Errore di copia e incolla? Ripubblicare quella Circolare

a cura di Salvatore Nocera*
Riprende integralmente l’analogo documento di due anni fa, nella parte riservata all’insegnamento di sostegno, la Circolare Ministeriale sugli organici scolastici di fatto, prodotta nei giorni scorsi. Manca però una frase decisamente importante e l’articolazione del testo fa pensare a un grossolano errore nell’elaborazione dello stesso. È quindi quanto meno opportuno che il Ministero ripubblichi la Circolare corretta

Foto da dietro di bimbi in classeCome di regola, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ha emanato l’annuale Circolare sugli organici di fatto (Circolare 18/13), che rispetto al sostegno, ricopia sostanzialmente quanto già riportato nella Circolare 63/11 di due anni fa, espressamente richiamata.
Il documento ribadisce il diritto alle deroghe per il sostegno in organico di fatto, come pure l’obbligo dei Direttori Scolastici Regionali a concedere deroghe per i collaboratori scolastici, su richiesta motivata dei capi d’Istituto («Le SS.LL., tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e di quelle contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi e con un elevato numero di alunni con disabilità [grassetto nostro in questa e nelle seguenti citazioni, N.d.R.]»).

Siccome però il paragrafo sui posti di sostegno presenta una frase in meno rispetto a quella identica della Circolare 63/11, e una frase in più, riteniamo corretto riprendere il testo integralmente:
«Posti di sostegno – L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 [convertito dalla Legge 111/11, N.d.R.] ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.
Il citato comma stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008);
c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2013/14, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2013/2014, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: – la effettiva presenza degli alunni nelle classi; – la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] elaborato dal GLHO [Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, N.d.R.], ecc..); – la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR del 24 febbraio 1994.
Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del regolamento sul dimensionamento [DPR 81/09, N.d.R.]. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

Osservazioni
La frase presente nella Circolare 63/11, che è stata omessa nella nuova Circolare, è esattamente la seguente: «c) ai posti così determinati, per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010».
Si tratta di una frase importante perché chiarisce che i posti in deroga si aggiungono alla media nazionale di 1 a 2. Ciò significa che – qualora in una Provincia dovessero esserci, ad esempio, tre deroghe – non sarà possibile, come prevedevano i commi 413 e 414 citati nel testo (ormai incostituzionali), ridurre di un pari numero di ore quelle assegnate agli alunni con la certificazione come da articolo 3, comma 1 della Legge 104/92, ai quali invece deve continuare ad essere garantita la media del rapporto di 1 a 2.
A mio avviso, però, la frase mancante deve ritenersi frutto di un errore di copia e incolla che il computer ha automaticamente aggravato, attribuendo la lettera c) nel nuovo testo a quella che nel vecchio era la lettera d). Ciò sembrerebbe confermato dal fatto che sempre nella stessa pagina 14 della Circolare, per ben tre volte si parla della « citata sentenza della Corte costituzionale». Ora, gli estremi della Sentenza della Corte Costituzionale sono proprio riportati solo nella lettera c) della Circolare 63/11 e quindi nella nuova Circolare 18/13 essi non vengono mai citati, a causa appunto della scomparsa del testo originario della stessa lettera c).
Se così invece non fosse, purtroppo, bisognerebbe pensar male e pertanto, onde evitare ciò, si invita il Ministero a ripubblicare ufficialmente la Circolare, con la “ex lettera c)” contenuta nel documento del 2011, anche al fine di evitare contenzioso tra singole famiglie e gli Uffici Scolastici Regionali.

Riteniamo infine importante che sia stato ribadito il principio del tetto massimo di venti, ed eccezionalmente 22, alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità e l’invito a non creare classi con più di venti alunni (e quindi neppure di 22), in presenza di un alunno con grave disabilità o di due alunni con disabilità non grave.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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