Compartecipazione alle spese: la parola alla Consulta

Con una recente Ordinanza, il Tribunale di Trento ha rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità di un articolo contenuto in una norma di tale Provincia Autonoma, ove era previsto che «l’intero nucleo familiare di appartenenza degli utenti» dovesse «compartecipare alle spese relative alle prestazioni socio-assistenziali erogate alle persone con disabilità»
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale

È senz’altro degna di nota e merita di entrare a pieno titolo nello spazio dell’attualità, pur essendo stata prodotta qualche mese fa, quell’Ordinanza n. 207 del Tribunale di Trento (Sezione Distaccata di Tione di Trento), del 25 giugno scorso, che ha rimesso alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità di un articolo (il 18°) della Legge Provinciale 13/07, dichiarando la questione «rilevante e non manifestamente infondata».
Ma di che cosa si tratta esattamente? Quella di cui si parla è la Legge sulle Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento e l’articolo discusso – il 18° appunto – è quello in cui si prevede che «l’intero nucleo familiare di appartenenza degli utenti» debba «compartecipare alle spese relative alle prestazioni socio-assistenziali erogate alle persone con disabilità».
Tale questione, com’è ben noto, è da molti anni al centro di polemiche, sentenze e prese di posizione, e costituisce anche uno dei punti in discussione rispetto al nuovo ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui è in corso l’iter di riforma.

In pratica, il citato articolo 18 (Compartecipazione degli utenti) stabilisce quanto segue: «1. I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell’erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata. 2. I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell’utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d’indirizzo e coordinamento».
Ebbene, l’Ordinanza del Tribunale di Trento – rimettendosi alla Corte Costituzionale sia sul punto dei contributi economici richiesti ai congiunti delle persone con disabilità grave, sia su quello riguardante i poteri delle Regioni  in merito alle contribuzioni economiche – si è basata essenzialmente sul primo comma dell’articolo 38 della Costituzione («Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale»), sul secondo comma (lettera m) dell’articolo 117 sempre della Costituzione («Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»), nonché sulla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Interessante anche il commento della Fondazione Promozione Sociale, secondo la quale «le norme contenute nella bozza del nuovo ISEE sono le stesse che il Tribunale di Trento ha trasmesso alla Corte Costituzionale affinché ne accerti o meno la conformità alla Costituzione. Sarebbe quindi necessario che tali norme – quelle appunto del nuovo ISEE – venissero emanate solamente dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale». (S.B.)

Ringraziamo Francesco Trebeschi per la segnalazione.

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