Il 16 ottobre è stata la Giornata Nazionale del Cane Guida per Ciechi, evento istituito nel 2006 dall’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sui diritti umani spettanti anche ai cittadini non vedenti e ipovedenti e per far capire quanto i cani guida siano i veri e propri “occhi di chi vive nel buio”.
Oggi – pur risultando ancora del tutto insufficiente il numero dei cani addestrati ogni anno -, tante persone cieche e ipovedenti si avvalgono dell’aiuto di un cane guida per la loro indipendenza personale e per l’autonomia quotidiana. Lungo è del resto il lavoro di preparazioni degli animali – circa due anni – e nel nostro Paese operano scuole di addestramento come quella del Centro Helen Keller di Messina, la Scuola della Regione Toscana a Firenze, quella dei Lions Club di Milano e la Scuola Triveneta di Padova.
Nonostante tutto ciò, succede ancora sin troppo spesso che alla persona con disabilità visiva, accompagnata dal cane guida, non venga permesso di entrare in un ristorante, di prendere un taxi o di utilizzare mezzi di trasporto pubblico. Eppure basterebbe far conoscere una semplice regola: «Il cieco con il cane guida può entrare in tutti i luoghi aperti al pubblico», che è l’articolo unico della Legge 37 del 1974, aggiornata dalla Legge 60 del 2006, che ammette e regolamenta anche l’accesso del cane guida sui mezzi di trasporto pubblico. E invece queste norme vengono tuttora ignorate, o si fa finta di nulla.
Per la giornata del 16 ottobre, dunque, l’UICI ha organizzato a Roma una passeggiata dimostrativa, significativamente denominata Dog Parade, con partenza dalla sede della propria Presidenza Nazionale e arrivo alla Camera dei Deputati, dove la presidente dell’Assemblea di Montecitorio Laura Boldrini ha ricevuto il presidente nazionale dell’Associazione Mario Barbuto, con una delegazione di non vedenti accompagnati dai loro cani guida. Successivamente, in Piazza San Silvestro, le scuole di addestramento hanno tenuto momenti dimostrativi delle abilità e del lavoro dei cani guida.
Da parte nostra, proponiamo qui di seguito un ampio approfondimento sul tema, curato dall’avvocato Paolo Colombo. (S.B.)
In Italia, contrariamente a quanto accade in altri Paesi dell’Unione Europea, la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di accesso e di movimentazione dei cani guida per non vedenti, è molto limitata, malgrado la legislazione nazionale, regionale e comunitaria.
Questa diffusa ignoranza spesso degenera in atteggiamenti aggressivi, basati su sciocchi preconcetti, relativi per esempio alla presunta “pericolosità comportamentale e sanitaria” di un cane guida, o in atteggiamenti che mettono in seria difficoltà la persona non vedente la quale si ritrova spesso emarginata, o aggredita.
Infatti, è solo di pochi giorni fa il caso, riportato da importanti testate giornalistiche, di un non vedente accompagnato dal proprio cane guida che si è visto rifiutato dai tassisti della capitale, così come frequenti sono le richieste di consulenza al CDG [Centro Nazionale di Documentazione Giuridica dell’UICI, N.d.R.] da parte di non vedenti che si vedono rifiutare dai loro datori l’accesso dell’animale sul luogo di lavoro.
Il 16 ottobre si celebrerà la Giornata Nazionale del Cane Guida e tale evento non solo darà modo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accettazione di questo importante amico a quattro zampe, che per i non vedenti è un imprescindibile strumento di autonomia e di mobilità, ma consentirà anche di ricordare i validi strumenti normativi di cui si dispone, per facilitarne un pieno e consapevole utilizzo.
Proviamo dunque a chiarire i concetti normativi che dovrebbero essere ritenuti indiscutibili, per evitare discriminazioni e limitazioni alla piena autonomia delle persone non vedenti.
Le leggi e i diritti
Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un cane guida è punibile dalla legge. La materia è stata trattata per la prima volta in Italia con l’emanazione della Legge n. 37 del 1974, modificata nel 2006 dalla Legge n. 60.
Non solo la normativa italiana prevede che i gestori dei mezzi di trasporto e i titolari di esercizi che «impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida” siano soggetti a multe dai 500 ai 2.500 euro, ma sancisce anche che un cane guida:
– può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (Legge 37/74);
– è escluso dai divieti relativi al non permettere l’accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati al «salvamento»: in poche parole, può accedere anche in spiaggia (Legge 37/74);
– è in genere esonerato dall’obbligo di portare la museruola, a meno che non sia richiesto in una data situazione (Legge 37/74);
– è esonerato dall’obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti Regolamenti Comunali);
– è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (Legge 37/74);
– può accompagnare il non vedente anche su traghetti e aerei, in Italia e all’estero (Regolamento Europeo (CE) 1107/2006 e Legge 37/74);
– può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente assoluto da esso accompagnato, in quanto «animale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso è appositamente addestrato», senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell’articolo 169, comma 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/04).
Il cane guida, in sostanza, rappresenta gli “occhi” del non vedente e quindi non dev’essere allontanato dalla persona con disabilità visiva che accompagna. Esso non solo è addestrato a “fare il cane-guida” – cioè caratterizzato da un’indole tranquilla, appositamente selezionata per essere ulteriormente di supporto al successivo addestramento -, ma anche a non sporcare; è inoltre senza ombra di dubbio vaccinato (o non sarebbe abilitato a fare il cane-guida) e, infine, in qualità di “cane da lavoro”, non dev’essere disturbato/aggredito.
Si segnala infine che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, all’articolo 5, ha espressamente escluso l’uso della museruola e del guinzaglio «ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili».
Agevolazioni fiscali
Fortunatamente, nel nostro Paese, la normativa fiscale ha previsto importanti agevolazioni sia per l’acquisto che per il mantenimento dei cani guida destinati all’assistenza delle persone non vedenti. Tali spese sono infatti considerate come «oneri agevolati».
La prima agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF pari al 19% del costo sostenuto per l’acquisto del cane. Ai fini del calcolo della detrazione, si considera l’intero ammontare del costo sostenuto fino a un massimo di 1.875,99 euro. La detrazione è prevista una sola volta in un periodo di quattro anni – salvo i casi di perdita del cane – e spetta per un solo animale.
La seconda agevolazione consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida. La detrazione viene riconosciuta senza che sia necessario documentare l’effettiva spesa. Va precisato però che al familiare della persona non vedente è preclusa l’opportunità di fruire della detrazione forfettaria, anche nel caso in cui il non vedente sia da considerare a carico del familiare stesso.
Il lavoro
Il datore di lavoro deve rispettare tutti quei provvedimenti normativi nazionali e comunitari che garantiscono al disabile un inserimento lavorativo rispettoso dei principi di uguaglianza e di pari opportunità. Egli, infatti, deve adempiere agli obblighi di sicurezza e salute, la cui violazione è sanzionata dal Legislatore in via amministrativa, civile e penale, e ove assuma una persona con disabilità, deve innanzitutto adibirlo a mansioni compatibili con le sue minorazioni, nel pieno rispetto dell’articolo 10 della Legge 68/99 [“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, N.d.R.], che dispone in suo favore tutele particolari. E ancora, deve mettere a sua disposizione tutti gli ausili necessari e garantirgli la piena fruibilità dei permessi di cui all’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92.
Va segnalato inoltre che la Direttiva Europea (CE) 78/2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. In particolare all’articolo 5 (Soluzioni ragionevoli per i disabili) così dispone: «Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato Membro a favore dei disabili».
Luoghi pubblici e aperti al pubblico
La più volta citata Legge 37/74 e la Legge 376/88 disciplinano rispettivamente la facoltà di accesso dei ciechi muniti del proprio cane guida nei mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico.
Alla luce dei princìpi costituzionali della libertà di circolazione e delle pari opportunità, si può affermare che l’accesso del cane guida sia da ritenersi consentito in tutti i luoghi pubblici (uffici, scuole e ospedali) e anche in luoghi privati (aziende, negozi ecc.), in cui sia previsto l’ingresso di soggetti terzi, generalmente considerati “pubblico”.
In via interpretativa, dunque, si può concludere che, ove non sia espressamente vietato da apposite e motivate normative, il cieco potrà liberamente farsi accompagnare dal proprio cane in ogni ambiente e ufficio pubblico o aperto al pubblico. Le motivate eccezioni potranno riguardare valori generali prevalenti, quali la salute, l’incolumità e l’igiene di una pluralità di persone (ad esempio la frequentazione degli ospedali).
Naturalmente l’accesso dei cani guida in questi ambienti aperti al pubblico richiede il pieno controllo del cieco sull’animale, sia in ordine alla sua disciplina che alla sua igiene.
Trasporto aereo
Ecco cosa stabilisce il già citato Regolamento Europeo (CE) 1107/2006 riguardo ai viaggi aerei con un cane guida.
Articolo 7, comma 2: «Qualora sia richiesto l’utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano».
Allegato I: «[…] Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno. Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile».
Allegato II: «[…] Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale».
In conclusione, oltre a tutte le norme fin qui citate, è importante ricordare anche l’articolo 6 della Legge 488/99 (Finanziaria per il 2000), e soprattutto la Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) e naturalmente, da ultima ma non certo ultima, la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09.
Ringraziamo per la collaborazione l’Ufficio Stampa dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) e l’UNIVOC di Napoli (Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi).
Suggeriamo anche la consultazione del sito «Cani guida.it», in particolare alla pagina dedicata alla normativa.
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