Un Fondo di Solidarietà per le vittime di discriminazione

Potrà certamente rendere più effettiva la normativa antidiscriminatoria, anche a tutela dei diritti delle persone con disabilità, il recente accordo siglato fra l’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e il Consiglio Nazionale Forense, che ha previsto l’istituzione di un Fondo di Solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione

Sullo sfondo omini di molti colori, in primo piano omino rosso in carrozzina. Immagine che rappresenta la discriminazione delle persone con disabilitàInteressanti opportunità possono derivare dall’accordo recentemente siglato fra l’UNAR, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e il Consiglio Nazionale Forense, organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura, che prevede l’istituzione di un Fondo di Solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazione, destinato cioè all’anticipazione delle spese legali per procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi dalle persone che si ritengano lese da condotte discriminatorie.

«Tale Fondo – spiegano dall’UNAR – opera attraverso un meccanismo rotativo di anticipazione e di restituzione delle somme, per fornire un supporto concreto alle vittime di discriminazione e facilitarne l’accesso alla tutela giurisdizionale, qualora non ricorrano i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tal senso, il ruolo delle Associazioni e degli Enti iscritte al Registro UNAR assume una particolare importanza: grazie infatti al lavoro quotidiano svolto sul territorio, le Associazioni hanno la possibilità di entrare in contatto diretto con le potenziali vittime di discriminazioni e quindi poter indicare a queste ultime la possibilità di accesso al Fondo».

Questa, nel dettaglio, la tipologia dei soggetti che possono accedere all’anticipazione delle spese legali: le vittime di discriminazioni per motivi di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, età, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere, a condizione che non usufruiscano del patrocinio a spese dello Stato; le Associazioni di settore legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 215/03 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica); le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni e le Organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 216/03 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro).

Nell’imminenza, ora, della prima riunione del Comitato di Gestione previsto dall’accordo, l’auspicio espresso da Marco De Giorgi, direttore dell’UNAR, è che «questa iniziativa possa aiutarci a rendere sempre più effettiva la normativa antidiscriminatoria, a tutela dei diritti delle persone». (S.B.)

Per informazioni e approfondimenti, consultare lo spazio specifico nel sito dell’UNAR.

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