Dopo il doveroso entusiasmo iniziale seguìto alla notizia dell’approvazione del Disegno di Legge di ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, è ora il momento di entrare maggiormente nel vivo anche del dibattito parlamentare che il 24 febbraio scorso ha preceduto quel passaggio. Un dibattito che ha raggiunto anche toni accesi, non tanto sulla ratifica (approvata all’unanimità), quanto sull’istituzione dell’Osservatorio sulla Condizione delle Persone con Disabilità – di cui pure avevamo dato notizia nei giorni scorsi – organismo incaricato di promuovere, tutelare e monitorare l’applicazione della Convenzione nel nostro Paese.
In tale contesto, infatti, vi sono stati emendamenti molto critici – tutti respinti – e due ordini del giorno che sono stati invece approvati. Due sostanzialmente i temi in discussione: da una parte il rischio di una scarsa partecipazione all’Osservatorio delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano, dall’altra il finanziamento dell’Osservatorio stesso che verrà attuato non attraverso un fondo proprio, ma attingendo al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
Come si può capire, questioni non certo marginali, sulle quali sarà opportuno – nei mesi a venire – mantenere quanto mai alta l’attenzione.
Per la “cronaca” della giornata parlamentare del 24 febbraio, ci affidiamo al buon resoconto diffuso in questi giorni dal portale SuperAbile, presentando poi in calce – come nei giorni scorsi – altri quattro articoli della Convenzione (Accessibilità – Diritto alla vita – Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge), nel tentativo di diffondere sempre di più i contenuti di questo importante Trattato. (S.B.)
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Ratifica Convenzione ONU: ma sull’Osservatorio è stata polemica
a cura di SuperAbile
Cinquecento voti a favore e unanimità dei presenti sul Disegno di Legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, ma polemiche sull’istituzione dell’Osservatorio: anche se approvato con una sola voce il testo della convenzione nella seduta di martedì sera [24 febbraio, N.d.R.], il sì all’Osservatorio non è stato unanime. Molti infatti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati in aula dall’opposizione.
Articolo per articolo, si è proceduto infatti all’approvazione del testo e alla presentazione degli emendamenti sul Disegno di Legge di ratifica [presentato dal Consiglio dei Ministri il 28 novembre 2008. Se ne legga cliccando qui, N.d.R.].
Gli emendamenti, nello specifico, presentati dal Partito Democratico, dall’Italia dei Valori e dall’Unione di Centro, hanno riguardato l’articolo 3 della Proposta di Legge di ratifica, laddove viene istituito l’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità. Tutti respinti, essi hanno però posto l’accento sulla composizione dell’Osservatorio e sul finanziamento dello stesso.
Critiche anche sul metodo utilizzato dal Governo, ovvero la prassi che vede l’inserimento nei Disegni di Legge di ratifica – oltre alle normali autorizzazioni alla ratifica (articolo 1) e all’ordine di esecuzione (articolo 2) – anche di norme attuative e di adeguamento dell’ordinamento interno (articolo 3) che – secondo i relatori – meriterebbero un dibattito più approfondito e ad hoc.
A parere dell’opposizione, esiste «il rischio che l’istituzione dell’Osservatorio non sia adeguata alla più corretta ed efficace applicazione della Convenzione stessa» poiché poco rappresentativo del mondo della disabilità. Inoltre, l’osservazione è che, nominati dal Ministro, i suoi membri non svolgerebbero quella funzione di controllo sull’operato del Ministero stesso.
Ritenuto eccessivo anche nel numero dei suoi membri, l’Osservatorio è stato infine criticato per il sistema di finanziamento su cui poggia: non attraverso un fondo proprio, ma attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla Legge 328/00 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Sono stati invece accolti due ordini del giorno, presentati rispettivamente da Anna Margherita Miotto del Partito Democratico e da Silvana Mura dell’Italia dei Valori. Con il primo si impegna il Governo «a predisporre e a presentare al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un apposito piano d’azione per l’implementazione dei contenuti della Convenzione», considerando tardiva la ratifica della Convenzione stessa e sostanziale il disinvestimento sulle politiche per la disabilità da parte del Governo.
Con il secondo ordine del giorno, invece, si impegna il Governo «ad adottare ulteriori iniziative volte a far sì che i rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle organizzazioni rappresentative del Terzo Settore siano indicati dalle associazioni e dalle organizzazioni medesime nell’ambito del citato Osservatorio e che i predetti rappresentanti siano in numero comunque non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti l’Osservatorio».
Quest’ultimo ordine del giorno portava la firma anche di Teresio Delfino dell’Unione di Centro.
L’Osservatorio
Accertata dunque l’unanimità di voto dei presenti sul Disegno di Legge di ratifica della Convenzione, sono stati numerosi – come detto – gli emendamenti presentati dall’opposizione e tutti respinti, sull’articolo 3 del Disegno di Legge stesso che prevede l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità.
Tutti gli interventi hanno espresso vivaci critiche su due punti: la composizione e il finanziamento. Gli emendamenti sono stati tutti respinti, così come indicato dal presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Giuseppe Palumbo (PdL).
Secondo il Disegno di Legge, infatti, l’Osservatorio sarà presieduto dal ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e i componenti dell’organismo saranno nominati dallo stesso, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Lo stesso Ministro, entro tre mesi, provvederà a disciplinarne la composizione, l’organizzazione e il funzionamento, «prevedendo – si legge nel testo – che siano rappresentate le Amministrazioni Centrali coinvolte nella definizione e nell’attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Autonomie Locali, gli Istituti di Previdenza, l’Istituto Nazionale di Statistica, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative delle persone disabili e le organizzazioni rappresentative del Terzo Settore operanti nel campo della disabilità». Il tutto integrato con almeno cinque esperti «di comprovata esperienza», questi ultimi nominati comunque dal Ministro.
Gli emendamenti
Nello specifico, il Partito Democratico si è visto respingere l’emendamento con cui chiedeva la soppressione dell’Osservatorio, ma anche quello in cui riteneva più congrua ai compiti propri dello stesso la riduzione a venti dei quaranta membri previsti.
Dal canto suo l’Italia dei Valori si è vista bocciare l’emendamento con cui, non solo chiedeva un numero minore di membri – come voleva anche il resto dell’opposizione – ma anche l’inserimento della frase «privilegiando la partecipazione di persone con disabilità».
La soppressione nella composizione delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, di Autonomie Locali, Istituti di Previdenza, Istituto Nazionale di Statistica, Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro era stata invece chiesto sempre dal partito Democratico, ma respinta dal Governo.
L’Italia dei valori, infine, aveva chiesto – anche qui senza successo – di aggiungere, tra i membri, che i «rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle organizzazioni rappresentative del Terzo Settore» fossero «indicati dalle associazioni e dalle organizzazioni medesime».
In merito poi al finanziamento, è degna di attenzione la proposta di emendamento presentata dall’Italia dei Valori che, non accettando quanto stabilito dal Governo di finanziare l’Osservatorio con il Fondo Nazionale per le politiche Sociali, chiedeva un fondo speciale dedicato. Di concerto, il Partito Democratico – anch’esso fortemente contrario all’uso del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio – aveva chiesto il dimezzamento a 250.000 euro del fondo annuale previsto.
Articolo 9 – Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.
Articolo 10 – Diritto alla vita
Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.
Articolo 11 – Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie
Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.
Articolo 12 – Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l’uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
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Le parti precedenti della Convenzione sono stati pubblicati nei testi:
– Ratificata la Convenzione! Da oggi rileggiamola assieme, disponibile cliccando qui.
– Convenzione: Italia e Germania hanno ratificato negli stessi giorni, disponibile cliccando qui.