Parlare di diritto al tempo della Convenzione

di Angelo D. Marra*
L’adozione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità richiede ai giuristi di imparare a parlare di diritto in modo più accessibile per l’uomo comune e per la persona con disabilità? Ne è convinto Angelo D. Marra, secondo il quale «la “cultura dei diritti umani” richiede all’operatore del diritto uno sforzo in più, per fare arrivare a tutti l’essenza dei diritti di cui sono titolari»

Occhiali e martelletto del giudice sopra a un testoDa un po’ di tempo mi vado domandando cosa significhi – o meglio, cosa debba significare – parlare di diritti al tempo della Convenzione ONU sui Diritti Umani delle Persone con Disabilità che, come dovrebbe essere noto ai più, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato nel 2006 e che l’Italia – dal canto suo – ha reso esecutiva con la Legge n. 18 del 2009.
Oltre a domandarmi cosa significhi parlare di diritti umani delle persone con disabilità, mi interrogo anche sulle implicazioni di quel Trattato, rispetto al diritto, come esperienza umana, più che sugli stessi singoli “diritti” riconosciuti, affermati, dichiarati e proclamati nella Convenzione.
Il quesito è di carattere “ filosofico”. Ed è questo: l’adozione della Convenzione richiede al giurista di imparare a parlare di diritto in modo più accessibile per l’uomo comune e per la persona con disabilità?
Io credo di sì. Sono convinto infatti che la “cultura dei diritti umani” richieda all’operatore del diritto uno sforzo in più, per fare arrivare a tutti l’essenza dei diritti di cui sono titolari. Un diritto – ma vorrei dire il diritto in generale -, va esercitato, goduto e praticato quotidianamente. E il diritto va anche spiegato e raccontato in termini fruibili ai titolari, a tutti i titolari.
In questo, l’agire dell’operatore è fondamentale: senza che debba soffrirne la precisione, è importante riuscire a parlare di diritto in modo semplice e chiaro, rifuggendo da tecnicismi e fumosità.

Sono del resto perfettamente cosciente che qualcuno potrebbe “storcere il naso” di fronte a un approccio così “popolare” sul discorso giuridico. Ma, dico io, se fior di scienziati, fisici, matematici, biologi si sono cimentati nella diffusione del sapere di loro pertinenza attraverso la cosiddetta popular science, perché un approccio del genere non può essere sperimentato dai giuristi?
Inoltre, il principio dell’accessibilità e dell’utilizzabilità delle informazioni è posto proprio alla base della Convenzione del 2006. In tal senso vorrei dare l’inizio a una riflessione più ampia – spero non solo mia – lanciando una sorta di “sasso nello stagno”, con la citazione dell’articolo 49 della Convenzione, eloquentemente intitolato Formati accessibili, secondo il quale, molto semplicemente, «il testo della presente Convenzione sarà reso disponibile in formati accessibili».
Orbene, formati accessibili significa testo in Braille, traduzione in modalità espressive più comprensibili a persone con disabilità intellettive, ma anche – perché no? – diritti più comprensibili per l’uomo comune, in quanto essere umano (che sia disabile o non disabile poco importa), titolare di un’inerente dignità, che ha il diritto, prima di tutto, di conoscere e capire il proprio valore riconosciuto dall’ordinamento.
Bando quindi al latinorum di manzoniana memoria e largo a un diritto più a misura d’uomo, che parli all’uomo comune, ciò che è senz’altro fondamentale per la costruzione di una comunità coesa e più accogliente. in una parola, più umana.

E ancora, il diritto spiegato in modo semplice – ma non semplicistico – potrebbe anche aiutare a mitigare i fenomeni cui stiamo assistendo in questo periodo. Viviamo infatti in un momento strano, in cui sembra prevalere un pensiero “minimalista”, per il quale tutto sarebbe migliorabile con pochi semplici punti: gli “otto punti” di Bersani, il programma del Movimento Cinque Stelle e di Beppe Grillo che ricorda tanto il noto elenco puntato di word…
Sommessamente, credo che quest’ultimo tipo di iper-semplificazione sia un danno per la comunità e che le leggi non si possano fare in poche righe. Non si deve insomma tentare di scrivere norme di poche parole (lo so, tutti abbiamo studiato a scuola l’ermetismo… Ma è una tecnica poetica, non giuridica): quel che serve è scrivere norme – e spiegare quelle che già ci sono – in modo semplice, così da consentire al cittadino di capire come la comunità si aspetta che egli si comporti e da farlo sentire partecipe di queste regole.
Potrebbe sembrare una riflessione da “introduzione alle scienze giuridiche” del primo anno di università. Forse lo è. Bisogna solo che noi, tecnici del diritto, e (perché no?) “artisti del discorso giuridico”, ci crediamo un po’ di più! Dobbiamo solo prenderci sul serio e credere che un mondo diverso sia possibile.
Già qualche associazione come l’ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), del resto, sta sperimentando delle versioni della Convenzione “facili da leggere”, per spiegare a persone con disabilità intellettive e relazionali il contenuto del Trattato. In questo modo le persone diventano effettivamente più consapevoli, e l’empowerment funziona. Le persone con disabilità intellettiva, poi, diventano più cittadini di quanto non fossero in precedenza, perché diventano consapevoli.

Spero quindi che questo stile di “ apertura” contamini – anche con modalità espressive diverse dal “facile da leggere” – il mondo della cosiddetta “cultura giuridica”. E dico questo non per sminuire la cultura giuridica, anzi, proprio perché la ritengo importante e fondamentale per il vivere civile, credo che essa vada diffusa al massimo, diventando “pane quotidiano” della persona.

Avvocato. Dottore di Ricerca in Diritto Civile.

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