Nei giorni scorsi il Ministero dell’Istruzione ha prodotto l’annuale Ordinanza (n. 37/14) riguardante gli Esami di Stato conclusivi del Secondo Ciclo (la vecchia “Maturità”).
In tale documento le uniche novità, rispetto all’Ordinanza dello scorso anno (13/13), riguardano i candidati con altri BES (Bisogni Educativi Speciali), mentre per gli studenti con disabilità e per quelli con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), si confermano le precedenti norme, trattate rispettivamente negli articoli 17 e 18.
Le novità, invece, sono contenute nell’articolo 7, comma 14 dell’Ordinanza, concernente gli esami di candidati privatisti con DSA o altri BES e nell’articolo 18, che tratta anch’esso le prove di candidati con altri BES.
Per questi alunni valgono solo le misure compensative e i tempi più lunghi previsti dai rispettivi PDP (Piani Didattici Personalizzati), in base alla Direttiva del 27 dicembre 2012, alle Linee Guida per i DSA del 12 luglio 2011, alla Circolare Ministeriale 8/13 del 6 marzo 2013 e alla Nota Ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013.
Qualche osservazione. Innanzitutto è interessante il fatto che il citato articolo 7, comma 14 dell’Ordinanza presti attenzione al diritto degli alunni certificati con DSA di avvalersi delle misure compensative (e non anche dispensative) previste dalla normativa.
Sembra invece meno semplice l’applicazione della previsione relativa ai privatisti con ulteriori BES la cui indivduazione, come da normativa sopracitata (Direttiva del 27 dicembre 2012 e successivi provvedimenti), deve avvenire da parte del Consiglio di Classe, tramite un’apposita Delibera, d’intesa con la famiglia.
Ebbene, l’articolo 7, comma 14 dell’Ordinanza 37/14 prevede che la scuola – cui pervengono le domande dei privatisti – debba individuare un Consiglio di Classe da collegare alla commissione d’esame, presso il quale effettuare (entro e non oltre il termine delle lezioni), gli esami preliminari per l’ammissione a quelli di Stato. Dovrà essere questo Consiglio di Classe – su segnalazione della famiglia – a decidere se individuare o meno gli alunni con altri BES.
Tutta questa normativa sembra ricalcare – pur senza citarla – quella riguardante i candidati con disabilità, prevista per gli esami di licenza media dal Decreto Ministeriale del 10 dicembre 1984, in cui si stabilisce che i candidati privatisti con disabilità concordino il PEI (Piano Educativo Individualizzato), sul quale svolgere gli esami medesimi, con la scuola ove abbiano presentato la domanda d’esame.
Sarebbe pertanto stato utile prevedere in quello stesso articolo dell’Ordinanza il riferimento alla possibilità di candidati privatisti con disabilità di svolgere le prove preliminari sulla base dell’applicazione analogica del Decreto or ora citato. E sarà altresì utile che la Circolare del prossimo anno voglia tenere conto anche di queste nostre osservazioni. (Salvatore Nocera)
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