«Questa è una grande vittoria per tutte le alunne e alunni con disabilità, e per le loro famiglie, che ogni anno vedono diminuire le ore di sostegno scolastico e che, ogni anno, devono ricorrere ai giudici per vedersi riconoscere dei diritti indissolubili, come il diritto all’istruzione».
Viene commentata così, da Nina Daita, responsabile dell’Ufficio Politiche per le Disabilità della CGIL, la Sentenza n. 25011, depositata il 25 novembre scorso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso presentato da un istituto scolastico e dal Ministero dell’Istruzione, dopo che quest’ultimo era stato condannato dalla Corte d’Appello di Trieste a risarcire i genitori di un’alunna con disabilità per il taglio delle ore di sostegno, da 25 a 6 (e successivamente 12).
Particolarmente importanti i princìpi stabiliti dalla Suprema Corte, i cui Giudici hanno sostanzialmente evidenziato la condotta discriminatoria attuata dalle Istituzioni scolastiche, perché «il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità».
In tal senso, si legge nella Sentenza, «una volta determinato il Piano Educativo Individualizzato [PEI, N.d.R.], e prospettato un numero di ore necessario per il sostegno, non vi è facoltà da parte dell’amministrazione scolastica di modificare in alcun modo la misura del supporto, neanche in ragione di scarsità di risorse [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]».
A questo punto è sempre opportuno ricordare che le Sentenze della Corte di Cassazione (a differenza, ad esempio, da quelle della Corte Costituzionale) “non fanno legge, ma giurisprudenza”, ovvero che, in altre parole, esse riguardano concretamente solo il caso specifico esaminato e non la generalità degli alunni con disabilità. E tuttavia esse costituiscono naturalmente, come nel caso specifico, un importante precedente di cui tenere conto in future sedi di giudizio. (S.B.)
Ringraziamo Sandro Paramatti per la segnalazione.
Nel sito della FLC (Federazione Lavoratori della Conoscenza) CGIL è rintracciabile la Sentenza n. 25011 della Corte di Cassazione, depositata il 25 novembre scorso.
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