Tra discriminazione e anacronismo

«Non intendiamo in alcun modo discriminare i disabili», scrivono alle Associazioni da un Comune della Sardegna. E tuttavia quello stesso Comune ha prodotto un bando di concorso pubblico che per come esclude le persone con disabilità visiva e uditiva, rappresenta proprio un bell’esempio di discriminazione, oltreché di anacronismo, nell’ignorare da una parte le nuove tecnologie, dall’altra i cambiamenti degli ultimi decenni riguardanti la disabilità uditiva

Viso di uomo con mano sul volto ed espressione di sconforto«Parlo anch’io! No, tu no! Ovvero quando la condizione personale e il pregiudizio sovrastano le risorse e le abilità faticosamente conquistate». Incomincia così, con un’amara denuncia, il comunicato diffuso in questi giorni dalla FISH Sardegna (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), a firma del presidente Alfio Desogus, ma sottoscritto anche da varie altre Associazioni (se ne veda in calce l’elenco), documento che riporta all’attenzione, in tutta la sua evidenza, il problema dei concorsi pubblici per le persone con disabilità, del quale ci eravamo ampiamente occupati non molto tempo fa, parlando, in quel caso, di persone con disabilità cognitiva.

Questa volta, invece, protagoniste loro malgrado sono le persone con disabilità sensoriali, e tutto parte da un bando indetto nel settembre scorso dal Comune di San Teodoro (Provincia di Olbia-Tempio), per un «Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, Cat.C, Posizione Economica C1. – Ufficio Anagrafe e Stato Civile – Elettorale, esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, della legge 68/1999 [“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, N.d.R.]».
«Innanzitutto – si legge nella nota della FISH Sardegna – vogliamo richiamare l’attenzione sui requisiti di ammissione al bando in oggetto, che a nostro avviso creano palesi discriminazioni per l’accesso al posto di lavoro messo a concorso. Il bando stesso, infatti, è “riservato alle categorie dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1, con esclusione dei non vedenti, non udenti ed affetti da mutismo, in quanto tale condizione comporta l’inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso”. Se ne deduce pertanto che i cittadini con disabilità potenzialmente interessati sono riconducibili alle sole persone con disabilità fisica, barriere architettoniche permettendo, naturalmente!».

«Sempre nel bando – prosegue il comunicato – tra i requisiti per l’ammissione al concorso si cita l’“adeguata conoscenza della lingua italiana” (articolo 1, comma a, punto 3). Ebbene, la genericità forse intenzionale del requisito contrasta vistosamente sia con la cultura sulle persone con disabilità, sia con le evoluzioni dell’attuale rivoluzione tecnologica e scientifica, perché negli ultimi quarant’anni molte persone hanno superato le limitazioni della disabilità (condizione del concorso) e recuperato gran parte delle abilità, riducendo notevolmente l’handicap (la relazione con l’organizzazione sociale). A tal proposito appare utile sottolineare che, ad esempio, l’audiologia ha compiuto passi giganteschi, tali da cambiare profondamente la storia e la stessa concezione della disabilità uditiva. A conferma di quanto richiamato, esiste, quale recepimento dei progressi fatti in campo medico, la Legge 95/06 [“Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi”, N.d.R.], che sancisce come “in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine ‘sordomuto’ è sostituito con l’espressione ‘sordo’”. Riportiamo tale disposizione legislativa, a dimostrazione che il deficit uditivo (condizione) oggi non è più correlato alla mancata acquisizione della lingua orale (handicap). E inoltre è ampiamente dimostrato e pertanto largamente praticato il percorso educativo e abilitativo per la persona sorda, basato su un adeguato protocollo sanitario e logopedico, che consente l’acquisizione di una competenza linguistica adeguata».

