al diritto allo studio dei ragazzi con disabilità della Lombardia». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@ledha.it.

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