«Riteniamo – scrive Simona Lancioni a proposito di un approfondimento sul tema “Estensione applicativa della figura dell’amministratore di sostegno nei contesti digitali” – che gli aspetti problematici relativi alle persone più esposte ai rischi del digitale sollevati in tale approfondimento siano fondati, e tuttavia, prima di estendere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno ai contesti digitali, è auspicabile che il nostro Paese predisponga strumenti realmente adeguati a supportare le persone nelle decisioni, e non a sostituirsi ad esse»
Abbiamo letto con interesse l’approfondimento pubblicato dal Gruppo Solidarietà di Moie di Maiolati (Ancona), lo scorso 21 luglio, dal titolo Estensione applicativa della figura dell’amministratore di sostegno nei contesti digitali, a firma di Giada Diciollo, dottoressa in Giurisprudenza (il testo, ripreso dal sito Questione Giustizia, è fruibile a questo link).
L’approfondimento propone un excursus storico–giuridico degli istituti di tutela giuridica; un confronto tra quelli attualmente vigenti nel nostro ordinamento (amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione); la descrizione dei doveri, dei poteri e dei compiti dell’amministratore di sostegno; un focus sui pronunciamenti giurisprudenziali riguardo ai cosiddetti “atti personalissimi”; un’illustrazione delle criticità riscontrate nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che ha disciplinato la materia della protezione dei dati personali, il quale, pur contenendo specifiche previsioni per i soggetti considerati fragili (minori, persone anziane, persone con disabilità o in condizioni di vulnerabilità sociale), è valutato dall’Autrice come «insufficiente a garantire una tutela effettiva per le categorie più esposte ai rischi del digitale»; e ancora, si esplora l’ipotesi dell’introduzione della figura dell’amministrazione di sostegno digitale, nonché della definizione di un modello di tutela ibrido che preveda l’uso dell’intelligenza artificiale, quale «strumento ausiliario nelle mani dello stesso amministratore di sostegno umano, potenziandone le capacità di intervento senza sostituirsene».
Nel sito del Centro Informare un’h chi scrive si è soffermata spesso sulle criticità, gli abusi e le violenze commessi nell’applicazione dell’amministrazione di sostegno, ospitando riflessioni, analisi e testimonianze (i contributi in questione sono raccolti nella sezione tematica dedicata alla Tutela giuridica). Tutti aspetti che nel contributo di Diciollo non vengono affrontati.
In un passaggio dell’approfondimento è richiamata la Sentenza n. 18320 del 2012, con la quale la Corte di Cassazione «ha affermato la piena compatibilità dell’amministrazione di sostegno con i principi vincolanti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, incentrati sulla conservazione dell’autonomia del soggetto». Non sono invece menzionate le Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia, prodotte dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità nel 2016 nelle quali, in merito all’applicazione dell’articolo 12 della Convenzione stessa (Uguale riconoscimento davanti alla legge), il Comitato ha espresso preoccupazione riguardo al fatto che nel nostro Paese «continui ad essere attuata la pratica della sostituzione nella presa di decisioni attraverso il meccanismo di sostegno amministrativo “Amministrazione di sostegno”» (punto 27), e ha raccomandato «di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell’amministratore di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitario e sociale» (punto 28).
Riteniamo che gli aspetti problematici relativi alle persone più esposte ai rischi del digitale sollevati da Diciollo siano fondati, e tuttavia, poiché il Comitato ONU ha evidenziato come l’istituto dell’amministrazione di sostegno sia a tutt’oggi utilizzato per concretizzare un regime decisionale sostitutivo, possiamo convenire che prima di estendere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno ai contesti digitali, è auspicabile che il nostro Paese predisponga strumenti realmente adeguati a supportare le persone nelle decisioni, e non a sostituirsi ad esse, come previsto dall’articolo 12 della Convenzione ONU. Sotto questo profilo va segnalato che con l’articolo 17 della Legge 167/25 è stata conferita al Governo una specifica delega per il riordino e la semplificazione degli strumenti di protezione giuridica, con l’obiettivo di costruire modelli di sostegno sempre più personalizzati e rispettosi della volontà della persona. A maggior ragione, dunque, è opportuno attendere che il Governo proceda in tal senso.
*Responsabile di Informare un’h-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli. Il presente contributo di opinione è già apparso nel sito di Informare un’h e viene qui ripreso, con diverso titolo e minimi riadattamenti dovuti al diverso contenitore, per gentile concessione.
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