Ma secondo la FISH Sardegna, c’è ancora di più. «Agli Amministratori di San Teodoro – si legge infatti nel comunicato – sfugge il fatto che oggi la disponibilità nel mercato mondiale di supporti e dispositivi informatici consente alle persone con disabilità visiva e uditiva non solo lo svolgimento delle mansioni previste dal concorso, ma anche il regolare percorso degli studi universitari e il raggiungimento del diploma di laurea. In tal senso, va notato che nel bando, ai fini della valutazione, non si fa cenno alle competenze informatiche che ben si combinano alle materie del servizio, mentre oggi gran parte dei servizi della Pubblica Amministrazione vengono progressivamente erogati in via informatica e sono gestibili e fruibili sia dai disabili visivi che da quelli uditivi. Entrambe queste tipologie di cittadini, infatti, parlano e comprendono la lingua italiana e quelle straniere, ma nel dispositivo del concorso, per ingiustificata precauzione, ci si riferisce, come detto, a una “generica competenza linguistica”. Evidentemente non fanno requisito di valutazione i titoli di merito e di studio specifici».

«Da tutte queste considerazioni – è la conclusione del comunicato – quel bando di concorso appare in palese violazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità, recepita dallo Statop Italiano con la Legge 18/09, e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, tutte norme che riaffermano con forza il principio di non discriminazione. In particolare nell’articolo 27 della Convenzione Onu (comma 1, punto a), viene vietata “la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro”. E ancora, diverse altre disposizioni europee, come ad esempio la Direttiva Europea 2000/78/CE, recepita nel nostro Paese dal Decreto Legislativo 216/03, ribadiscono la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Infatti, all’articolo 2 del citato Decreto 216/03, è prevista una nozione di discriminazione ampia e dettagliata, ovvero vi è discriminazione diretta “quando […], per handicap, […] una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga”. Per queste ragioni, quindi, dobbiamo esprimere la nostra contrarietà al provvedimento adottato dal Comune di San Teodoro, riservandoci ogni azione che miri all’esigibilità concreta del diritto al lavoro, al rispetto della dignità e al contrasto di ogni forma di discriminazione ed esclusione sociale. Riteniamo infatti del tutto fuori luogo utilizzare in modo strumentale le persone con disabilità, per praticare divisioni e diversificazioni anacronistiche, rendendo un cattivo esempio di amministrazione democratica, per quanti aspirano a un lavoro e a svolgere un ruolo da protagonista».

In realtà, una risposta dal Comune di San Teodoro è arrivata alle Associazioni, e in essa si precisa che «l’esclusione dei non vedenti, non udenti ed affetti da mutismo […] è dovuta unicamente al fatto che il dipendente che sarà assunto svolgerà l’attività lavorativa quasi completamente allo sportello, ovvero a contatto con il pubblico, presso l’ufficio anagrafe, elettorato e stato civile; pertanto qualunque difficoltà espressiva o uditiva potrebbe rendere difficile [sic] i rapporti con l’utenza». Vi si aggiunge anche che «questo ente non intende in alcun modo discriminare i disabili, ai quali, quando possibile, sono assicurati tutti gli ausili necessari nelle prove concorsuali secondo quanto previsto dalla legge».
Ne prendiamo ben volentieri atto e tuttavia, di fronte agli argomenti espressi nel comunicato della FISH Sardegna, ci sembra una risposta assai poco concreta, che non entra affatto nel merito delle varie contestazioni mosse dalle Associazioni. (S.B.)

Il comunicato della FISH Sardegna, a firma del presidente Alfio Desogus, è stato sottoscritto anche da:
Cesarina Pibiri, Oristano – FIADDA Sardegna (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti delle Persone Audiolese)
Giuseppe Martini, Cagliari – RP Sardegna (Associazione Ciechi Ipovedenti Retinopatici Sardi)
Maura Pinna, Cagliari – Audientes
Laura Brogelli, Firenze – Ioparlo
Giampaolo Deimichei, Trento e Rovereto – Associazione Sordi
Paolo De Luca, Torino – APIC (Associazione Portatori Impianto Cocleare)
Paolo Andreoni, Villafranca Veronese (Verona) Associazione Non Udenti
Alberto Antonini, Legnago (Verona) – Associazione Sordi Basso Veronese
Giorgio Della Bernardina, Verona – Associazione Sordi Antonio Provolo
Giancarlo Posati, Torino – Associazione HP (Handicap e Sviluppo)
Francesco Pandiscia, Torino – FIADDA Piemonte (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti delle persone Audiolese)
E altri…

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: fishsardegna@tiscali.it; fiaddasardegna@gmail.com.

Share the Post: